Art. 11 
 
                       Procedura semplificata 
 
  1.  Il  parere  non  vincolante  puo'  essere  reso  con  procedura
semplificata e motivazione sintetica nei casi  in  cui  la  questione
oggetto dell'istanza riguardi una gara il cui valore sia  di  importo
inferiore alla soglia comunitaria per servizi e forniture e inferiore
ad euro 1.000.000,00 per i lavori e appaia di  pacifica  risoluzione,
tenuto conto del quadro normativo e giurisprudenziale di  riferimento
e dei precedenti sull'argomento. 
  2. In tali casi, in deroga all'art. 9, comma 4 e all'art. 10, comma
1, il parere e' adottato, previo  contraddittorio,  direttamente  dal
dirigente dell'Ufficio, con motivazione in forma semplificata,  anche
attraverso il richiamo a precedenti pareri dell'Autorita'. 
  3.  Sono  soggette  a  quanto  previsto  nel   presente   articolo,
indipendentemente dalla soglia di valore, anche le istanze aventi  ad
oggetto  le   valutazioni   che   la   stazione   appaltante   svolge
nell'esercizio della propria discrezionalita' tecnica, con  specifico
riferimento  agli  eventuali  profili   di   manifesta   illogicita',
irrazionalita', irragionevolezza, arbitrarieta' ovvero  di  palese  e
manifesto travisamento dei fatti. 
  4. Il dirigente dell'Ufficio informa mensilmente il  Consiglio  dei
procedimenti  conclusi  ai  sensi  del  presente  articolo   mediante
trasmissione dei relativi pareri. 
  5. In caso di pareri non vincolanti in appalti sopra  soglia  e  in
caso  di  pareri  vincolanti,  ove  gli  stessi  siano  di   pacifica
risoluzione ai sensi di cui al comma 1, l'Ufficio, in deroga all'art.
9, comma 4, predispone direttamente  una  bozza  di  parere  con  una
motivazione in forma semplificata  anche  attraverso  il  richiamo  a
precedenti  pareri  gia'  adottati,  che,  previa   valutazione   del
Presidente, viene sottoposto all'approvazione del Consiglio.