Art. 11 
 
                        Ordinamento contabile 
 
  1. L'esercizio finanziario dell'Agenzia inizia  il  1°  gennaio  di
ogni anno e termina il successivo 31 dicembre. Il bilancio preventivo
e' adottato dal Direttore entro il 31 ottobre  dell'anno  precedente,
sentito, per quanto di  competenza,  il  parere  non  vincolante  del
Comitato di cui all'articolo 9, e  trasmesso  nei  successivi  cinque
giorni al Ministero, ai fini della relativa approvazione di  concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze. Con analoga procedura
e' adottato il bilancio  consuntivo  entro  il  30  aprile  dell'anno
successivo e sottoposto all'approvazione del Ministero,  di  concerto
con il Ministero dell'economia e delle finanze. 
  2. L'Agenzia e' inserita nella tabella B  allegata  alla  legge  29
ottobre 1984, n. 720, e ad essa  si  applica  la  normativa  prevista
dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
  3.  Il  controllo  sulla  gestione  finanziaria   dell'Agenzia   e'
esercitato  dalla  Corte  dei  conti  con   le   modalita'   previste
dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259. 
 
          Note all'art. 11: 
              - La legge 29 ottobre 1984,  n.  720  (Istituzione  del
          sistema di tesoreria unica per enti ed organismi  pubblici)
          e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 ottobre 1984,  n.
          298. 
              -  La  legge  31  dicembre  2009,  n.  196  (Legge   di
          contabilita'  e  finanza  pubblica)  e'  pubblicata   nella
          Gazzetta Ufficiale 31 dicembre 2009,  n.  303,  supplemento
          ordinario. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 12 della  legge  21
          marzo 1958, n. 259 (Partecipazione della Corte dei conti al
          controllo sulla gestione finanziaria degli enti  a  cui  lo
          Stato contribuisce  in  via  ordinaria),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 8 aprile 1958, n. 84: 
              «Art. 12. Il controllo  previsto  dall'art.  100  della
          Costituzione sulla gestione finanziaria degli enti pubblici
          ai  quali  l'Amministrazione  dello  Stato   o   un'azienda
          autonoma statale contribuisca con apporto al patrimonio  in
          capitale o servizi o beni ovvero  mediante  concessione  di
          garanzia finanziaria,  e'  esercitato,  anziche'  nei  modi
          previsti dagli artt. 5 e 6, da un  magistrato  della  Corte
          dei conti, nominato dal Presidente della Corte stessa,  che
          assiste alle sedute degli organi di  amministrazione  e  di
          revisione.».