Art. 11 Monitoraggio, ispezioni e controlli 1. L'ISMEA ha facolta' di effettuare in qualsiasi momento controlli diretti ad accertare la permanenza dei requisiti oggettivi e soggettivi che hanno determinato la concessione delle agevolazioni. I controlli possono avere luogo anche mediante ispezioni e verifiche nelle sedi aziendali. ISMEA puo' acquisire anche presso terzi documenti e informazioni utili per la verifica delle spese sostenute per la realizzazione del progetto finanziato. 2. L'ISMEA e' autorizzato a comunicare - su motivata richiesta di banche od altri intermediari finanziari - lo stato dell'ammortamento del finanziamento agevolato con analitica indicazione delle rate eventualmente non adempiute dal beneficiario, con l'indicazione della data e dell'ammontare dei singoli inadempimenti. 3. L'ISMEA controlla, per l'intera durata dell'intervento agevolato, l'esecuzione degli investimenti da parte del soggetto beneficiario, per verificare il rispetto degli obiettivi fissati nel progetto. 4. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e' causa di decadenza dalle agevolazioni concesse. 5. L'ISMEA e' tenuta a trasmettere al Ministero tutti gli elementi necessari ai fini della presentazione delle relazioni annuali alla Commissione europea in conformita' al regolamento (CE) n. 659/1999 e al regolamento (CE) n. 794/2004 e alle loro successive modifiche.