Art. 11 
 
Funzioni delle Regioni  e  disciplina  delle  funzioni  delle  citta'
  metropolitane e delle province in qualita' di enti  di  area  vasta
  nell'ambito  del  Servizio  nazionale   della   protezione   civile
  (Articoli  6,  12  e  13  legge  225/1992;  Articolo  108   decreto
  legislativo 112/1998; Articolo 1-bis decreto-legge  59/2012,  conv.
  legge 100/2012; Articolo 1, commi da 85 a 97, legge 56/2014) 
 
  1. Le Regioni e le  Province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
nell'esercizio   delle    rispettive    potesta'    legislative    ed
amministrative,  disciplinano   l'organizzazione   dei   sistemi   di
protezione civile nell'ambito dei rispettivi  territori,  assicurando
lo  svolgimento  delle  attivita'  di  protezione   civile   di   cui
all'articolo 2 e, in particolare: 
    a) le modalita' di predisposizione ed attuazione delle  attivita'
volte alla previsione  e  prevenzione  dei  rischi,  articolate  come
previsto all'articolo 2, commi 2, 3, 4 e 5, nonche'  delle  attivita'
di cui ai commi  6  e  7  del  medesimo  articolo,  ivi  comprese  le
procedure finalizzate all'adozione e attuazione del  piano  regionale
di protezione civile, che prevede criteri e modalita'  di  intervento
da seguire in caso di emergenza e  che  individua  nel  rispetto  dei
criteri generali definiti ai sensi dell'articolo  18,  comma  4,  gli
ambiti territoriali ottimali e connessi criteri organizzativi; 
    b) gli indirizzi per la predisposizione dei piani provinciali, in
coerenza  con  quanto  previsto  dalla  lettera  o),  e  comunali  di
protezione civile, nonche' per la revisione e  valutazione  periodica
dei medesimi piani; 
    c) le modalita' per assicurare il concorso dei rispettivi sistemi
regionali di protezione civile alle attivita' di  rilievo  nazionale,
anche avvalendosi, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  mediante
appositi  atti  convenzionali  volti  a  disciplinarne  il   relativo
sostegno funzionale; 
    d) la gestione della sala operativa  regionale,  volta  anche  ad
assicurare  il  costante  flusso  di   raccolta   e   scambio   delle
informazioni  con  il  Dipartimento  della  protezione   civile,   le
Prefetture e i Comuni; 
    e) l'ordinamento  e  l'organizzazione  anche  territoriale  della
propria struttura, nonche' dei propri uffici al  fine  dell'esercizio
delle attivita' di cui al comma 2 e  la  disciplina  di  procedure  e
modalita'  di  organizzazione  delle  azioni  tecniche,  operative  e
amministrative    peculiari    e    semplificate    per    provvedere
all'approntamento  delle  strutture  e  dei   mezzi   necessari   per
l'espletamento delle relative attivita', al fine  di  assicurarne  la
prontezza operativa e di risposta  in  occasione  o  in  vista  degli
eventi di cui all'articolo 7 ai sensi dell'articolo 2, comma  2,  del
decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 e successive modificazioni; 
    f) le modalita' per la deliberazione dello stato di emergenza  di
cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e per  lo  svolgimento  delle
conseguenti attivita', ai sensi di quanto previsto dagli articoli 24,
comma 9, e 25, comma 11; 
    g) le modalita' di coordinamento, ferme  restando  le  competenze
del Prefetto di cui all'articolo 9 e del Corpo nazionale  dei  vigili
del fuoco di cui all'articolo 10,  dell'attuazione  degli  interventi
urgenti e dello svolgimento dei  servizi  di  emergenza  in  caso  di
emergenze di cui all'articolo 7, comma 1, lettera  b),  assicurandone
l'integrazione con gli interventi messi in  atto  dai  Comuni,  sulla
base del relativo piano di protezione civile; 
    h) la preparazione, gestione ed attivazione della colonna  mobile
regionale, composta anche dalle organizzazioni di volontariato di cui
all'articolo 34, comma 3, lettera a), per gli interventi in occasione
o in previsione degli eventi di cui all'articolo 7; 
    i) le modalita' di organizzazione per realizzare  gli  interventi
necessari per rimuovere  gli  ostacoli  alla  ripresa  delle  normali
condizioni di vita nelle aree colpite da eventi calamitosi; 
    l) il concorso agli interventi all'estero mediante  l'attivazione
delle risorse regionali inserite nei moduli europei con le  procedure
previste dall'articolo 29; 
    m)  lo  spegnimento  degli  incendi  boschivi,  fatte  salve   le
competenze statali in materia, in conformita' a quanto previsto dalla
legge 21 novembre 2000, n. 353,  e  successive  modificazioni  e  dal
decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177; 
    n) le misure per l'organizzazione e l'utilizzo  del  volontariato
organizzato di protezione  civile  a  livello  territoriale,  nonche'
delle relative forme di rappresentanza su base democratica; 
    o) l'attribuzione, con le modalita' previste dalla legge 7 aprile
2014,  n.  56  e  ove  non  diversamente  disciplinato  nelle   leggi
regionali, alle province, in qualita'  di  enti  di  area  vasta,  di
funzioni in materia di protezione civile, ivi  comprese  le  relative
risorse, con particolare riguardo a quelle relative: 
      1) all'attuazione, in ambito provinciale,  delle  attivita'  di
previsione e prevenzione dei rischi, stabilite  nella  programmazione
regionale, con l'adozione dei connessi  provvedimenti  amministrativi
e, in particolare, i compiti relativi alla  rilevazione,  raccolta  e
elaborazione dei relativi dati sul territorio provinciale; 
      2) alla predisposizione dei  piani  provinciali  di  protezione
civile sulla base degli indirizzi regionali di cui alla  lettera  b),
in raccordo con le Prefetture; 
      3) alla vigilanza sulla predisposizione da parte delle  proprie
strutture di protezione civile, dei servizi urgenti, anche di  natura
tecnica, da attivare in caso di emergenze, 
    p) le modalita' per favorire le attivita' formative in materia di
previsione, prevenzione e gestione di situazioni di emergenza  ed  in
generale di sensibilizzazione della materia di protezione civile  con
particolare riferimento agli amministratori  e  operatori  locali  ed
agli enti ed istituzioni dei sistemi regionali di protezione civile. 
  2. Nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, le
Regioni, per l'attuazione del piano regionale di protezione civile di
cui alla lettera a) del comma 1, possono prevedere  l'istituzione  di
un fondo, iscritto nel bilancio regionale, per la messa in atto degli
interventi previsti dal medesimo piano e dei servizi territoriali cui
i  Comuni  fanno  riferimento  per   fronteggiare   le   prime   fasi
dell'emergenza. 
  3. Le Regioni, sulla base dei criteri  generali  fissati  ai  sensi
dell'articolo 18, comma 4, favoriscono l'individuazione  del  livello
ottimale di  organizzazione  di  strutture  di  protezione  civile  a
livello territoriale comunale  o  di  ambito  al  fine  di  garantire
l'effettivita' delle funzioni di protezione civile,  individuando  le
forme, anche aggregate, per assicurarne  la  continuita'  sull'intero
territorio, in conformita' a quanto previsto dall'articolo  3,  comma
2, lettera b), nonche' l'organizzazione di modalita' di supporto  per
gli interventi da porre in essere in occasione di  emergenze  di  cui
all'articolo 7, comma 1, lettera a). 
  4. Le funzioni di cui al comma 1 sono  disciplinate  dalle  Regioni
assicurandone l'aggiornamento e la coerenza generale con le direttive
adottate ai sensi dell'articolo 15 in materia. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 2 del  decreto
          legislativo 8 aprile 2003, n. 66, recante «Attuazione delle
          direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti taluni aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro.»: 
              «Art. 2 (Campo di applicazione) 
              ( Omissis) 
              2. Nei riguardi dei servizi di protezione  civile,  ivi
          compresi quelli del Corpo nazionale dei vigili  del  fuoco,
          nonche'   nell'ambito    delle    strutture    giudiziarie,
          penitenziarie  e  di   quelle   destinate   per   finalita'
          istituzionali alle attivita' degli organi  con  compiti  in
          materia di ordine e sicurezza pubblica, delle  biblioteche,
          dei  musei  e  delle  aree  archeologiche  dello  Stato  le
          disposizioni contenute nel  presente  decreto  non  trovano
          applicazione in presenza di particolari  esigenze  inerenti
          al servizio espletato o di ragioni connesse ai  servizi  di
          protezione civile, nonche' degli  altri  servizi  espletati
          dal Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  cosi'  come
          individuate  con  decreto  del  Ministro   competente,   di
          concerto con  i  Ministri  del  lavoro  e  delle  politiche
          sociali, della salute, dell'economia e delle finanze e  per
          la funzione pubblica, da adottare entro  centoventi  giorni
          dalla data di entrata in vigore del presente decreto.». 
              La legge 21  novembre  2000,  n.  353,  in  materia  di
          incendi boschivi e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  30
          novembre 2000, n. 280. 
              Il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177,  recante
          «Disposizioni  in  materia   di   razionalizzazione   delle
          funzioni di polizia  e  assorbimento  del  Corpo  forestale
          dello Stato, ai sensi dell'art. 8,  comma  1,  lettera  a),
          della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di
          riorganizzazione  delle  amministrazioni   pubbliche.»   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  2016,  n.
          213. 
              La legge 7 aprile 2014, n.  56,  recante  «Disposizioni
          sulle citta' metropolitane, sulle province, sulle unioni  e
          fusioni di comuni.» e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          7 aprile 2014, n. 81.