(( Art. 11-bis 
 
               Modifiche all'articolo 118 della legge 
                      23 dicembre 2000, n. 388 
 
  1. Al comma 1 dell'articolo 118 della legge 23  dicembre  2000,  n.
388, sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al primo periodo,  dopo  le  parole:  «formazione  professionale
continua» sono inserite le seguenti: «e dei percorsi formativi  o  di
riqualificazione   professionale   per   soggetti    disoccupati    o
inoccupati»; 
  b) il quinto periodo e' sostituito dal seguente: «I  fondi  possono
finanziare in  tutto  o  in  parte:  1)  piani  formativi  aziendali,
territoriali,  settoriali  o  individuali  concordati  tra  le  parti
sociali; 2) eventuali ulteriori iniziative propedeutiche  e  comunque
direttamente connesse a detti piani concordate tra le parti; 3) piani
di formazione o di riqualificazione professionale previsti dal  Patto
di formazione di cui all'articolo 8, comma 2,  del  decreto-legge  28
gennaio 2019, n. 4» )).