Art. 11
Stato di previsione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti e disposizioni relative
1. Sono autorizzati l'impegno e il pagamento delle spese del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per l'anno
finanziario 2018, in conformita' all'annesso stato di previsione
(Tabella n. 10).
2. Il numero massimo degli ufficiali ausiliari del Corpo delle
capitanerie di porto da mantenere in servizio come forza media
nell'anno 2018, ai sensi dell'articolo 803 del codice di cui al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e' stabilito come segue:
200 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla lettera
c) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui al decreto
legislativo n. 66 del 2010; 70 ufficiali piloti di complemento, di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice di cui
al decreto legislativo n. 66 del 2010.
3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle capitanerie di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2018, e'
fissato in 136 unita'.
4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti, riguardante il Corpo delle
capitanerie di porto, sono descritte le spese per le quali si possono
effettuare, per l'anno finanziario 2018, i prelevamenti dal fondo a
disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari,
nei porti e sulle coste », nell'ambito della missione « Ordine
pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione.
5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di cassa
e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto 6
febbraio 1933, n. 391, i fondi di qualsiasi provenienza possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati.
6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso il
Ministero della difesa si applicano, in quanto compatibili, alla
gestione dei fondi di pertinenza delle Capitanerie di porto. Alle
spese per la manutenzione e l'esercizio dei mezzi nautici, terrestri
e aerei e per attrezzature tecniche, materiali e infrastrutture
occorrenti per i servizi tecnici e di sicurezza dei porti e delle
caserme delle Capitanerie di porto, di cui al programma « Sicurezza e
controllo nei mari, nei porti e sulle coste », nell'ambito della
missione « Ordine pubblico e sicurezza » dello stato di previsione
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applicano, per
l'anno finanziario 2018, le disposizioni dell'articolo 61-bis del
regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilita' generale
dello Stato.
7. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato a
riassegnare allo stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti quota parte delle entrate versate al
bilancio dello Stato derivanti dai corrispettivi di concessione
offerti in sede di gara per il riaffidamento delle concessioni
autostradali nella misura necessaria alla definizione delle eventuali
pendenze con i concessionari uscenti.