Art. 11 
 
 
                       Trattamento di missione 
 
  1. All'articolo 13 del decreto del Presidente della  Repubblica  16
aprile 2009, n. 51, il comma 2 e' sostituito dal seguente: 
    «2. Al personale inviato in  missione  compete  il  rimborso  del
biglietto ferroviario o marittimo di  1ª  classe,  ovvero  di  classe
superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, nonche'
il rimborso del vagone letto a comparto singolo o  della  cabina,  in
alternativa al pernottamento fuori sede.  In  caso  di  pernottamento
compete  il  rimborso  delle  spese  dell'albergo  fino  alla   prima
categoria con esclusione di quelle di lusso.». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 13 del decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51,  recante
          «Recepimento dell'accordo sindacale per le Forze di polizia
          ad ordinamento civile e del provvedimento di  concertazione
          per  le  Forze  di   polizia   ad   ordinamento   militare,
          integrativo del decreto del Presidente della Repubblica  11
          settembre 2007, n. 170, relativo al  quadriennio  normativo
          2006-2009  e  al   biennio   economico   2006-2007»,   come
          modificato dal presente regolamento: 
              «Art. 13. Trattamento di missione 
              1. Al personale comandato in missione fuori dalla  sede
          di servizio, che utilizzi il mezzo aereo o altro mezzo  non
          di  proprieta'  dell'Amministrazione  senza   la   prevista
          autorizzazione, e' rimborsata  una  somma  nel  limite  del
          costo del biglietto ferroviario. Al personale autorizzato i
          rimborsi vengono effettuati secondo le disposizioni vigenti
          in materia. 
              2.  Al  personale  inviato  in  missione  compete,   il
          rimborso del biglietto di 1ª classe, relativo al  trasporto
          ferroviario o marittimo, nonche'  il  rimborso  del  vagone
          letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa  al
          pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento  compete
          il  rimborso  delle  spese  dell'albergo  fino  alla  prima
          categoria con esclusione di quelle di lusso. 
              3.  Al  personale  che  pernotta  presso  alberghi  non
          convenzionati sono rimborsate le spese di pernottamento  in
          misura pari alla tariffa media degli alberghi convenzionati
          ubicati  nella  stessa  sede.  Nei  limiti  previsti  dalla
          vigente normativa,  qualora  nella  sede  di  missione  non
          esistano alberghi convenzionati l'Amministrazione  rimborsa
          la spesa effettivamente sostenuta. 
              4. Le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 4,  del
          decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo  1999,  n.
          254 si applicano anche a missioni di durata non inferiore a
          quindici giorni ed anche in caso di invio in  missione  non
          connessa con particolari attivita' di servizio di carattere
          operativo e che  coinvolga  anche  una  singola  unita'  di
          personale. 
              5. Al personale chiamato a comparire, quale indagato  o
          imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi ad  organi
          della Magistratura ordinaria, militare o contabile ovvero a
          presentarsi davanti a consigli o commissioni di  disciplina
          o  di  inchiesta,  compete  il  trattamento  economico   di
          missione previsto dalla legge sulle missioni  e  successive
          modificazioni, solo alla conclusione  del  procedimento  ed
          esclusivamente nel caso di proscioglimento o di assoluzione
          definitiva. Le spese di viaggio  sostenute  possono  essere
          rimborsate,  di  volta  in  volta,   a   richiesta,   salvo
          ripetizione qualora il procedimento stesso si concluda  con
          sentenza definitiva di condanna a titolo doloso o anche per
          colpa grave nel giudizio per responsabilita' amministrativo
          -  contabile.  Le  disposizioni  del  presente   comma   si
          applicano anche al personale chiamato  a  comparire,  quale
          indagato o imputato per fatti inerenti al servizio, dinanzi
          ad organi della Magistratura di Paesi stranieri. 
              6.  Al   personale   sottoposto,   anche   su   propria
          dichiarazione, ad accertamenti sanitari, per il  quale  sia
          stato redatto il previsto  modello  di  lesione  traumatica
          ovvero che abbia riportato ferite o lesioni in servizio per
          le quali  l'Amministrazione  abbia  iniziato  d'ufficio  il
          procedimento di riconoscimento  della  causa  di  servizio,
          compete il trattamento economico di missione previsto dalle
          vigenti disposizioni in materia. 
              7. A decorrere dal 1° gennaio  2009,  la  maggiorazione
          dell'indennita' oraria di missione, prevista  dall'articolo
          7, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica  18
          giugno 2002, n. 164, e' elevata ad euro 8,00 per ogni ora. 
              8. Al personale in trasferta che dichiari di  non  aver
          potuto consumare i pasti per  ragioni  di  servizio  o  per
          mancanza di strutture che consentano  la  consumazione  dei
          pasti pur  avendone  il  diritto  ai  sensi  della  vigente
          normativa, compete nell'ambito degli ordinari  stanziamenti
          di bilancio un rimborso pari al 100 per  cento  del  limite
          vigente, ferma restando la misura del 40  per  cento  della
          diaria di  trasferta.  Il  rimborso  e'  corrisposto  nella
          misura di un pasto dopo otto ore e di due pasti dopo dodici
          ore, nel limite massimo complessivo di due  pasti  ogni  24
          ore di servizio in  missione,  a  prescindere  dagli  orari
          destinati alla consumazione degli stessi. 
              9. Fermo restando quanto previsto al  comma  8,  ultimo
          periodo, per missioni superiori a 24 ore si ha  diritto  al
          rimborso  del  pasto,  solo  dietro   presentazione   della
          relativa documentazione, nel giorno in cui si  conclude  la
          missione, a condizione che siano state effettuate almeno  5
          ore di servizio  fuori  sede,  purche'  quest'ultimo  pasto
          ricada  negli  orari  destinati  alla  consumazione   dello
          stesso. Il presente comma non si applica nei casi  previsti
          dal comma 12 del presente articolo. 
              10.  L'Amministrazione  e'  tenuta  ad  anticipare   al
          personale inviato in missione  una  somma  pari  all'intero
          importo delle spese di viaggio e pernottamento, nel  limite
          del costo medio della categoria  consentita,  nonche'  l'85
          per   cento   delle    presumibili    spese    di    vitto.
          L'Amministrazione trimestralmente consegna, a richiesta, al
          personale  interessato  un  prospetto  riepilogativo  delle
          somme  retribuite  o  da  retribuire  relative  ai  singoli
          servizi di missione svolti. 
              11. La localita' di abituale dimora o  altra  localita'
          puo' essere considerata la sede di partenza  e  di  rientro
          dalla  missione,  ove  richiesto  dal  personale   e   piu'
          conveniente per l'Amministrazione. Ove la sede di  missione
          coincida  con  la  localita'   di   abituale   dimora   del
          dipendente, al personale compete  il  rimborso  documentato
          delle spese relative ai pasti consumati, nonche' la  diaria
          di  missione  qualora  sia  richiesto,  per   esigenze   di
          servizio, di iniziare la missione dalla sede di servizio. 
              12. L'Amministrazione,  a  richiesta  dell'interessato,
          autorizza preventivamente, oltre al rimborso delle spese di
          viaggio, la corresponsione a  titolo  di  rimborso  di  una
          somma forfetaria di euro 110,00 per ogni  ventiquattro  ore
          compiute  di  missione,  in  alternativa   al   trattamento
          economico di missione vigente,  nell'ambito  delle  risorse
          allo scopo assegnate sui pertinenti capitoli  di  bilancio.
          Il rimborso forfetario non  compete  qualora  il  personale
          fruisca di vitto o alloggio a carico  dell'Amministrazione.
          A richiesta e' concesso l'anticipo delle spese di viaggio e
          del 90  per  cento  della  somma  forfetaria.  In  caso  di
          prosecuzione della missione per periodi non inferiori  alle
          12 ore continuative e' corrisposto, a titolo  di  rimborso,
          una ulteriore somma forfetaria di euro 50,00.  Resta  fermo
          quanto previsto in tema di esclusione del beneficio in caso
          di   fruizione   di   vitto    o    alloggio    a    carico
          dell'Amministrazione e circa la concessione delle spese  di
          viaggio. 
              13. A decorrere dal 1° gennaio 2003  per  il  personale
          delle Forze di Polizia  ad  ordinamento  civile,  impegnato
          nella frequenza  di  corsi  addestrativi  e  formativi,  il
          limite di missione continuativa nella  medesima  localita',
          di cui all'articolo 7, comma 10, del decreto del Presidente
          della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, rimane fissato  in
          trecentosessantacinque giorni. 
              14. Al personale comunque inviato in  missione  compete
          altresi' il rimborso, nell'ambito delle risorse allo  scopo
          assegnate sui pertinenti capitoli di bilancio, delle  spese
          per i mezzi di trasporto urbano o  dei  taxi  nei  casi  di
          indisponibilita'  dei  mezzi  pubblici   o   comunque   per
          impossibilita' a  fruirne  in  relazione  alla  particolare
          tipologia di servizio nei casi preventivamente  individuati
          dall'Amministrazione. 
              15. I visti di  arrivo  e  di  partenza  del  personale
          inviato  in  missione  sono  attestati  con   dichiarazione
          dell'interessato sul certificato di viaggio. 
              16. L'indennita' di cui all'articolo 10 della legge  18
          dicembre 1973, n. 836  e'  corrisposta,  nei  limiti  delle
          risorse previste, per tutte le attivita'  istituzionali  di
          controllo  del  territorio  transfrontaliero  degli   Stati
          confinanti lungo l'arco alpino o per i compiti che  vengono
          espletati oltre detto confine come ordinarie  attivita'  di
          servizio,    derivanti    da    forme    di    cooperazione
          transfrontaliera individuate dagli  accordi  internazionali
          vigenti.».