Art. 11 Disposizione transitoria 1. Le modifiche introdotte dalla presente ordinanza alle ordinanze del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 e n. 8 del 14 dicembre 2016 non si applicano alle pratiche di ricostruzione di cui all'art. 8 del decreto-legge n. 189/2016 per le quali la comunicazione di avvio dei lavori o la domanda di contributo siano state presentate in data anteriore all'entrata in vigore della presente ordinanza. 2. Per le domande di contributo per danni lievi riconducibili all'art. 8 del decreto-legge n. 189/2016 presentate anteriormente all'avvio dei lavori fino al 31 dicembre 2017, in deroga al comma 3 dell'art. 4-bis dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, l'indicazione dell'impresa esecutrice e la documentazione relativa alla selezione di essa possono essere prodotte anche al momento della presentazione della domanda di contributo. 3. Per le domande di contributo per danni lievi riconducibili all'art. 8 del decreto-legge n. 189/2016 presentate anteriormente all'entrata in vigore della presente ordinanza e per le quali non sia stata ancora erogata la prima quota di contributo, la richiesta di anticipazione di cui al comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 8 del 2016, ove non formulata contestualmente alla domanda di contributo, puo' essere presentata dagli interessati entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. 4. Sono in ogni caso ammissibili le domande di contributo presentate ai sensi delle ordinanze n. 13 del 2017 e n. 19 del 2017 in data successiva al 31 dicembre 2017 ed anteriormente all'entrata in vigore della presente ordinanza.