Art. 11 
 
 
                      Disposizione transitoria 
 
  1. Le modifiche introdotte dalla presente ordinanza alle  ordinanze
del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016 e n. 8 del 14
dicembre 2016 non si applicano alle pratiche di ricostruzione di  cui
all'art.  8  del  decreto-legge  n.  189/2016   per   le   quali   la
comunicazione di avvio dei lavori o la domanda  di  contributo  siano
state presentate  in  data  anteriore  all'entrata  in  vigore  della
presente ordinanza. 
  2. Per le domande  di  contributo  per  danni  lievi  riconducibili
all'art. 8 del decreto-legge  n.  189/2016  presentate  anteriormente
all'avvio dei lavori fino al 31 dicembre 2017, in deroga al  comma  3
dell'art. 4-bis dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del
17  novembre  2016,  l'indicazione  dell'impresa  esecutrice   e   la
documentazione  relativa  alla  selezione  di  essa  possono   essere
prodotte anche  al  momento  della  presentazione  della  domanda  di
contributo. 
  3. Per le domande  di  contributo  per  danni  lievi  riconducibili
all'art. 8 del decreto-legge  n.  189/2016  presentate  anteriormente
all'entrata in vigore della presente ordinanza e per le quali non sia
stata ancora erogata la prima quota di contributo,  la  richiesta  di
anticipazione di cui al comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza n.  8  del
2016, ove non formulata contestualmente alla domanda  di  contributo,
puo'  essere  presentata  dagli  interessati  entro  quindici  giorni
dall'entrata in vigore della presente ordinanza. 
  4.  Sono  in  ogni  caso  ammissibili  le  domande  di   contributo
presentate ai sensi delle ordinanze n. 13 del 2017 e n. 19  del  2017
in data successiva al 31 dicembre 2017 ed  anteriormente  all'entrata
in vigore della presente ordinanza.