Art. 11 
 
Modifiche  alle  norme  sull'ordinamento  penitenziario  in  tema  di
                      trattamento penitenziario 
 
  1. Alla legge 26 luglio 1975, n. 354, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  1  (Trattamento  e  rieducazione).  -  1.   Il   trattamento
penitenziario deve essere conforme a umanita' e  deve  assicurare  il
rispetto della dignita' della persona. Esso e' improntato ad assoluta
imparzialita', senza discriminazioni in ordine a sesso, identita'  di
genere,  orientamento  sessuale,  razza,   nazionalita',   condizioni
economiche e sociali, opinioni politiche e credenze religiose,  e  si
conforma a modelli che favoriscono l'autonomia,  la  responsabilita',
la socializzazione e l'integrazione. 
  2. Il trattamento tende, anche attraverso i contatti con l'ambiente
esterno, al reinserimento sociale ed e' attuato secondo  un  criterio
di individualizzazione in rapporto alle specifiche  condizioni  degli
interessati. 
  3. Ad ogni persona privata della liberta' sono garantiti i  diritti
fondamentali; e' vietata ogni violenza fisica e morale in suo danno. 
  4. Negli istituti l'ordine  e  la  disciplina  sono  mantenuti  nel
rispetto dei diritti delle persone private della liberta'. 
  5. Non possono essere adottate restrizioni non  giustificabili  con
l'esigenza di mantenimento dell'ordine  e  della  disciplina  e,  nei
confronti degli imputati, non indispensabili a fini giudiziari. 
  6. I detenuti e gli internati sono chiamati o indicati con il  loro
nome. 
  7.  Il  trattamento  degli  imputati  deve   essere   rigorosamente
informato al principio per cui essi non  sono  considerati  colpevoli
sino alla condanna definitiva.»; 
    b) all'articolo 9 il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Ai detenuti e agli internati e' assicurata un'alimentazione sana e
sufficiente, adeguata all'eta', al sesso, allo stato  di  salute,  al
lavoro, alla stagione, al clima. Ai detenuti che ne  fanno  richiesta
e' garantita, ove possibile,  un'alimentazione  rispettosa  del  loro
credo religioso.»; 
    c) all'articolo 10 il primo comma e' sostituito dai seguenti: 
  «Ai soggetti che non prestano lavoro all'aperto  e'  consentito  di
permanere all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore
al giorno. 
  Per  giustificati  motivi  la  permanenza  all'aperto  puo'  essere
ridotta fino a due ore al  giorno  con  provvedimento  del  direttore
dell'istituto.  Il  provvedimento  e'  comunicato   al   provveditore
regionale  dell'amministrazione  penitenziaria  e  al  magistrato  di
sorveglianza. 
  Gli spazi  destinati  alla  permanenza  all'aperto  devono  offrire
possibilita' di protezione dagli agenti atmosferici.»; 
    d) all'articolo 13 il primo, secondo, terzo e quarto  comma  sono
sostituiti dai seguenti: 
  «Il  trattamento  penitenziario  deve  rispondere  ai   particolari
bisogni della  personalita'  di  ciascun  soggetto,  incoraggiare  le
attitudini e valorizzare le competenze che possono essere di sostegno
per il reinserimento sociale. 
  Nei confronti dei  condannati  e  degli  internati  e'  predisposta
l'osservazione scientifica della personalita' per rilevare le carenze
psicofisiche o le altre cause che  hanno  condotto  al  reato  e  per
proporre un idoneo programma di reinserimento. 
  Nell'ambito   dell'osservazione    e'    offerta    all'interessato
l'opportunita' di una riflessione sul fatto criminoso commesso, sulle
motivazioni e sulle  conseguenze  prodotte,  in  particolare  per  la
vittima, nonche' sulle possibili azioni di riparazione. 
  L'osservazione e' compiuta all'inizio dell'esecuzione e  proseguita
nel corso di essa. Per ciascun condannato e  internato,  in  base  ai
risultati dell'osservazione, sono formulate indicazioni in merito  al
trattamento rieducativo ed e' compilato il relativo programma, che e'
integrato o modificato secondo le esigenze  che  si  prospettano  nel
corso dell'esecuzione. La prima formulazione  e'  redatta  entro  sei
mesi dall'inizio dall'esecuzione. 
  Le  indicazioni  generali  e  particolari  del   trattamento   sono
inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici e sanitari, nella
cartella personale che segue l'interessato nei suoi  trasferimenti  e
nella  quale  sono  successivamente   annotati   gli   sviluppi   del
trattamento praticato e i suoi risultati.»; 
    e) all'articolo 14: 
      1) al primo comma e' premesso il seguente: 
  «I detenuti e gli internati hanno diritto di essere assegnati a  un
istituto quanto piu'  vicino  possibile  alla  stabile  dimora  della
famiglia o,  se  individuabile,  al  proprio  centro  di  riferimento
sociale, salvi specifici motivi contrari.»; 
      2) il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  «L'assegnazione  dei  condannati  e  degli  internati  ai   singoli
istituti e il raggruppamento nelle sezioni di ciascun  istituto  sono
disposti con particolare riguardo alla possibilita'  di  procedere  a
trattamento rieducativo comune e all'esigenza  di  evitare  influenze
nocive reciproche.»; 
      3) il quinto comma e' sostituito dai seguenti: 
  «Le donne sono ospitate in istituti separati da quelli  maschili  o
in apposite sezioni in numero tale da non compromettere le  attivita'
trattamentali. 
  Alle madri e' consentito di tenere  presso  di  se'  i  figli  fino
all'eta' di tre anni. Per la cura e  l'assistenza  dei  bambini  sono
organizzati appositi asili nido. 
  L'assegnazione dei detenuti e  degli  internati,  per  i  quali  si
possano temere aggressioni o sopraffazioni da  parte  della  restante
popolazione detenuta, in ragione  solo  dell'identita'  di  genere  o
dell'orientamento sessuale, deve avvenire, per categorie omogenee, in
sezioni distribuite in modo uniforme sul territorio nazionale  previo
consenso degli  interessati  i  quali,  in  caso  contrario,  saranno
assegnati  a  sezioni  ordinarie.  E'  in  ogni  caso  garantita   la
partecipazione  ad  attivita'  trattamentali,   eventualmente   anche
insieme alla restante popolazione detenuta.»; 
      f) all'articolo 15 il primo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Il  trattamento  del  condannato  e   dell'internato   e'   svolto
avvalendosi   principalmente   dell'istruzione,   della    formazione
professionale,  del  lavoro,  della  partecipazione  a  progetti   di
pubblica  utilita',  della  religione,  delle  attivita'   culturali,
ricreative e sportive e agevolando opportuni contatti  con  il  mondo
esterno e i rapporti con la famiglia.»; 
      g) all'articolo 18: 
        1) al primo comma le parole:  «nonche'  con  il  garante  dei
diritti dei detenuti,» sono soppresse; 
        2) dopo il primo comma e' inserito il seguente: 
  «I detenuti e gli internati  hanno  diritto  di  conferire  con  il
difensore, fermo quanto previsto  dall'articolo  104  del  codice  di
procedura penale, sin  dall'inizio  dell'esecuzione  della  misura  o
della pena. Hanno altresi' diritto di avere colloqui e corrispondenza
con i garanti dei diritti dei detenuti.»; 
        3) al secondo comma, dopo il primo periodo, sono  aggiunti  i
seguenti: 
  «I locali destinati ai colloqui con i  familiari  favoriscono,  ove
possibile, una dimensione riservata del colloquio  e  sono  collocati
preferibilmente   in   prossimita'    dell'ingresso    dell'istituto.
Particolare cura e'  dedicata  ai  colloqui  con  i  minori  di  anni
quattordici.»; 
        4) dopo il sesto comma sono aggiunti i seguenti: 
  «Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di  esprimere
le proprie opinioni, anche  usando  gli  strumenti  di  comunicazione
disponibili e previsti dal regolamento. 
  L'informazione e' garantita per mezzo dell'accesso a  quotidiani  e
siti informativi con le cautele previste dal regolamento.»; 
        5) l'ultimo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Salvo quanto disposto dall'articolo 18-bis, per gli imputati  fino
alla  pronuncia  della  sentenza  di  primo  grado,  i  permessi   di
colloquio, le autorizzazioni alla corrispondenza  telefonica  e  agli
altri  tipi  di  comunicazione  sono  di  competenza   dell'autorita'
giudiziaria che procede individuata ai sensi dell'articolo 11,  comma
4. Dopo la pronuncia  della  sentenza  di  primo  grado  provvede  il
direttore dell'istituto.»; 
      h) all'articolo 19: 
        1) dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti: 
  «Tramite la programmazione di iniziative specifiche, e'  assicurata
parita' di accesso delle donne detenute e internate  alla  formazione
culturale e professionale. 
  Speciale  attenzione  e'  dedicata  all'integrazione  dei  detenuti
stranieri anche attraverso l'insegnamento della lingua italiana e  la
conoscenza dei principi costituzionali.»; 
        2) il quarto comma e' sostituito dai seguenti: 
  «Sono  agevolati  la  frequenza  e  il   compimento   degli   studi
universitari e tecnici  superiori,  anche  attraverso  convenzioni  e
protocolli d'intesa con istituzioni universitarie e con  istituti  di
formazione tecnica superiore,  nonche'  l'ammissione  di  detenuti  e
internati ai tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92.»; 
      i)  all'articolo  27,  secondo  comma,  le  parole:  «e   dagli
assistenti  sociali»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «,   dagli
assistenti sociali, dai mediatori culturali che operano nell'istituto
ai sensi dell'articolo 80, quarto comma,»; 
      l) l'articolo 31 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 31 (Costituzione delle rappresentanze dei  detenuti  e  degli
internati). - 1. Le rappresentanze dei  detenuti  e  degli  internati
previste dagli articoli 9, 12, 20 e 27 sono  nominate  per  sorteggio
secondo le modalita' indicate dal regolamento interno dell'istituto. 
  2. Negli istituti penitenziari che ospitano  sezioni  femminili  la
rappresentanza comprende anche una detenuta o internata.»; 
      m) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente: 
  «Art.  33  (Isolamento).   -   1.   Negli   istituti   penitenziari
l'isolamento continuo e' ammesso: 
    a) quando e' prescritto per ragioni sanitarie; 
    b) durante l'esecuzione della  sanzione  della  esclusione  dalle
attivita' in comune; 
    c) per gli indagati e imputati se  vi  sono  ragioni  di  cautela
processuale; il provvedimento dell'autorita'  giudiziaria  competente
indica la durata e le ragioni dell'isolamento. 
  2.  Il   regolamento   specifica   le   modalita'   di   esecuzione
dell'isolamento. 
  3.  Durante  la  sottoposizione  all'isolamento  non  sono  ammesse
limitazioni alle normali condizioni di vita, ad eccezione  di  quelle
funzionali alle ragioni che lo hanno determinato. 
  4. L'isolamento non preclude l'esercizio del diritto di  effettuare
colloqui visivi con i soggetti autorizzati.»; 
      n) all'articolo  36,  dopo  il  primo  comma,  e'  aggiunto  il
seguente: 
  «Nell'applicazione della sanzione si tiene conto del  programma  di
trattamento in corso.»; 
      o) all'articolo 40 il secondo comma e' sostituito dal seguente: 
  «Le altre sanzioni sono deliberate  dal  consiglio  di  disciplina,
composto dal direttore o,  in  caso  di  suo  legittimo  impedimento,
dall'impiegato piu' elevato in  grado  con  funzioni  di  presidente,
dall'educatore e da  un  professionista  esperto  nominato  ai  sensi
dell'articolo 80.»; 
      p) all'articolo 42 il secondo comma e' sostituito dai seguenti: 
  «Nel disporre i trasferimenti i soggetti  sono  comunque  destinati
agli istituti piu' vicini alla loro dimora  o  a  quella  della  loro
famiglia  ovvero  al  loro  centro   di   riferimento   sociale,   da
individuarsi tenuto conto delle ragioni di studio, di formazione,  di
lavoro o salute.  L'amministrazione  penitenziaria  da'  conto  delle
ragioni che ne giustificano la deroga. 
  Sulla richiesta di trasferimento da  parte  dei  detenuti  e  degli
internati per ragioni di studio, di formazione, di lavoro, di  salute
o  familiari  l'amministrazione  penitenziaria  provvede,  con   atto
motivato, entro sessanta giorni.»; 
      q) all'articolo 43  e'  aggiunto,  in  fine,  il  seguente:  «I
detenuti e gli internati sono  dimessi  con  documenti  di  identita'
validi,   ove   sussistano   i   presupposti   per    il    rilascio.
L'amministrazione  penitenziaria  a  tal   fine   si   avvale   della
collaborazione degli enti locali.»; 
      r) all'articolo 45: 
        1) alla rubrica sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:
«e aiuti economico-sociali»; 
        2) dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente: 
  «Ai fini della realizzazione degli obiettivi indicati dall'articolo
3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre 2000, n. 328,  il  detenuto  o
l'internato  privo  di   residenza   anagrafica   e'   iscritto,   su
segnalazione del direttore, nei registri della popolazione  residente
del comune dove e' ubicata la struttura. Al condannato  e'  richiesto
di optare tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e
quella presso la struttura ove e'  detenuto  o  internato.  L'opzione
puo' essere in ogni tempo modificata.»; 
      s) all'articolo 80, quarto comma, dopo le parole: «criminologia
clinica,» sono inserite le seguenti: «nonche' di mediatori  culturali
e interpreti,». 
 
          Note all'art. 11: 
              - Si riporta il testo dell'art. 1 della citata legge 26
          luglio 1975, n.  354,  come  sostituito  integralmente  dal
          presente decreto legislativo: 
              «Art.  1  (Trattamento  e  rieducazione).   -   1.   Il
          trattamento penitenziario deve essere conforme a umanita' e
          deve assicurare il rispetto della dignita'  della  persona.
          Esso  e'  improntato  ad  assoluta   imparzialita',   senza
          discriminazioni in ordine a  sesso,  identita'  di  genere,
          orientamento  sessuale,  razza,  nazionalita',   condizioni
          economiche  e  sociali,  opinioni  politiche   e   credenze
          religiose,  e  si  conforma  a  modelli   che   favoriscono
          l'autonomia,  la  responsabilita',  la  socializzazione   e
          l'integrazione. 
              2. Il trattamento tende, anche  attraverso  i  contatti
          con l'ambiente esterno,  al  reinserimento  sociale  ed  e'
          attuato  secondo  un  criterio  di  individualizzazione  in
          rapporto alle specifiche condizioni degli interessati. 
              3.  Ad  ogni  persona  privata  della   liberta'   sono
          garantiti i diritti fondamentali; e' vietata ogni  violenza
          fisica e morale in suo danno. 
              4.  Negli  istituti  l'ordine  e  la  disciplina   sono
          mantenuti nel rispetto dei diritti  delle  persone  private
          della liberta'. 
              5.  Non  possono  essere   adottate   restrizioni   non
          giustificabili con l'esigenza di mantenimento dell'ordine e
          della disciplina  e,  nei  confronti  degli  imputati,  non
          indispensabili a fini giudiziari. 
              6. I detenuti e gli internati sono chiamati o  indicati
          con il loro nome. 
              7.  Il   trattamento   degli   imputati   deve   essere
          rigorosamente informato al principio per cui essi non  sono
          considerati colpevoli sino alla condanna definitiva.». 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 9 della citata legge 26
          luglio 1975, n. 354, come modificato dal  presente  decreto
          legislativo: 
              «Art. 9 (Alimentazione). - Ai detenuti e agli internati
          e' assicurata un'alimentazione sana e sufficiente, adeguata
          all'eta', al sesso, allo stato di salute, al  lavoro,  alla
          stagione, al clima. Ai detenuti che ne fanno  richiesta  e'
          garantita, ove possibile, un'alimentazione  rispettosa  del
          loro credo religioso. 
              Il  vitto  e'  somministrato,  di  regola,  in   locali
          all'uopo destinati. 
              I detenuti  e  gli  internati  devono  avere  sempre  a
          disposizione acqua potabile. 
              La quantita' e la qualita' del vitto  giornaliero  sono
          determinate  da  apposite  tabelle  approvate  con  decreto
          ministeriale. 
              Il servizio di vettovagliamento e'  di  regola  gestito
          direttamente dall'amministrazione penitenziaria. 
              Una rappresentanza  dei  detenuti  o  degli  internati,
          designata    mensilmente    per    sorteggio,     controlla
          l'applicazione delle tabelle e la preparazione del vitto. 
              Ai detenuti e agli internati e' consentito  l'acquisto,
          a proprie spese, di generi alimentari e di conforto,  entro
          i limiti fissati dal regolamento.  La  vendita  dei  generi
          alimentari o di conforto deve essere affidata di  regola  a
          spacci gestiti direttamente dall'amministrazione carceraria
          o da imprese che esercitano la vendita a prezzi controllati
          dall'autorita'  comunale.  I  prezzi  non  possono   essere
          superiori a quelli comunemente praticati nel luogo  in  cui
          e'  sito  l'istituto.  La   rappresentanza   indicata   nel
          precedente comma, integrata da un delegato  del  direttore,
          scelto tra il  personale  civile  dell'istituto,  controlla
          qualita' e prezzi dei generi venduti nell'istituto.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 10 della  citata  legge
          26 luglio  1975,  n.  354,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 10 (Permanenza all'aperto). - Ai soggetti che non
          prestano  lavoro  all'aperto  e'  consentito  di  permanere
          all'aria aperta per un tempo non inferiore alle quattro ore
          al giorno. 
              Per giustificati motivi la permanenza  all'aperto  puo'
          essere ridotta fino a due ore al giorno  con  provvedimento
          del direttore dell'istituto. Il provvedimento e' comunicato
          al     provveditore     regionale      dell'amministrazione
          penitenziaria e al magistrato di sorveglianza. 
              Gli spazi destinati alla permanenza  all'aperto  devono
          offrire   possibilita'   di   protezione    dagli    agenti
          atmosferici. 
              La permanenza all'aria aperta e' effettuata in gruppi a
          meno che non ricorrano i casi indicati nell'art. 33  e  nei
          numeri 4) e 5) dell'art. 39 ed e' dedicata,  se  possibile,
          ad esercizi fisici.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 13, della citata  legge
          26 luglio  1975,  n.  354,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 13 (Individualizzazione del  trattamento).  -  Il
          trattamento penitenziario deve  rispondere  ai  particolari
          bisogni   della   personalita'   di    ciascun    soggetto,
          incoraggiare le attitudini e valorizzare le competenze  che
          possono essere di sostegno per il reinserimento sociale. 
                
              Nei confronti  dei  condannati  e  degli  internati  e'
          predisposta l'osservazione scientifica  della  personalita'
          per rilevare le carenze psicofisiche o le altre  cause  che
          hanno condotto al reato e per proporre un idoneo  programma
          di reinserimento. 
                
              Nell'ambito      dell'osservazione      e'      offerta
          all'interessato l'opportunita' di una riflessione sul fatto
          criminoso commesso, sulle motivazioni e  sulle  conseguenze
          prodotte, in particolare  per  la  vittima,  nonche'  sulle
          possibili azioni di riparazione. 
                
              L'osservazione e' compiuta all'inizio dell'esecuzione e
          proseguita nel corso di  essa.  Per  ciascun  condannato  e
          internato, in base  ai  risultati  dell'osservazione,  sono
          formulate indicazioni in merito al trattamento  rieducativo
          ed e' compilato il relativo programma, che e'  integrato  o
          modificato secondo le esigenze che si prospettano nel corso
          dell'esecuzione. La prima formulazione e' redatta entro sei
          mesi dall'inizio dall'esecuzione. 
                
              Le indicazioni generali e particolari  del  trattamento
          sono inserite, unitamente ai dati giudiziari, biografici  e
          sanitari, nella cartella personale che segue  l'interessato
          nei suoi trasferimenti e nella quale  sono  successivamente
          annotati gli sviluppi del trattamento praticato  e  i  suoi
          risultati. 
              Deve essere favorita la collaborazione dei condannati e
          degli  internati  alle  attivita'  di  osservazione  e   di
          trattamento.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 14, della citata  legge
          26 luglio  1975,  n.  354,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 14 (Assegnazione, raggruppamento e categorie  dei
          detenuti e degli internati). - I detenuti e  gli  internati
          hanno diritto di essere assegnati a un istituto quanto piu'
          vicino possibile alla stabile dimora della famiglia  o,  se
          individuabile, al proprio centro  di  riferimento  sociale,
          salvi specifici motivi contrari. 
                
              L'assegnazione dei  condannati  e  degli  internati  ai
          singoli istituti  e  il  raggruppamento  nelle  sezioni  di
          ciascun istituto sono  disposti  con  particolare  riguardo
          alla possibilita' di procedere  a  trattamento  rieducativo
          comune  e  all'esigenza   di   evitare   influenze   nocive
          reciproche. 
              E'  assicurata  la  separazione  degli   imputati   dai
          condannati  e  internati,  dei  giovani  al   disotto   dei
          venticinque  anni  dagli  adulti,  dei   condannati   dagli
          internati e dei condannati all'arresto dai condannati  alla
          reclusione. 
              E' consentita, in particolari circostanze, l'ammissione
          di detenuti e di internati  ad  attivita'  organizzate  per
          categorie diverse da quelle di appartenenza. 
                
              Le donne sono ospitate in istituti separati  da  quelli
          maschili o in  apposite  sezioni  in  numero  tale  da  non
          compromettere le attivita' trattamentali. 
              Alle madri e' consentito di  tenere  presso  di  se'  i
          figli fino all'eta' di tre anni. Per la cura e l'assistenza
          dei bambini sono organizzati appositi asili nido. 
              L'assegnazione dei detenuti e degli  internati,  per  i
          quali si possano  temere  aggressioni  o  sopraffazioni  da
          parte della restante popolazione detenuta, in ragione  solo
          dell'identita' di genere o dell'orientamento sessuale, deve
          avvenire, per categorie omogenee, in sezioni distribuite in
          modo uniforme  sul  territorio  nazionale  previo  consenso
          degli interessati  i  quali,  in  caso  contrario,  saranno
          assegnati a sezioni ordinarie. E' in ogni caso garantita la
          partecipazione ad  attivita'  trattamentali,  eventualmente
          anche insieme alla restante popolazione detenuta.». 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 15 della  citata  legge
          26 luglio 1975, n. 354 cosi' come modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 15 (Elementi del trattamento). -  Il  trattamento
          del  condannato  e  dell'internato  e'  svolto  avvalendosi
          principalmente    dell'istruzione,     della     formazione
          professionale, del lavoro, della partecipazione a  progetti
          di pubblica  utilita',  della  religione,  delle  attivita'
          culturali, ricreative e  sportive  e  agevolando  opportuni
          contatti con il mondo esterno e i rapporti con la famiglia. 
              Ai fini del  trattamento  rieducativo,  salvo  casi  di
          impossibilita', al condannato e all'internato e' assicurato
          il lavoro. 
              Gli  imputati  sono  ammessi,  a  loro   richiesta,   a
          partecipare ad attivita' educative, culturali e  ricreative
          e,  salvo  giustificati  motivi  o  contrarie  disposizioni
          dell'autorita' giudiziaria, a svolgere attivita' lavorativa
          o di formazione professionale, possibilmente di loro scelta
          e, comunque, in condizioni  adeguate  alla  loro  posizione
          giuridica.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 18 della  citata  legge
          26 luglio  1975,  n.  354,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 18 (Colloqui, corrispondenza e informazione). - I
          detenuti e gli internati sono ammessi ad avere  colloqui  e
          corrispondenza con i congiunti e con altre  persone,  anche
          al fine di compiere atti giuridici. 
              I detenuti e gli internati hanno diritto  di  conferire
          con il difensore, fermo quanto previsto  dall'articolo  104
          del   codice   di   procedura   penale,   sin   dall'inizio
          dell'esecuzione della misura o della pena.  Hanno  altresi'
          diritto di avere colloqui e corrispondenza  con  i  garanti
          dei diritti dei detenuti. 
              I colloqui si svolgono  in  appositi  locali  sotto  il
          controllo a vista e non auditivo del personale di custodia.
          I locali destinati ai colloqui con i familiari favoriscono,
          ove possibile, una dimensione  riservata  del  colloquio  e
          sono collocati preferibilmente in prossimita' dell'ingresso
          dell'istituto. Particolare cura e' dedicata ai colloqui con
          i minori di anni quattordici. 
              Particolare favore viene accordato ai  colloqui  con  i
          familiari. 
              L'amministrazione penitenziaria pone a disposizione dei
          detenuti e degli internati, che  ne  sono  sprovvisti,  gli
          oggetti di cancelleria necessari per la corrispondenza. 
              Puo' essere autorizzata nei rapporti con i familiari e,
          in casi particolari, con terzi,  corrispondenza  telefonica
          con le modalita' e le cautele previste dal regolamento. 
              I detenuti e gli internati sono  autorizzati  a  tenere
          presso di se' i quotidiani, i periodici e i libri in libera
          vendita all'esterno  e  ad  avvalersi  di  altri  mezzi  di
          informazione. 
                
              Ogni detenuto ha diritto a una libera informazione e di
          esprimere le proprie opinioni, anche usando  gli  strumenti
          di comunicazione disponibili e previsti dal regolamento. 
                
              L'informazione e' garantita per  mezzo  dell'accesso  a
          quotidiani e siti informativi con le cautele  previste  dal
          regolamento. 
                
              Salvo quanto disposto  dall'articolo  18-bis,  per  gli
          imputati fino alla pronuncia della sentenza di primo grado,
          i   permessi   di   colloquio,   le   autorizzazioni   alla
          corrispondenza   telefonica   e   agli   altri   tipi    di
          comunicazione sono di competenza dell'autorita' giudiziaria
          che procede individuata ai sensi dell'articolo 11, comma 4.
          Dopo la pronuncia della sentenza di primo grado provvede il
          direttore dell'istituto.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 della  citata  legge
          26 luglio  1975,  n.  354,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 19 (Istruzione). - Negli istituti penitenziari la
          formazione culturale e professionale,  e'  curata  mediante
          l'organizzazione dei corsi  della  scuola  d'obbligo  e  di
          corsi   di   addestramento   professionale,   secondo   gli
          orientamenti vigenti e con  l'ausilio  di  metodi  adeguati
          alla condizione dei soggetti. 
              Particolare cura e' dedicata alla formazione  culturale
          e  professionale  dei  detenuti  di   eta'   inferiore   ai
          venticinque anni. 
                
              Tramite la programmazione di iniziative specifiche,  e'
          assicurata  parita'  di  accesso  delle  donne  detenute  e
          internate alla formazione culturale e professionale. 
              Speciale attenzione e'  dedicata  all'integrazione  dei
          detenuti stranieri anche  attraverso  l'insegnamento  della
          lingua   italiana   e   la    conoscenza    dei    principi
          costituzionali. 
              Con le procedure previste dagli ordinamenti  scolastici
          possono essere istituite scuole di istruzione secondaria di
          secondo grado negli istituti penitenziari. 
              Sono agevolati la frequenza e il compimento degli studi
          universitari  e   tecnici   superiori,   anche   attraverso
          convenzioni   e   protocolli   d'intesa   con   istituzioni
          universitarie  e  con  istituti   di   formazione   tecnica
          superiore, nonche' l'ammissione di detenuti e internati  ai
          tirocini di cui alla legge 28 giugno 2012, n. 92. 
                
              E'  favorito  l'accesso  alle  pubblicazioni  contenute
          nella  biblioteca,  con  piena  liberta'  di  scelta  delle
          letture.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 27 della  citata  legge
          26 luglio  1975,  n.  354,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 27 (Attivita' culturali, ricreative e  sportive).
          - Negli  istituti  devono  essere  favorite  e  organizzate
          attivita' culturali, sportive e  ricreative  e  ogni  altra
          attivita' volta alla realizzazione della  personalita'  dei
          detenuti  e  degli  internati,   anche   nel   quadro   del
          trattamento rieducativo. 
              Una commissione composta dal  direttore  dell'istituto,
          dagli educatori, dagli assistenti  sociali,  dai  mediatori
          culturali che operano nell'istituto ai  sensi  dell'art.80,
          quarto comma, e dai rappresentanti  dei  detenuti  e  degli
          internati cura l'organizzazione delle attivita' di  cui  al
          precedente comma, anche mantenendo contatti  con  il  mondo
          esterno utili al reinserimento sociale.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 36, della citata  legge
          26 luglio  1975,  n.  354,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art.   36   (Regime   disciplinare).   -   Il   regime
          disciplinare e' attuato in modo da stimolare  il  senso  di
          responsabilita' e la capacita' di  autocontrollo.  Esso  e'
          adeguato alle condizioni fisiche e psichiche dei soggetti. 
              Nell'applicazione della sanzione  si  tiene  conto  del
          programma di trattamento in corso.». 
                
                
              - Si riporta il testo dell'art. 40 della  citata  legge
          26 luglio  1975,  n.  345,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art.  40  (Autorita'  competente   a   deliberare   le
          sanzioni). - Le sanzioni del  richiamo  e  dell'ammonizione
          sono deliberate dal direttore. 
              Le altre sanzioni  sono  deliberate  dal  consiglio  di
          disciplina, composto  dal  direttore  o,  in  caso  di  suo
          legittimo impedimento, dall'impiegato piu' elevato in grado
          con  funzioni  di  presidente,  dall'educatore  e   da   un
          professionista  esperto  nominato  ai  sensi  dell'articolo
          80.». 
                
              - Si riporta il testo dell'art. 42 della  citata  legge
          26 luglio  1975,  n.  354,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art.  42  (Trasferimenti).  -  I  trasferimenti   sono
          disposti per gravi e comprovati motivi  di  sicurezza,  per
          esigenze dell'istituto, per motivi di giustizia, di salute,
          di studio e familiari. 
                
              Nel disporre i trasferimenti i soggetti  sono  comunque
          destinati agli istituti piu' vicini alla loro  dimora  o  a
          quella  della  loro  famiglia  ovvero  al  loro  centro  di
          riferimento sociale, da  individuarsi  tenuto  conto  delle
          ragioni di studio,  di  formazione,  di  lavoro  o  salute.
          L'amministrazione penitenziaria da' conto delle ragioni che
          ne giustificano la deroga. 
                
              Sulla richiesta di trasferimento da parte dei  detenuti
          e degli internati per ragioni di studio, di formazione,  di
          lavoro,   di   salute   o    familiari    l'amministrazione
          penitenziaria provvede, con atto motivato,  entro  sessanta
          giorni. 
              I detenuti e gli internati  debbono  essere  trasferiti
          con il bagaglio personale  e  con  almeno  parte  del  loro
          peculio.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 43 della  citata  legge
          26 luglio  1975,  n.  354,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 43 (Dimissione). - La dimissione dei  detenuti  e
          degli internati e' eseguita senza indugio  dalla  direzione
          dell'istituto in base ad ordine  scritto  della  competente
          autorita' giudiziaria o di pubblica sicurezza. 
              Il direttore dell'istituto da' notizia  della  prevista
          dimissione, almeno tre mesi prima, al  consiglio  di  aiuto
          sociale e al centro di servizio sociale del luogo in cui ha
          sede l'istituto ed a quelli  del  luogo  dove  il  soggetto
          intende stabilire la sua  residenza,  comunicando  tutti  i
          dati necessari per gli opportuni interventi  assistenziali.
          Nel caso in cui  il  momento  della  dimissione  non  possa
          essere  previsto  tre  mesi  prima,  il  direttore  da'  le
          prescritte notizie non  appena  viene  a  conoscenza  della
          relativa decisione. 
              Oltre a quanto stabilito da specifiche disposizioni  di
          legge, il direttore informa anticipatamente  il  magistrato
          di  sorveglianza,  il  questore  e  l'ufficio  di   polizia
          territorialmente  competente  di  ogni   dimissione   anche
          temporanea dall'istituto. 
              Il  consiglio  di  disciplina  dell'istituto,  all'atto
          della dimissione o successivamente, rilascia  al  soggetto,
          che   lo   richieda,   un   attestato    con    l'eventuale
          qualificazione professionale conseguita e notizie obiettive
          circa la condotta tenuta. 
              I soggetti, che ne sono privi, vengono provvisti di  un
          corredo di vestiario civile. 
              I detenuti e gli internati sono dimessi  con  documenti
          di identita' validi, ove sussistano i  presupposti  per  il
          rilascio. L'amministrazione penitenziaria  a  tal  fine  si
          avvale della collaborazione degli enti locali.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 45 della  citata  legge
          26 luglio  1975,  n.  354,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art.   45   (Assistenza   alle   famiglie   e    aiuti
          economico-sociali). - Il trattamento dei detenuti  e  degli
          internati e' integrato da un'azione di assistenza alle loro
          famiglie. 
              Tale azione e' rivolta anche a conservare e  migliorare
          le relazioni dei soggetti con i familiari e a rimuovere  le
          difficolta'  che  possono  ostacolarne   il   reinserimento
          sociale. 
              E' utilizzata, all'uopo, la collaborazione  degli  enti
          pubblici e privati qualificati nell'assistenza sociale. 
              Ai fini della realizzazione  degli  obiettivi  indicati
          dall'articolo 3, commi 2 e 3, della legge 8 novembre  2000,
          n. 328,  il  detenuto  o  l'internato  privo  di  residenza
          anagrafica e' iscritto, su segnalazione del direttore,  nei
          registri della popolazione residente  del  Comune  dove  e'
          ubicata la struttura. Al condannato e' richiesto di  optare
          tra il mantenimento della precedente residenza anagrafica e
          quella presso la struttura ove  e'  detenuto  o  internato.
          L'opzione puo' essere in ogni tempo modificata.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 80 della  citata  legge
          26 luglio  1975,  n.  354,  come  modificato  dal  presente
          decreto legislativo: 
              «Art. 80 (Personale dell'amministrazione degli istituti
          di prevenzione  e  di  pena).  -  Presso  gli  istituti  di
          prevenzione e  di  pena  per  adulti,  oltre  al  personale
          previsto dalle leggi vigenti,  operano  gli  educatori  per
          adulti e gli assistenti sociali dipendenti  dai  centri  di
          servizio sociale previsti dall'art. 72. 
              L'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi  per  lo
          svolgimento  delle   attivita'   di   osservazione   e   di
          trattamento, di  personale  incaricato  giornaliero,  entro
          limiti numerici da concordare annualmente, con il Ministero
          del tesoro. 
              Al personale incaricato giornaliero  e'  attribuito  lo
          stesso trattamento ragguagliato a giornata previsto per  il
          corrispondente personale incaricato. 
              Per lo svolgimento delle attivita' di osservazione e di
          trattamento, l'amministrazione penitenziaria puo' avvalersi
          di professionisti esperti in psicologia, servizio  sociale,
          pedagogia, psichiatria e criminologia clinica,  nonche'  di
          mediatori culturali e interpreti,  corrispondendo  ad  essi
          onorari proporzionati alle singole prestazioni effettuate. 
              Il    servizio    infermieristico    degli     istituti
          penitenziari, previsti dall'art. 59, e' assicurato mediante
          operai specializzati con la qualifica di infermieri. 
              A  tal  fine  la  dotazione   organica   degli   operai
          dell'amministrazione degli istituti  di  prevenzione  e  di
          pena, di cui al decreto del Presidente della Repubblica  31
          marzo 1971, n. 275, emanato  a  norma  dell'art.  17  della
          legge 28 ottobre 1970,  n.  775,  e'  incrementata  di  800
          unita' riservate alla suddetta categoria. Tali unita'  sono
          attribuite nella misura di 640 agli operai specializzati  e
          di 160 ai capi operai. 
              Le modalita' relative all'assunzione di detto personale
          saranno stabilite dal regolamento di esecuzione.».