Art. 11 Liquidazione delle perdite 1. La Sezione speciale per il cinema risponde delle perdite registrate sulle operazioni finanziarie garantite nei limiti della percentuale di copertura rilasciata sull'operazione finanziaria e dell'importo massimo dalla stessa garantito. Entro i predetti limiti, la Sezione speciale copre: a) nel caso di garanzia diretta, l'ammontare dell'esposizione per capitali e interessi, contrattuali e di mora, del soggetto finanziatore nei confronti del soggetto beneficiario; b) nel caso di controgaranzia, la somma liquidata dal garante di primo livello al soggetto finanziatore; c) la somma liquidata direttamente al soggetto finanziatore, per gli interventi di controgaranzia, nel caso di mancato adempimento sia del soggetto beneficiario che del garante di primo livello. 2. Nel caso in cui le disponibilita' finanziarie della Sezione speciale per il cinema risultassero insufficienti alla liquidazione delle perdite registrate sulle operazioni finanziarie garantite, la parte eccedente delle perdite e' coperta dalla complessiva dotazione del Fondo.