Art. 11 
 
 
        Modifiche all'articolo 8-bis del decreto legislativo 
                         7 marzo 2005, n. 82 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82, le parole da «attraverso un  sistema»  a  «che  rispetti
gli» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto degli». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'articolo  8-bis  del  citato
          decreto legislativo n. 82 del  2005,  come  introdotto  dal
          presente decreto: 
              «Art. 8-bis (Connettivita'  alla  rete  Internet  negli
          uffici  e  luoghi  pubblici).  -  1.  I  soggetti  di   cui
          all'articolo 2, comma 2,  favoriscono,  in  linea  con  gli
          obiettivi dell'Agenda digitale europea,  la  disponibilita'
          di connettivita'  alla  rete  Internet  presso  gli  uffici
          pubblici  e  altri  luoghi  pubblici,  in  particolare  nei
          settori scolastico, sanitario  e  di  interesse  turistico,
          anche prevedendo che la porzione di  banda  non  utilizzata
          dagli stessi uffici sia messa a disposizione  degli  utenti
          nel rispetto degli standard di sicurezza fissati dall'AgID 
              2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, mettono a
          disposizione degli utenti connettivita' a banda  larga  per
          l'accesso  alla  rete  Internet  nei  limiti  della   banda
          disponibile e con le modalita' determinate dall'AgID.».