(( Art. 11 - bis 
 
Proroga di termini in materia di sospensione della quota capitale dei
                      mutui e dei finanziamenti 
 
  1. All'articolo 1, comma 246, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) le parole: « dalla data di  entrata  in  vigore  della  presente
legge » sono sostituite dalle seguenti: « a decorrere dal 1°  ottobre
2018 »; 
  b) le parole: « dal 2015 al 2017 » sono sostituite dalle  seguenti:
« dal 2018 al 2020 ». )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 246  della
          legge  23  dicembre  2014,  n.  190  (Disposizioni  per  la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge di stabilita' 2015), come modificato dalla  presente
          legge: 
              «246. Al fine di consentire di allungare  il  piano  di
          ammortamento dei mutui e dei finanziamenti per le  famiglie
          e le micro,  piccole  e  medie  imprese  individuate  dalla
          raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio
          2003, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e  il
          Ministero dello sviluppo economico, entro novanta giorni  a
          decorrere  dal  1°  ottobre  2018  e  previo  accordo   con
          l'Associazione bancaria italiana e con le associazioni  dei
          rappresentanti delle imprese e dei consumatori, concordano,
          senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte
          le misure necessarie al fine  di  sospendere  il  pagamento
          della quota capitale delle rate per gli anni  dal  2018  al
          2020.».