Art. 011 
 
                         Soggetti attuatori 
 
  1.  All'art.  15  del  decreto-legge  17  ottobre  2016,  n.   189,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n.  229,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, lettera  e),  dopo  le  parole:  "le  Diocesi"  sono
inserite le seguenti: (( "e i Comuni"; )) 
  b) dopo il comma 1 e' inserito il seguente: 
      (( "1-bis. Per lo svolgimento degli interventi di cui al  comma
1 i comuni possono avvalersi in qualita' di  responsabile  unico  del
procedimento dei dipendenti assunti ai sensi dell'art. 50-bis"; )) 
    c) al comma 3, dopo le parole:  "decreto  legislativo  18  aprile
2016, n. 50," sono inserite le seguenti: (( "o per quali non si siano
proposte le Diocesi" )) e dopo le parole: "del turismo" sono aggiunte
le seguenti: (( "o dagli altri soggetti di cui al  comma  2,  lettere
a), c) e d), del presente articolo"; )) 
    d) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: 
      (( "3-bis. Fermo restando il protocollo d'intesa, firmato il 21
dicembre 2016, tra il Commissario straordinario del  Governo  per  la
ricostruzione, il Ministero dei beni e delle  attivita'  culturali  e
del turismo e il  presidente  della  Conferenza  episcopale  italiana
(CEI), gli interventi di competenza delle Diocesi, di cui al comma 1,
lettera e), di importo non  superiore  a  500.000  euro  per  singolo
intervento, ai fini della selezione dell'impresa esecutrice,  seguono
le procedure previste per  la  ricostruzione  privata  dal  comma  13
dell'art. 6 del presente  decreto.  Con  ordinanza  commissariale  ai
sensi dell'art. 2, comma 2, sentiti il  presidente  della  CEI  e  il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e  del  turismo,  sono
stabiliti le modalita' di attuazione del presente comma,  dirette  ad
assicurare   il   controllo,   l'economicita'   e   la    trasparenza
nell'utilizzo  delle  risorse  pubbliche,  nonche'  le  priorita'  di
intervento e il metodo di  calcolo  del  costo  del  progetto.  Entro
sessanta giorni dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  presente
disposizione, e' istituito un  tavolo  tecnico  presso  la  struttura
commissariale  per  definire  le  procedure  adeguate   alla   natura
giuridica delle Diocesi ai fini della realizzazione  delle  opere  di
cui al comma 1, lettera e), di importo superiore  a  500.000  euro  e
inferiore alla soglia di rilevanza europea di  cui  all'art.  35  del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50". )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'art.  15, del  decreto-legge
          17 ottobre 2016, n.  189,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, come  modificato  dal
          presente decreto: 
              "Art. 15. Soggetti attuatori degli interventi  relativi
          alle opere pubbliche e ai beni culturali 
              1. Per la riparazione, il ripristino con  miglioramento
          sismico o la ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni
          culturali,  di  cui  all'art.  14,  comma  1,  i   soggetti
          attuatori degli interventi sono: 
                a) le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria,  anche
          attraverso gli Uffici speciali per la ricostruzione; 
                b) il Ministero dei beni e delle attivita'  culturali
          e del turismo; 
                c) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
                d) l'Agenzia del demanio; 
                e)  le  Diocesi  e  i  Comuni,   limitatamente   agli
          interventi   sugli   immobili   di   proprieta'   di   enti
          ecclesiastici  civilmente  riconosciuti,  sottoposti   alla
          giurisdizione dell'Ordinario diocesano di cui alla  lettera
          a) del comma 1 dell'art. 14 e  di  importo  inferiore  alla
          soglia di rilevanza comunitaria  di  cui  all'art.  35  del
          codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              1-bis. Per lo svolgimento degli interventi  di  cui  al
          comma  1  i  comuni  possono  avvalersi  in   qualita'   di
          responsabile unico del procedimento dei dipendenti  assunti
          ai sensi dell'art. 50-bis. 
              2. Relativamente agli interventi di cui alla lettera a)
          del comma 1, il Presidente della  Regione-vice  commissario
          con apposito provvedimento puo' delegare lo svolgimento  di
          tutta l'attivita' necessaria  alla  loro  realizzazione  ai
          comuni o agli  altri  enti  locali  interessati,  anche  in
          deroga alle previsioni contenute nell'art. 38 del codice di
          cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
              3. Relativamente agli interventi di cui alla lettera e)
          del comma 1, di importo superiore alla soglia di  rilevanza
          europea di cui all'art. 35 del codice  di  cui  al  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, o per quali non si siano
          proposte le Diocesi la funzione di  soggetto  attuatore  e'
          svolta dal Ministero dei beni e delle attivita' culturali e
          del turismo o dagli altri  soggetti  di  cui  al  comma  2,
          lettere a), c) e d), del presente articolo. 
              3-bis. Fermo restando il protocollo  d'intesa,  firmato
          il 21 dicembre 2016, tra il Commissario  straordinario  del
          Governo per la ricostruzione, il Ministero dei beni e delle
          attivita' culturali e del turismo  e  il  presidente  della
          Conferenza episcopale italiana  (CEI),  gli  interventi  di
          competenza delle Diocesi, di cui al comma 1, lettera e), di
          importo  non  superiore  a   500.000   euro   per   singolo
          intervento,   ai   fini   della   selezione    dell'impresa
          esecutrice,  seguono   le   procedure   previste   per   la
          ricostruzione privata dal comma 13 dell'art. 6 del presente
          decreto. Con ordinanza commissariale ai sensi dell'art.  2,
          comma 2, sentiti il presidente della CEI e il Ministro  dei
          beni e  delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  sono
          stabiliti le modalita' di attuazione  del  presente  comma,
          dirette ad assicurare il  controllo,  l'economicita'  e  la
          trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche,  nonche'
          le priorita' di intervento e il metodo di calcolo del costo
          del progetto. Entro sessanta giorni dalla data  di  entrata
          in vigore della  presente  disposizione,  e'  istituito  un
          tavolo  tecnico  presso  la  struttura  commissariale   per
          definire le procedure adeguate alla natura giuridica  delle
          Diocesi ai fini della realizzazione delle opere di  cui  al
          comma 1, lettera e), di importo superiore a 500.000 euro  e
          inferiore alla soglia di rilevanza europea di cui  all'art.
          35 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,
          n. 50.".