Art. 11 
 
                     Commissioni di valutazione 
 
  1. Le commissioni di valutazione dei concorsi sono presiedute da un
professore universitario o da un dirigente tecnico o da un  dirigente
scolastico e sono composte da due docenti. 
  2. Il presidente e i componenti devono possedere i requisiti di cui
agli articoli 12, 13 e 14 e sono individuati ai sensi dell'art. 16. 
  3. Ai fini dell'accertamento dell'abilita' di comprensione  scritta
(lettura)  e  produzione  orale  (parlato)  nella  lingua   straniera
prescelta  dai  candidati,  contestualmente  alla  formazione   della
commissione, si procede alla nomina, in qualita' di membri aggregati,
di docenti titolari  dell'insegnamento  delle  lingue  straniere  che
svolgono le proprie  funzioni  limitatamente  all'accertamento  delle
competenze linguistiche, ai sensi  dell'art.  14,  salvo  che  tra  i
componenti della commissione stessa non vi sia un laureato in lingue. 
  4. Per il presidente e ciascun  componente,  inclusi  i  componenti
aggregati, e' prevista la nomina di un supplente. 
  5. A ciascuna commissione e' assegnato un  segretario,  individuato
tra il personale amministrativo  appartenente  alla  seconda  area  o
superiore, ovvero  alle  corrispondenti  aree  del  comparto  scuola,
secondo le corrispondenze previste dalla tabella n.  9,  relativa  al
comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri del 26 giugno 2015. 
  6. Qualora il numero dei concorrenti sia superiore alle cinquecento
unita', la commissione e' integrata, per ogni gruppo  o  frazione  di
cinquecento concorrenti, con altri tre componenti, oltre ai  relativi
membri  aggregati  e  ai  supplenti,  individuati  nel  rispetto  dei
requisiti  e  secondo  le  modalita'  previste  per  la   commissione
principale. 
  7. La composizione  delle  commissioni  e'  tale  da  garantire  la
presenza  di  entrambi  i   sessi,   salvi   i   casi   di   motivata
impossibilita'. 
  8. I compensi riconosciuti ai  presidenti  e  ai  componenti  delle
commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai  sensi  del
decreto del  Ministro  31  agosto  2016,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale 15 novembre 2016,  n.  267.  Non  e'  possibile  richiedere
l'esonero dal servizio.