Art. 11 
 
                  Disposizioni transitorie e finali 
 
  1)  Gli  Organismi  di  controllo  fino  all'adozione  dei  modelli
uniformi individuati dall'art. 7 della legge n.  154  del  28  luglio
2016, hanno facolta' di adottare propria  modulistica,  limitatamente
alle relazioni di ispezione, al fine  di  esercitare  l'attivita'  di
controllo in conformita' alla normativa europea. 
  2) La documentazione di cui  al  comma  1  del  presente  articolo,
adottata  dagli  Organismi  di   controllo,   deve   essere   inviata
all'Autorita' competente nelle modalita' stabilite  dall'art.  1  del
decreto direttoriale 16 dicembre 2013, n. 26324. 
  3) Gli Allegati 1, 2, 3,  4,  5,  6,  7  e  8  costituiscono  parte
integrante del presente decreto e sono  modificati  con  decreto  del
Capo del Dipartimento  delle  politiche  competitive  della  qualita'
agroalimentare ippiche e della pesca, sentite le regioni  e  province
autonome. Per la modifica dell'Allegato 2 e'  altresi'  acquisito  il
parere  favorevole  della  Commissione  tecnica  di  cui  al  decreto
ministeriale 22 aprile 2013, n. 4416. 
  4) Il decreto ministeriale del 27 novembre  2009,  n.  18354  e  il
decreto ministeriale 4 agosto 2000, n. 91436, ancora  in  vigore  per
quanto  riguarda   le   linee   guida   per   la   tracciabilita'   e
rintracciabilita' degli alimenti biologici di origine animale, di cui
all'Allegato II dello stesso decreto, sono abrogati a decorrere dalla
data di entrata in vigore del presente decreto. 
  5) Le disposizioni del presente decreto si applicano alle regioni a
statuto speciale ed alle Province autonome di Trento  e  Bolzano  nel
rispetto e nei limiti degli statuti speciali  di  autonomia  e  delle
relative norme di attuazione inclusa la vigente normativa in  materia
di bilinguismo e di uso  della  lingua  italiana  e  tedesca  per  la
redazione dei provvedimenti e degli atti  rivolti  al  pubblico  come
previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574. 
  Il presente decreto e' trasmesso all'Organo  di  controllo  per  la
registrazione  ed  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. Entra in vigore il giorno  successivo  a  quello
della sua pubblicazione. 
 
    Roma, 18 luglio 2018 
 
                                               Il Ministro: Centinaio 

Registrato alla Corte dei conti il 14 agosto 2018 
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, reg.ne prev. n. 703