(( Art. 11 - quater 
 
Proroga della partecipazione italiana a banche e fondi multilaterali 
 
  1.  Nell'ambito  del  rifinanziamento  delle  partecipazioni   agli
aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali  di  Sviluppo  di  cui
all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011,  n.  201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.  214,
e' prorogata per tutto il 2018 la partecipazione italiana all'aumento
di capitale della Banca Africana di Sviluppo al fine di consentire la
conclusione  del  sesto  aumento  generale  di  capitale.   All'onere
derivante dal presente articolo, pari a euro 9.181.453, si provvede a
valere sulle risorse di cui all'articolo 4, comma 1, della  legge  22
giugno 2016, n. 110. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 7, comma 3,
          del decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201  (Disposizioni
          urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento  dei
          conti pubblici.) convertito, con modificazioni, dalla legge
          22 dicembre 2011, n. 214: 
              «Art. 7 (Partecipazione italiana a banche e  fondi).  -
          1-2 (Omissis). 
              3.  Per  finanziare  la  partecipazione  italiana  agli
          aumenti di capitale nelle Banche Multilaterali di Sviluppo,
          la somma  di  226  milioni  di  euro  delle  disponibilita'
          giacenti  sul  conto   corrente   di   Tesoreria   di   cui
          all'articolo 7, comma  2-bis  del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 143, e successive modifiche e  integrazioni,
          e' versata all'entrata del bilancio statale nella misura di
          26 milioni di euro nel 2012, 45 milioni di euro  nel  2013,
          2014 e 2015, 35,5 milioni di euro nel 2016 e  29,5  milioni
          di euro nel 2017, per essere riassegnata  nella  pertinente
          missione e programma dello stato di previsione della  spesa
          del  Ministero  dell'Economia   e   delle   Finanze.   Alla
          compensazione degli effetti finanziari di cui  al  presente
          comma si provvede mediante  corrispondente  utilizzo  delle
          maggiori entrate e delle minori spese recate  dal  presente
          decreto.». 
              - Si riporta il testo vigente dell'articolo 4, comma 1,
          della legge 22 giugno 2016, n. 110 (Ratifica ed  esecuzione
          dell'Accordo  istitutivo  della  Banca  asiatica  per   gli
          investimenti  in  infrastrutture,  con  Allegati,  fatto  a
          Pechino il 29 giugno 2015.): 
              «Art. 4 (Copertura finanziaria). - 1. L'onere derivante
          dall'attuazione della presente legge  e'  valutato  in  206
          milioni di euro per l'anno 2016 e in 103  milioni  di  euro
          per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019. Al relativo onere
          si provvede: 
                a) per gli importi di 206 milioni di euro per  l'anno
          2016, di 103 milioni di  euro  per  l'anno  2017  e  di  43
          milioni di euro  per  ciascuno  degli  anni  2018  e  2019,
          mediante versamento all'entrata del  bilancio  dello  Stato
          delle  disponibilita'  giacenti  sul  conto   corrente   di
          tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis,  del  decreto
          legislativo  31  marzo   1998,   n.   143,   e   successiva
          riassegnazione  al  pertinente  capitolo  dello  stato   di
          previsione della spesa del Ministero dell'economia e  delle
          finanze; 
                b) per l'importo di 60 milioni di euro  per  ciascuno
          degli anni 2018 e 2019, mediante  corrispondente  riduzione
          delle proiezioni, per l'anno 2018, dello  stanziamento  del
          fondo speciale di conto  capitale  iscritto,  ai  fini  del
          bilancio triennale  2016-2018,  nell'ambito  del  programma
          "Fondi di riserva e  speciali"  della  missione  "Fondi  da
          ripartire"  dello  stato  di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze per l'anno 2016,  allo  scopo
          parzialmente  utilizzando  l'accantonamento   relativo   al
          medesimo Ministero.».