Art. 11 
 
                   Esecuzione delle pene detentive 
 
  1. Quando deve essere eseguita nei confronti  di  persona  che  non
abbia compiuto i  venticinque  anni  di  eta'  una  condanna  a  pena
detentiva per reati commessi  da  minorenne,  il  pubblico  ministero
emette  l'ordine  di  esecuzione  se  la  pena  detentiva,  anche  se
costituente residuo di maggior pena, non e' superiore a quattro anni,
salvo,  per  l'affidamento  in  prova  in  casi  particolari,  quanto
previsto dall'articolo 94 del decreto del Presidente della Repubblica
9 ottobre 1990, n. 309, e contestualmente ne dispone  la  sospensione
salvo il caso in cui il condannato si  trovi  per  il  fatto  oggetto
della condanna in stato di custodia cautelare ovvero sia detenuto  in
carcere  o  in  istituto  penitenziario  minorile  per  altro  titolo
definitivo. 
  2.  L'ordine  di  esecuzione  e  il  decreto  di  sospensione  sono
notificati  al  condannato,  al  difensore  nominato  per   la   fase
dell'esecuzione o, in difetto, al difensore che ha operato nella fase
del giudizio, e, in caso di persona minore degli anni diciotto,  agli
esercenti  la  responsabilita'  genitoriale,  con  l'avviso  che  nel
termine di trenta giorni puo' essere presentata richiesta,  corredata
di  dichiarazione  o  elezione  di   domicilio,   al   tribunale   di
sorveglianza per l'applicazione di una misura di comunita',  mediante
deposito presso l'ufficio del pubblico ministero, il  quale  ne  cura
l'immediata trasmissione al tribunale di sorveglianza unitamente agli
atti. 
  3.  Il  decreto  di  sospensione  contiene  altresi'  l'invito   al
condannato a prendere contatti con  l'ufficio  del  servizio  sociale
minorile dell'amministrazione della giustizia. 
  4. Se nel termine di cui al comma 2 non sono  presentate  richieste
il  pubblico  ministero  revoca   la   sospensione   dell'ordine   di
esecuzione. 
  5. Il tribunale di sorveglianza, ricevuta l'istanza di cui al comma
2, entro il termine di quarantacinque giorni fissa l'udienza a  norma
dell'articolo 666, comma 3, del codice di procedura penale  e  ne  fa
dare  avviso  al  condannato,  agli  esercenti   la   responsabilita'
genitoriale nel caso  di  persone  minori  degli  anni  diciotto,  al
pubblico ministero,  al  difensore  e  ai  servizi  sociali  minorili
dell'amministrazione della giustizia. 
  6. Con l'avviso di cui al comma 5 le parti sono altresi' invitate a
depositare,  almeno  cinque  giorni  prima  della  data  fissata  per
l'udienza, memorie e documenti utili per l'applicazione della misura.
I  servizi  sociali  minorili  dell'amministrazione  della  giustizia
presentano, anche in udienza, la relazione  personologica  e  sociale
svolta sul minorenne, nonche' il progetto di intervento redatto sulla
base delle specifiche esigenze del condannato. Resta salva,  in  ogni
caso, la facolta' del tribunale di sorveglianza  di  procedere  anche
d'ufficio  all'acquisizione  di  documenti  o  di   informazioni,   o
all'assunzione di prove a  norma  dell'articolo  666,  comma  5,  del
codice di procedura penale. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'art. 94 del  citato  decreto
          del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309: 
              «Art. 94 (Affidamento in prova in casi particolari).  -
          1. Se la pena detentiva deve essere eseguita nei  confronti
          di persona tossicodipendente o alcooldipendente  che  abbia
          in corso un programma di recupero o  che  ad  esso  intenda
          sottoporsi, l'interessato puo' chiedere in ogni momento  di
          essere affidato in prova al servizio sociale per proseguire
          o intraprendere l'attivita' terapeutica sulla  base  di  un
          programma da lui concordato con un'azienda unita' sanitaria
          locale o con una struttura  privata  autorizzata  ai  sensi
          dell'art. 116. L'affidamento in prova in  casi  particolari
          puo' essere concesso solo quando deve  essere  espiata  una
          pena  detentiva,  anche  residua   e   congiunta   a   pena
          pecuniaria, non superiore a sei anni od a quattro  anni  se
          relativa a  titolo  esecutivo  comprendente  reato  di  cui
          all'art. 4-bis della  legge  26  luglio  1975,  n.  354,  e
          successive modificazioni. Alla domanda e' allegata, a  pena
          di  inammissibilita',  certificazione  rilasciata  da   una
          struttura sanitaria pubblica o  da  una  struttura  privata
          accreditata per l'attivita' di diagnosi prevista dal  comma
          2,  lettera  d),  dell'art.  116  attestante  lo  stato  di
          tossicodipendenza o di alcooldipendenza, la  procedura  con
          la quale e' stato  accertato  l'uso  abituale  di  sostanze
          stupefacenti,  psicotrope  o  alcoliche,  l'andamento   del
          programma  concordato  eventualmente  in  corso  e  la  sua
          idoneita', ai fini del recupero del  condannato.  Affinche'
          il trattamento sia eseguito a carico del Servizio sanitario
          nazionale, la struttura interessata deve essere in possesso
          dell'accreditamento istituzionale di cui all'art.  8-quater
          del  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,  e
          successive modificazioni, ed  aver  stipulato  gli  accordi
          contrattuali di cui all'art. 8-quinquies del citato decreto
          legislativo.(133) 
              2. Se l'ordine di carcerazione e'  stato  eseguito,  la
          domanda e' presentata  al  magistrato  di  sorveglianza  il
          quale,  se  l'istanza  e'  ammissibile,  se  sono   offerte
          concrete  indicazioni  in  ordine  alla   sussistenza   dei
          presupposti per l'accoglimento della domanda  ed  al  grave
          pregiudizio derivante  dalla  protrazione  dello  stato  di
          detenzione, qualora non  vi  siano  elementi  tali  da  far
          ritenere la sussistenza del pericolo di fuga, puo' disporre
          l'applicazione provvisoria  della  misura  alternativa.  Si
          applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
          comma 4. Sino alla decisione del tribunale di sorveglianza,
          il magistrato di sorveglianza  e'  competente  all'adozione
          degli ulteriori provvedimenti di cui alla legge  26  luglio
          1975, n. 354, e successive modificazioni. 
              3.  Ai  fini   della   decisione,   il   tribunale   di
          sorveglianza puo' anche  acquisire  copia  degli  atti  del
          procedimento  e  disporre  gli  opportuni  accertamenti  in
          ordine al programma terapeutico concordato;  deve  altresi'
          accertare   che   lo   stato   di    tossicodipendenza    o
          alcooldipendenza o l'esecuzione del programma  di  recupero
          non siano preordinati al conseguimento  del  beneficio.  Si
          applicano le disposizioni di cui all'art. 92, commi 1 e 3. 
              4. Il tribunale accoglie l'istanza se  ritiene  che  il
          programma  di   recupero,   anche   attraverso   le   altre
          prescrizioni di cui all'art. 47, comma 5,  della  legge  26
          luglio  1975,  n.  354,  contribuisce   al   recupero   del
          condannato ed assicura la prevenzione del pericolo che egli
          commetta altri  reati.  Se  il  tribunale  di  sorveglianza
          dispone l'affidamento, tra le prescrizioni impartite devono
          essere comprese quelle  che  determinano  le  modalita'  di
          esecuzione  del  programma.  Sono  altresi'  stabilite   le
          prescrizioni e le forme di controllo per accertare  che  il
          tossicodipendente o l'alcooldipendente inizi immediatamente
          o prosegua il programma  di  recupero.  L'esecuzione  della
          pena si  considera  iniziata  dalla  data  del  verbale  di
          affidamento, tuttavia qualora il programma  terapeutico  al
          momento  della  decisione  risulti  gia'  positivamente  in
          corso,  il  tribunale,  tenuto  conto  della  durata  delle
          limitazioni alle quali l'interessato si  e'  spontaneamente
          sottoposto e del suo comportamento,  puo'  determinare  una
          diversa,    piu'    favorevole    data    di     decorrenza
          dell'esecuzione. 
              5. 
              6. Si applica, per quanto non  diversamente  stabilito,
          la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n.  354,
          come modificata dalla legge 10 giugno 1986, n. 663. 
              6-bis. Qualora nel corso dell'affidamento  disposto  ai
          sensi   del   presente   articolo    l'interessato    abbia
          positivamente terminato la parte terapeutica del programma,
          il  magistrato  di  sorveglianza,  previa  rideterminazione
          delle prescrizioni, puo' disporne la prosecuzione  ai  fini
          del reinserimento sociale anche  qualora  la  pena  residua
          superi quella prevista per l'affidamento ordinario  di  cui
          all'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354. 
              6-ter. Il responsabile della struttura  presso  cui  si
          svolge   il   programma   terapeutico   di    recupero    e
          socio-riabilitativo e'  tenuto  a  segnalare  all'autorita'
          giudiziaria le violazioni commesse dalla persona sottoposta
          al programma. Qualora tali violazioni integrino  un  reato,
          in  caso  di  omissione,  l'autorita'  giudiziaria  ne  da'
          comunicazione alle autorita' competenti per la  sospensione
          o  revoca  dell'autorizzazione  di  cui  all'art.   116   e
          dell'accreditamento di cui  all'art.  117,  ferma  restando
          l'adozione di  misure  idonee  a  tutelare  i  soggetti  in
          trattamento presso la struttura.». 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  666  del  codice  di
          procedura penale: 
              «Art. 666 (Procedimento di esecuzione). - 1. Il giudice
          dell'esecuzione procede a richiesta del pubblico ministero,
          dell'interessato o del difensore. 
              2. Se la richiesta appare manifestamente infondata  per
          difetto delle condizioni di legge ovvero  costituisce  mera
          riproposizione di una richiesta gia' rigettata, basata  sui
          medesimi elementi, il giudice o il presidente del collegio,
          sentito il pubblico ministero,  la  dichiara  inammissibile
          con decreto motivato, che e' notificato entro cinque giorni
          all'interessato. Contro il  decreto  puo'  essere  proposto
          ricorso per cassazione. 
              3. Salvo quanto previsto dal comma 2, il giudice  o  il
          presidente del collegio, designato il difensore di  ufficio
          all'interessato  che  ne   sia   privo,   fissa   la   data
          dell'udienza in camera di consiglio e  ne  fa  dare  avviso
          alle  parti  e  ai  difensori.  L'avviso  e'  comunicato  o
          notificato almeno dieci giorni prima della  data  predetta.
          Fino a cinque  giorni  prima  dell'udienza  possono  essere
          depositate memorie in cancelleria. 
              4. L'udienza si svolge con la partecipazione necessaria
          del difensore e del pubblico ministero.  L'interessato  che
          ne fa richiesta e' sentito personalmente; tuttavia,  se  e'
          detenuto  o  internato   in   luogo   posto   fuori   della
          circoscrizione del giudice, e'  sentito  prima  del  giorno
          dell'udienza dal  magistrato  di  sorveglianza  del  luogo,
          salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione. 
              5. Il giudice puo' chiedere alle  autorita'  competenti
          tutti i documenti e le informazioni di cui  abbia  bisogno;
          se occorre assumere prove, procede in udienza nel  rispetto
          del contraddittorio. 
              6.  Il  giudice  decide  con   ordinanza.   Questa   e'
          comunicata o notificata  senza  ritardo  alle  parti  e  ai
          difensori, che possono proporre ricorso per cassazione.  Si
          osservano, in quanto  applicabili,  le  disposizioni  sulle
          impugnazioni  e  quelle  sul  procedimento  in  camera   di
          consiglio davanti alla corte di cassazione. 
              7. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza,
          a  meno  che  il   giudice   che   l'ha   emessa   disponga
          diversamente. 
              8. Se  l'interessato  e'  infermo  di  mente,  l'avviso
          previsto dal comma 3 e' notificato anche  al  tutore  o  al
          curatore; se l'interessato ne e' privo,  il  giudice  o  il
          presidente del collegio nomina un curatore provvisorio.  Al
          tutore  e  al  curatore  competono   gli   stessi   diritti
          dell'interessato. 
              9. Il verbale di udienza e' redatto soltanto  in  forma
          riassuntiva a norma dell'art. 140 comma 2.».