Art. 11
Modifiche all'articolo 8-bis del decreto legislativo
7 marzo 2005, n. 82
1. Al comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82, le parole da «attraverso un sistema» a «che rispetti
gli» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto degli».
Note all'art. 11:
- Si riporta il testo dell'articolo 8-bis del citato
decreto legislativo n. 82 del 2005, come introdotto dal
presente decreto:
«Art. 8-bis (Connettivita' alla rete Internet negli
uffici e luoghi pubblici). - 1. I soggetti di cui
all'articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli
obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilita'
di connettivita' alla rete Internet presso gli uffici
pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei
settori scolastico, sanitario e di interesse turistico,
anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata
dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti
nel rispetto degli standard di sicurezza fissati dall'AgID
2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, mettono a
disposizione degli utenti connettivita' a banda larga per
l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda
disponibile e con le modalita' determinate dall'AgID.».