Art. 11 
 
Surrogazione legale  dello  Stato  nei  diritti  dei  beneficiari  di
                             provvidenze 
 
  1. Nei limiti delle risorse  erogate  dallo  Stato  ai  beneficiari
delle provvidenze previste ai sensi del presente capo,  lo  Stato  e'
surrogato nei  diritti  dei  beneficiari  stessi  nei  confronti  dei
soggetti responsabili dell'evento, ai sensi dell'articolo 1203, primo
comma, n. 5), del codice civile. Restano fermi gli ulteriori  diritti
dei predetti beneficiari  nei  confronti  degli  stessi  responsabili
dell'evento.