Art. 11 
 
                   Accesso agli atti del Comitato 
 
  1. L'accesso agli atti del Comitato e' disciplinato secondo  quanto
previsto dal decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
giugno 2011, n. 143, recante «Individuazione dei casi  di  esclusione
dal diritto d'accesso ai documenti amministrativi di competenza della
Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell'art.  24,  comma
2, della legge 7 agosto 1990, n. 241». 
  2. L'accesso agli atti endoprocedimentali, ivi  comprese  proposte,
valutazioni, elaborazioni e relative modifiche, inerenti a  tutte  le
deliberazioni  del  Comitato   -   in   relazione   all'esigenza   di
salvaguardare la riservatezza di persone fisiche o giuridiche, gruppi
ed   imprese   e   al   fine    di    salvaguardare    le    esigenze
dell'amministrazione nella fase preparatoria  dei  provvedimenti,  ai
sensi dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  e
dell'art. 9, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica  12
aprile 2006, n. 184 - e' differito alla data di  pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana della deliberazione  cui
si riferisce l'atto richiesto. 
  3. In conformita' con quanto previsto dall'art. 1, lettere c),  d),
e) del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  27  giugno
2011, n. 143, che sottrae all'accesso i documenti  propedeutici  alle
deliberazioni del CIPE ove non contenenti  provvedimenti  riguardanti
singoli soggetti, non e' consentito l'accesso alle delibere,  e  alla
relativa documentazione istruttoria, non aventi efficacia perche' non
ammesse al visto da parte della Corte dei conti. 
  La presente delibera sostituisce integralmente la delibera CIPE  n.
62/2012. 
 
    Roma 28 novembre 2018 
 
                                             Il vice Presidente: Tria 
 
Il Segretario: Giorgetti 
 

Registrata alla Corte dei conti il 20 marzo 2019 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1-225