Art. 11 
 
     Sanzioni amministrative pecuniarie a carico degli operatori 
 
  1. Salvo che il fatto costituisca reato,  chiunque,  anche  se  non
piu' inserito nel sistema di controllo, a seguito di esclusione o  di
recesso volontario,  non  provvede  a  mettere  in  atto,  nei  tempi
previsti dalla vigente normativa europea e nazionale,  le  necessarie
procedure per il ritiro della merce ovvero  a  comunicare  ai  propri
clienti la soppressione dei termini riferiti al metodo di  produzione
biologico, e' soggetto alla  sanzione  amministrativa  pecuniaria  da
10.000 euro a 20.000 euro. Salvo che il fatto costituisca reato, alla
medesima sanzione soggiace chiunque, non piu' inserito nel sistema di
controllo, a seguito di  esclusione  o  di  recesso  volontario,  non
provvede a comunicare la soppressione delle indicazioni  relative  al
metodo di produzione biologico. 
  2. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque  non  consente  o
impedisce le verifiche dell'organismo di controllo e' sottoposto alla
sanzione amministrativa pecuniaria da 6.000 euro a 18.000 euro. 
  3. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  a  chiunque  sia  stato
applicato da  parte  dell'organismo  di  controllo  un  provvedimento
definitivo di sospensione della certificazione biologica, e' irrogata
la sanzione amministrativa pecuniaria da euro  6.000  euro  a  18.000
euro, fatta eccezione per la sospensione imputabile a morosita'. 
  4. Salvo che il fatto  costituisca  reato,  a  chiunque  sia  stato
applicato da  parte  dell'organismo  di  controllo  un  provvedimento
definitivo di  esclusione  dal  sistema  biologico,  e'  irrogata  la
sanzione amministrativa pecuniaria da  10.000  euro  a  30.000  euro,
fatta eccezione per la esclusione imputabile a morosita'.