Art. 11 Modifiche all'articolo 8-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 1. Al comma 1 dell'articolo 8-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole da «attraverso un sistema» a «che rispetti gli» sono sostituite dalle seguenti: «nel rispetto degli».
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'articolo 8-bis del citato decreto legislativo n. 82 del 2005, come introdotto dal presente decreto: «Art. 8-bis (Connettivita' alla rete Internet negli uffici e luoghi pubblici). - 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, favoriscono, in linea con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la disponibilita' di connettivita' alla rete Internet presso gli uffici pubblici e altri luoghi pubblici, in particolare nei settori scolastico, sanitario e di interesse turistico, anche prevedendo che la porzione di banda non utilizzata dagli stessi uffici sia messa a disposizione degli utenti nel rispetto degli standard di sicurezza fissati dall'AgID 2. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, mettono a disposizione degli utenti connettivita' a banda larga per l'accesso alla rete Internet nei limiti della banda disponibile e con le modalita' determinate dall'AgID.».