Art. 11 
 
 
                    Formazione della graduatoria 
                      della prova preselettiva 
 
  1. La correzione degli  elaborati  e  l'attribuzione  del  relativo
punteggio sono effettuati con strumentazione automatica,  utilizzando
procedimenti ed apparecchiature a lettura ottica. 
  2.  La  commissione  esaminatrice,  avvalendosi   di   un   sistema
informatizzato messo a disposizione  dall'Amministrazione,  forma  la
graduatoria  della  prova  preselettiva  sulla  base   dei   punteggi
attribuiti ai questionari contenenti le risposte  dei  candidati.  La
graduatoria e' pubblicata in forma integrale  ed  anonima  sul  sito,
mentre le  prove  di  ciascun  candidato  sono  pubblicate  nell'area
personale secondo le modalita' stabilite nel bando di concorso. 
  3. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con decreto
del Direttore centrale per le risorse umane e ne e' dato  avviso  sul
sito, che ha valore di notifica a tutti gli effetti.