Art. 11 
 
                Modificazioni al decreto legislativo 
                      15 settembre 2017, n. 147 
 
  1. A decorrere dal 1° aprile  2019,  fatto  salvo  quanto  previsto
all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, e' abrogato  il  CAPO
II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n.  147,  ad  eccezione
degli articoli 5, 6, 7 e 10. 
  2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono  apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 5: 
      1)  la  rubrica  e'  sostituita  dalla  seguente:  «Valutazione
multidimensionale»; 
      2) il comma 1 e' abrogato; 
      3) al comma 2, le parole: «Agli interventi di cui  al  presente
decreto » sono sostituite dalle seguenti: « Agli interventi di cui al
Patto per l'inclusione sociale  per  i  beneficiari  del  Reddito  di
cittadinanza (Rdc)»; 
      4) al  comma  3,  le  parole:  «,  rivolta  a  tutti  i  nuclei
beneficiari del ReI,» sono soppresse; 
      5) al comma 4, primo periodo,  le  parole  «In  caso  di  esito
positivo  delle  verifiche  sul  possesso  dei  requisiti,  ai  sensi
dell'articolo 9, commi 3 e 4, e' programmata  l'analisi  preliminare,
entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del
ReI,  presso  i  punti  per  l'accesso  o  altra  struttura  all'uopo
identificata, al fine di» sono sostituite dalle seguenti:  «L'analisi
preliminare e' finalizzata ad»; 
      6) al  comma  5,  le  parole  «il  progetto  personalizzato  e'
sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del  decreto
legislativo  n.  150  del  2015,  ovvero  dal  programma  di  ricerca
intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto
legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi  dello
stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun  membro  del  nucleo
familiare abile  al  lavoro  non  occupato.»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «i beneficiari sono indirizzati al  competente  centro  per
l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro  connessi  al
Rdc, entro trenta giorni dall'analisi preliminare.»; 
      7) il comma 6 e' abrogato; 
  7-bis) al comma 9, le parole: «su  proposta  del  Comitato  per  la
lotta alla poverta', e» sono soppresse ed e' aggiunto,  in  fine,  il
seguente periodo: «Al fine di ridurre i rischi per gli operatori e  i
professionisti attuatori del Rdc, le linee guida di cui  al  presente
comma individuano altresi' specifiche misure  di  sicurezza  volte  a
prevenire e gestire gli episodi di violenza, modalita' di rilevazione
e segnalazione  degli  eventi  sentinella  da  parte  degli  enti  di
appartenenza, nonche' procedure di presa in carico della  vittima  di
atti violenti»; 
      8) al comma 10, le parole «l'informazione e l'accesso al ReI e»
sono soppresse; 
    b) all'articolo 6: 
      1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 
      2) al comma 2, lettera b), le parole  «connesso  al  ReI»  sono
soppresse; 
      3) al  comma  4,  le  parole:  «I  beneficiari  del  ReI»  sono
sostituite dalle seguenti: «I beneficiari del Rdc»; 
      4) al comma 6, le parole «facilitare  l'accesso  al  ReI»  sono
sostituite dalle seguenti:  «facilitare  l'accesso  al  Rdc»;  ed  e'
aggiunto, in fine, il seguente  periodo:  «Al  fine  di  un  utilizzo
sinergico  delle  risorse  per  la  distribuzione   alimentare   agli
indigenti, le eventuali disponibilita' del Fondo di cui  all'articolo
58  del  decreto-legge  22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.  134,  possono  essere
utilizzate per il finanziamento di interventi complementari  rispetto
al Programma operativo del FEAD e,  a  tal  fine,  le  corrispondenti
risorse  possono  essere  versate  al  Fondo  di  rotazione  di   cui
all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183» 
      4-bis) al comma 12, le parole: «su proposta del Comitato per la
lotta alla poverta' e» sono soppresse. 
    c) all'articolo 7: 
      1) al comma 1, lettera a), le parole: «, inclusi i servizi  per
l'informazione e l'accesso al ReI di cui  all'articolo  5,  comma  1»
sono soppresse; 
  1-bis) al comma 2, le parole: «una  quota  del  Fondo  poverta'  e'
attribuita» sono sostituite dalle seguenti:  «le  risorse  del  Fondo
poverta' sono attribuite»; 
      2) al comma 3, il  secondo  periodo  e'  soppresso;  nel  terzo
periodo, le parole: «nell'atto di  programmazione  ovvero  nel  Piano
regionale di cui all'articolo 14, comma  1,»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «in un atto di programmazione  regionale,  nel  rispetto  e
nella valorizzazione delle modalita' di confronto  con  le  autonomie
locali,»; nel quarto periodo, le parole: «dell'atto di programmazione
ovvero  nel  Piano  regionale»  sono   sostituite   dalle   seguenti:
«dell'atto di programmazione regionale»; 
      3)  al  comma  7,  le  parole  «i  beneficiari  del  ReI»  sono
sostituite dalle seguenti: «i beneficiari del Rdc»; 
    d) all'articolo 10: 
  1) al comma  2,  quarto  periodo,  le  parole:  «Con  provvedimento
congiunto del Direttore dell'INPS e del Direttore dell'Agenzia  delle
entrate, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati  personali»
sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, sentiti l'INPS, l'Agenzia delle entrate  e
il Garante per la protezione dei dati personali»; 
  2) dopo il comma 2, e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Resta ferma la possibilita'  di  presentare  la  DSU  nella
modalita' non precompilata. In tal  caso,  in  sede  di  attestazione
dell'ISEE,  sono  riportate  le  eventuali  omissioni  o  difformita'
riscontrate  nei   dati   dichiarati   rispetto   alle   informazioni
disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformita' su saldi
e giacenze medie del patrimonio mobiliare, secondo modalita' definite
con il decreto di cui al comma 2»; 
  2-bis) al comma 3, le parole: «con decreto del Ministro del  lavoro
e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze, sulla base di quanto previsto nel  provvedimento  di
cui al comma 2» sono sostituite  dalle  seguenti:  «con  il  medesimo
decreto di cui al comma 2»; 
      3) al comma 4, le parole: «A decorrere  dal  1°  gennaio  2019»
sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1°  settembre  2019»
e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo:  «Le  DSU  in  corso  di
validita' alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano
valide fino al 31 dicembre 2019.»; 
  d-bis) all'articolo 21, dopo il comma 10 e' aggiunto il seguente: 
  «10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione del Rdc  e'  costituita,
nell'ambito della  Rete,  una  cabina  di  regia  come  organismo  di
confronto permanente tra i diversi livelli di governo. La  cabina  di
regia, presieduta dal Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
e' composta dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere a) e
b), dai responsabili per le politiche del  lavoro  nell'ambito  delle
giunte regionali e delle province autonome, designati dai  rispettivi
presidenti,  da  un  rappresentante  dell'Agenzia  nazionale  per  le
politiche attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS.
La cabina di  regia  opera,  anche  mediante  articolazioni  in  sede
tecnica, secondo modalita' definite  con  decreto  del  Ministro  del
lavoro e delle politiche sociali e consulta periodicamente  le  parti
sociali e gli enti del Terzo settore rappresentativi  in  materia  di
contrasto della poverta'. Ai componenti della cabina di regia non  e'
corrisposto alcun  compenso,  indennita'  o  rimborso  di  spese.  Le
amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  del  presente
comma con le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente»; 
    e) all'articolo 24: 
      1) al comma 3, lettera a), dopo il numero 2),  e'  inserito  il
seguente: 
      «2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il
Patto di inclusione sociale»; 
  1-bis) al comma 4,  secondo  periodo,  le  parole:  «I  dati»  sono
sostituite dalle seguenti: «Ad eccezione della piattaforma di cui  al
comma 3, lettera a), numero 2-bis), i dati»; 
      2) il comma 9 e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
                
              - Si riportano gli articoli 5,  7,  10,  21  e  24  del
          citato decreto legislativo 147 del  2017,  come  modificati
          dalla presente legge a partire dal 1° aprile 2019. 
              «Art.  5   (Valutazione   multidimensionale).    1.   -
          (Abrogato). 
              2. Agli interventi di cui  al  Patto  per  l'inclusione
          sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc)
          i   nuclei   familiari    accedono    previa    valutazione
          multidimensionale finalizzata ad identificare i bisogni del
          nucleo familiare e dei suoi componenti, tenuto conto  delle
          risorse e dei fattori di vulnerabilita' del nucleo, nonche'
          dei  fattori  ambientali  e  di   sostegno   presenti.   In
          particolare, sono oggetto di analisi: 
                a) condizioni e funzionamenti personali e sociali; 
                b) situazione economica; 
                c) situazione lavorativa e profilo di occupabilita'; 
                d) educazione, istruzione e formazione; 
                e) condizione abitativa; 
                f) reti familiari, di prossimita' e sociali. 
              3. La valutazione multidimensionale e'  organizzata  in
          un'analisi  preliminare  e  in   un   quadro   di   analisi
          approfondito, laddove necessario in  base  alla  condizione
          del nucleo. 
              4. L'analisi preliminare e' finalizzata  ad  orientare,
          mediante colloquio con il nucleo familiare,  le  successive
          scelte   relative    alla    definizione    del    progetto
          personalizzato.  L'analisi  preliminare  e'  effettuata  da
          operatori sociali opportunamente identificati  dai  servizi
          competenti, senza nuovi o maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica. 
              5.  Laddove,  in  esito  all'analisi  preliminare,   la
          situazione di poverta' emerga come esclusivamente  connessa
          alla  sola  dimensione  della  situazione   lavorativa,   i
          beneficiari  sono  indirizzati  al  competente  centro  per
          l'impiego per la sottoscrizione dei  Patti  per  il  lavoro
          connessi  al  Rdc,   entro   trenta   giorni   dall'analisi
          preliminare. 
              6. (Abrogato). 
              7. Laddove, in esito all'analisi preliminare, emerga la
          necessita' di sviluppare un quadro di analisi approfondito,
          e' costituita una equipe multidisciplinare composta  da  un
          operatore  sociale  identificato   dal   servizio   sociale
          competente e da altri operatori  afferenti  alla  rete  dei
          servizi territoriali, identificati dal servizio  sociale  a
          seconda dei bisogni del  nucleo  piu'  rilevanti  emersi  a
          seguito   dell'analisi   preliminare,    con    particolare
          riferimento ai servizi per  l'impiego,  la  formazione,  le
          politiche abitative, la tutela della salute e l'istruzione.
          Nel caso la  persona  sia  stata  gia'  valutata  da  altri
          servizi e disponga di un progetto per finalita' diverse, la
          valutazione e la progettazione sono acquisite ai fini della
          valutazione  di  cui   al   presente   comma.   Le   equipe
          multidisciplinari operano a livello di ambito  territoriale
          secondo le modalita'  di  cui  all'articolo  14,  comma  4,
          disciplinate dalle regioni e dalle province autonome  senza
          nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              8.  Non  si  da'  luogo  alla  costituzione  di  equipe
          multidisciplinari, oltre che nei casi di cui  al  comma  5,
          anche  laddove,  in   esito   all'analisi   preliminare   e
          all'assenza  di  bisogni  complessi,  non  ne   emerga   la
          necessita'.  In  tal  caso,  al   progetto   personalizzato
          eventualmente  in  versione   semplificata,   provvede   il
          servizio sociale. 
              9. Al fine di assicurare  omogeneita'  nei  criteri  di
          valutazione, con decreto del Ministro del  lavoro  e  delle
          politiche sociali, previa  intesa  in  sede  di  Conferenza
          unificata, sono approvate linee guida  per  la  definizione
          degli    strumenti    operativi    per    la    valutazione
          multidimensionale. Al fine di  ridurre  i  rischi  per  gli
          operatori e i professionisti attuatori del  Rdc,  le  linee
          guida  di  cui  al  presente  comma  individuano   altresi'
          specifiche misure di sicurezza volte a prevenire e  gestire
          gli  episodi  di  violenza,  modalita'  di  rilevazione   e
          segnalazione degli eventi sentinella da parte degli enti di
          appartenenza, nonche' procedure di presa  in  carico  della
          vittima di atti violenti. 
              10. I  servizi  per  la  valutazione  multidimensionale
          costituiscono  livelli  essenziali  delle  prestazioni  nei
          limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.» 
              «Art. 6 (Progetto personalizzato). - 1. In  esito  alla
          valutazione  multidimensionale,  e'  definito  un  progetto
          personalizzato,  sottoscritto  dai  componenti  il   nucleo
          familiare entro venti giorni lavorativi dalla data  in  cui
          e' stata effettuata l'analisi preliminare. 
              2. Il progetto individua, sulla base dei fabbisogni del
          nucleo familiare come emersi nell'ambito della  valutazione
          multidimensionale: 
                a) gli obiettivi generali e i risultati specifici che
          si  intendono  raggiungere  in   un   percorso   volto   al
          superamento della condizione di poverta', all'inserimento o
          reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale; 
                b) i sostegni, in termini di specifici  interventi  e
          servizi, di cui il nucleo  necessita,  oltre  al  beneficio
          economico ; 
                c) gli impegni a svolgere specifiche attivita', a cui
          il  beneficio  economico  e'  condizionato,  da  parte  dei
          componenti il nucleo familiare. 
              3. Gli obiettivi e i  risultati  di  cui  al  comma  2,
          lettera a), sono definiti  nel  progetto  personalizzato  e
          devono: 
                a)  esprimere  in  maniera  specifica  e  concreta  i
          cambiamenti che si intendono perseguire  come  effetto  dei
          sostegni attivati; 
                b) costituire l'esito di un processo di  negoziazione
          con  i  beneficiari,  di  cui   si   favorisce   la   piena
          condivisione evitando  espressioni  tecniche,  generiche  e
          astratte; 
                c) essere individuati coerentemente con quanto emerso
          in sede di valutazione, con l'indicazione dei tempi  attesi
          di realizzazione. 
              4. I sostegni di cui al comma 2, lettera b),  includono
          gli interventi e i servizi sociali per  il  contrasto  alla
          poverta' di cui  all'articolo  7,  nonche'  gli  interventi
          afferenti alle  politiche  del  lavoro,  della  formazione,
          sanitarie e sociosanitarie, educative, abitative,  e  delle
          altre aree  di  intervento  eventualmente  coinvolte  nella
          valutazione e progettazione, a cui  i  beneficiari  possono
          accedere ai sensi della legislazione vigente. I beneficiari
          del Rdc accedono, nei limiti delle  risorse  disponibili  a
          legislazione vigente, all'assegno di ricollocazione, di cui
          all'articolo 23 del decreto legislativo n. 150 del 2015.  I
          sostegni sono richiamati  nel  progetto  personalizzato  in
          maniera  non  generica  con  riferimento   agli   specifici
          interventi, azioni e dispositivi adottati. 
              5. Gli impegni a svolgere specifiche attivita', di  cui
          al comma 2,  lettera  c),  sono  dettagliati  nel  progetto
          personalizzato con riferimento almeno alle seguenti aree: 
                a) frequenza di contatti  con  i  competenti  servizi
          responsabili  del  progetto;  di  norma  la  frequenza   e'
          mensile,  se  non  diversamente  specificato  nel  progetto
          personalizzato in ragione delle caratteristiche del  nucleo
          beneficiario o delle modalita' organizzative dell'ufficio; 
                b) atti di ricerca attiva di lavoro e  disponibilita'
          alle attivita' di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto
          legislativo n.  150  del  2015.  A  tal  fine  il  progetto
          personalizzato rimanda al patto di  servizio  stipulato  ai
          sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo n.  150  del
          2015  ovvero  al  programma   di   ricerca   intensiva   di
          occupazione, di cui all'articolo 23  del  medesimo  decreto
          legislativo e, in caso si rendano  opportune  integrazioni,
          e'  redatto  in  accordo  con  i  competenti   centri   per
          l'impiego; 
                c) frequenza e impegno scolastico; 
                d) comportamenti di prevenzione  e  cura  volti  alla
          tutela  della   salute,   individuati   da   professionisti
          sanitari. 
              6. I servizi territoriali operano in  stretto  raccordo
          con gli enti del Terzo settore, di cui alla legge 6  giugno
          2016,  n.  106,  attivi  nel   contrasto   alla   poverta'.
          L'attivita' di  tali  enti  e'  riconosciuta,  agevolata  e
          valorizzata da parte dei competenti servizi. Sulla base  di
          specifici accordi di reciproco riconoscimento a livello  di
          ambito territoriale o comunale, le equipe multidisciplinari
          includono   nella   progettazione    personalizzata,    ove
          opportuno, attivita' svolte dagli enti del Terzo settore  o
          presso i medesimi. Sono in particolare promosse  specifiche
          forme  di  collaborazione  con  gli   enti   attivi   nella
          distribuzione  alimentare  a  valere  sulle   risorse   del
          Programma  operativo  del  Fondo  di  aiuti  europei   agli
          indigenti (FEAD), anche al fine di facilitare l'accesso  al
          Rdc  dei  beneficiari  della  distribuzione  medesima,  ove
          ricorrano le condizioni. Al fine di un  utilizzo  sinergico
          delle  risorse  per  la   distribuzione   alimentare   agli
          indigenti, le eventuali disponibilita'  del  Fondo  di  cui
          all'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno  2012,  n.  83,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 7  agosto  2012,
          n. 134, possono essere utilizzate per il  finanziamento  di
          interventi complementari rispetto  al  Programma  operativo
          del FEAD e, a tal fine, le corrispondenti  risorse  possono
          essere versate al Fondo di rotazione di cui all'articolo  5
          della legge 16 aprile 1987, n. 183 . 
              7. Il progetto e' definito,  anche  nella  sua  durata,
          secondo principi di proporzionalita', appropriatezza e  non
          eccedenza rispetto alle necessita' di sostegno  del  nucleo
          familiare  rilevate,  in  coerenza   con   la   valutazione
          multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione
          della  corretta  allocazione  delle  risorse  medesime.  La
          durata del progetto puo' eccedere la durata  del  beneficio
          economico. 
              8. Il progetto personalizzato e' definito con  la  piu'
          ampia   partecipazione    del    nucleo    familiare,    in
          considerazione dei suoi desideri, aspettative e  preferenze
          con la previsione del  suo  coinvolgimento  nel  successivo
          monitoraggio  e  nella  valutazione,  nonche'  promuovendo,
          laddove  possibile,  anche  il  coinvolgimento  attivo  dei
          minorenni per la parte del progetto a loro rivolto. 
              9. Il progetto  personalizzato  individua,  sulla  base
          della  natura  del  bisogno  prevalente   emergente   dalle
          necessita' di sostegni definite nel progetto, una figura di
          riferimento che ne curi la realizzazione e il monitoraggio,
          attraverso il coordinamento e l'attivita' di impulso  verso
          i vari  soggetti  responsabili  della  realizzazione  dello
          stesso. 
              10. Il progetto definisce metodologie di  monitoraggio,
          verifica periodica ed  eventuale  revisione,  tenuto  conto
          della soddisfazione e delle preferenze  dei  componenti  il
          nucleo familiare. 
              11. Nel caso il componente  del  nucleo  familiare  sia
          gia' stato valutato dai competenti servizi  territoriali  e
          disponga di un progetto per finalita' diverse da quelle  di
          cui al presente decreto a seguito di  precedente  presa  in
          carico, la valutazione e la  progettazione  sono  integrate
          secondo i principi e con gli interventi e i servizi di  cui
          al presente articolo. 
              12. Al fine di assicurare omogeneita' e  appropriatezza
          nell'individuazione degli obiettivi e  dei  risultati,  dei
          sostegni, nonche' degli impegni, di cui  al  comma  2,  con
          decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali,
          d'intesa con la Conferenza unificata, sono approvate  linee
          guida  per  la  definizione  dei  progetti  personalizzati,
          redatte anche in esito al primo periodo di applicazione del
          ReI. 
              13. Il progetto personalizzato e  i  sostegni  in  esso
          previsti costituiscono livelli essenziali delle prestazioni
          nei  limiti  delle  risorse  disponibili   a   legislazione
          vigente.» 
              «Art. 7 (Interventi e servizi sociali per il  contrasto
          alla  poverta').  -  1.  I  servizi  per  l'accesso  e   la
          valutazione  e  i  sostegni  da  individuare  nel  progetto
          personalizzato afferenti al sistema integrato di interventi
          e servizi sociali, di cui  alla  legge  n.  328  del  2000,
          includono: 
                a) segretariato sociale; 
                b) servizio sociale professionale  per  la  presa  in
          carico, inclusa la  componente  sociale  della  valutazione
          multidimensionale di cui all'articolo 5, comma 2; 
                c)  tirocini  finalizzati   all'inclusione   sociale,
          all'autonomia delle persone e alla riabilitazione,  di  cui
          alle regolamentazioni regionali in attuazione  dell'accordo
          del 22 gennaio 2015 in sede di Conferenza permanente per  i
          rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
          Trento e Bolzano; 
                d)    sostegno    socio-educativo    domiciliare    o
          territoriale, incluso  il  supporto  nella  gestione  delle
          spese e del bilancio familiare; 
                e)  assistenza  domiciliare   socio-assistenziale   e
          servizi di prossimita'; 
                f)  sostegno  alla  genitorialita'  e   servizio   di
          mediazione familiare; 
                g) servizio di mediazione culturale; 
                h) servizio di pronto intervento sociale. 
              2.  Al  fine  di  garantire  l'attuazione  dei  livelli
          essenziali di cui agli articoli 5 e 6, le risorse del Fondo
          poverta' sono attribuite  agli  ambiti  territoriali  delle
          regioni per il finanziamento degli  interventi  di  cui  al
          comma 1,  fermi  restando  gli  interventi  afferenti  alle
          politiche  del  lavoro,  della  formazione,   sanitarie   e
          socio-sanitarie, educative, abitative, nonche' delle  altre
          aree   eventualmente   coinvolte   nella   valutazione    e
          progettazione previsti a legislazione vigente. 
              3.  La  quota   del   Fondo   Poverta'   destinata   al
          rafforzamento degli interventi e dei  servizi  sociali,  di
          cui al comma 2, e' pari, in sede di prima  applicazione,  a
          297 milioni di euro nel 2018, a 347  milioni  di  euro  nel
          2019 e a 470 milioni di euro annui a  decorrere  dal  2020,
          inclusivi delle risorse di cui al comma  9.  Gli  specifici
          rafforzamenti finanziabili, a valere sulla quota del  Fondo
          Poverta'  attribuita  agli  ambiti  territoriali  di   ogni
          regione e nei limiti della medesima, sono  definiti  in  un
          atto di programmazione  regionale,  nel  rispetto  e  nella
          valorizzazione  delle  modalita'  di   confronto   con   le
          autonomie   locali,   sulla    base    delle    indicazioni
          programmatiche contenute nel Piano per gli interventi  e  i
          servizi  sociali  di  contrasto  alla  poverta',   di   cui
          all'articolo 21, comma 6. Il Ministero del lavoro  e  delle
          politiche  sociali  procede  all'erogazione  delle  risorse
          spettanti agli ambiti territoriali di ciascuna Regione  una
          volta  valutata  la  coerenza  dello  schema  dell'atto  di
          programmazione regionale con le finalita' del Piano per gli
          interventi e i servizi sociali di contrasto alla poverta'. 
              4.  Con  decreto  del  Ministro  del  lavoro  e   delle
          politiche   sociali,   di   concerto   con   il    Ministro
          dell'economia e delle finanze, previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata di  cui  all'articolo  8  del  decreto
          legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  si  definiscono  i
          criteri di riparto della  quota  di  cui  al  comma  2  con
          riferimento al complesso degli ambiti di ciascuna  regione,
          nonche' le  modalita'  di  monitoraggio  e  rendicontazione
          delle risorse  trasferite.  Ciascuna  regione  comunica  al
          Ministero del lavoro e delle politiche sociali i criteri ai
          fini della successiva attribuzione delle risorse  da  parte
          del  Ministero  medesimo  agli   ambiti   territoriali   di
          rispettiva competenza. 
              5. Le regioni possono integrare per le finalita' di cui
          al presente articolo, a valere su risorse proprie, la quota
          del Fondo Poverta' di cui al  comma  2.  In  tal  caso,  le
          regioni  possono  richiedere  il  versamento  della   quota
          medesima sul bilancio regionale per il successivo  riparto,
          integrato con le risorse proprie, agli ambiti  territoriali
          di competenza, da effettuarsi entro il termine di 60 giorni
          dall'effettivo versamento delle  risorse  alle  regioni  da
          parte del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
              6.  I  comuni,  coordinandosi  a  livello   di   ambito
          territoriale,   concorrono   con   risorse   proprie   alla
          realizzazione dei servizi di cui al  comma  1,  nell'ambito
          delle risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili
          a legislazione vigente e  nell'ambito  degli  equilibri  di
          finanza pubblica programmati. I servizi di cui al  comma  1
          sono programmati nei limiti delle  risorse  disponibili  ai
          sensi del presente articolo. Le risorse  di  cui  al  primo
          periodo sono comunicate al Ministero  del  lavoro  e  delle
          politiche sociali ai sensi dell'articolo 15, comma 3. 
              7. Alle finalita'  di  cui  al  presente  articolo,  in
          coerenza con quanto stabilito dall'Accordo di  Partenariato
          2014-2020  per  l'impiego  dei  fondi  strutturali   e   di
          investimento  europei,  concorrono  altresi'   le   risorse
          afferenti  ai  Programmi  operativi   nazionali   (PON)   e
          regionali (POR) riferite all'obiettivo tematico della lotta
          alla poverta' e della promozione  dell'inclusione  sociale,
          fermo restando quanto previsto all'articolo 15, comma 6. Le
          regioni e le province  autonome  individuano  le  modalita'
          attraverso le quali i POR rafforzano  gli  interventi  e  i
          servizi  di  cui  al  presente  decreto,  includendo,   ove
          opportuno e  compatibile,  i  beneficiari  del  Rdc  tra  i
          destinatari  degli  interventi,   anche   con   riferimento
          all'obiettivo tematico  della  promozione  dell'occupazione
          sostenibile e di qualita'. 
              8. In deroga a quanto stabilito ai commi  3  e  4,  per
          l'anno  2017,  al   fine   di   permettere   una   adeguata
          implementazione del  ReI  e  di  garantirne  la  tempestiva
          operativita' mediante un rafforzamento dei servizi  sociali
          territoriali, inclusi quelli di contrasto alla  poverta'  e
          all'esclusione sociale, sono  attribuite  alle  regioni,  a
          valere sul Fondo Poverta', risorse pari a  212  milioni  di
          euro, secondo i  criteri  di  riparto  e  con  le  medesime
          modalita' adottate per il Fondo nazionale per le  politiche
          sociali, di cui all'articolo 20, comma 8,  della  legge  n.
          328 del 2000. 
              9. Nell'ambito della quota del Fondo Poverta' di cui al
          comma 2 viene riservato un ammontare pari a 20  milioni  di
          euro annui, a decorrere dall'anno 2018,  per  interventi  e
          servizi in favore di  persone  in  condizione  di  poverta'
          estrema e senza dimora. Con il medesimo decreto di  cui  al
          comma 4, si stabiliscono i criteri di riparto  della  quota
          di cui al presente comma, avuto  prioritariamente  riguardo
          alla  distribuzione  territoriale  dei  senza  dimora,   in
          particolare individuando le grandi aree urbane  in  cui  si
          concentra il  maggior  numero  degli  stessi.  In  sede  di
          riparto, si definiscono altresi' le condizioni di  poverta'
          estrema,  nonche'  si   indentificano   le   priorita'   di
          intervento a valere sulle risorse trasferite,  in  coerenza
          con le "Linee di indirizzo  per  il  contrasto  alla  grave
          emarginazione adulta in Italia", oggetto di accordo in sede
          di Conferenza Unificata del 5 novembre 2015,  ed  eventuali
          successive iniziative ai sensi dell'articolo 21,  comma  8.
          Gli interventi e i servizi di cui al  presente  comma  sono
          oggetto di rilevazione da parte del sistema informativo  di
          cui all'articolo 24 e di specifico  monitoraggio  da  parte
          del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che  ne
          da' conto nel Rapporto di cui all'articolo 15, comma 4." 
              «Art.  10 (ISEE  precompilato  e  aggiornamento   della
          situazione economica). - 1. A decorrere  dal  2019,  l'INPS
          precompila la DSU cooperando con l'Agenzia delle entrate. A
          tal  fine  sono  utilizzate  le  informazioni   disponibili
          nell'Anagrafe  tributaria,  nel  Catasto  e  negli  archivi
          dell'INPS, nonche' le  informazioni  su  saldi  e  giacenze
          medie del patrimonio mobiliare  dei  componenti  il  nucleo
          familiare comunicate ai sensi dell'articolo 7, sesto comma,
          del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
          1973,  n.  605,  e   dell'articolo   11,   comma   2,   del
          decreto-legge 6 dicembre  2011,  n.  201,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sono
          scambiati i dati mediante  servizi  anche  di  cooperazione
          applicativa. 
              2.  La  DSU  precompilata  puo'  essere   accettata   o
          modificata,  fatta  eccezione  per  i  trattamenti  erogati
          dall'INPS e  per  le  componenti  gia'  dichiarate  a  fini
          fiscali, per le quali e'  assunto  il  valore  a  tal  fine
          dichiarato. Laddove la dichiarazione dei  redditi  non  sia
          stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a
          fini  ISEE  possono  essere  modificate,  fatta  salva   la
          verifica  di  coerenza  rispetto  alla  dichiarazione   dei
          redditi successivamente presentata e le eventuali  sanzioni
          in caso  di  dichiarazione  mendace.  La  DSU  precompilata
          dall'INPS e' resa disponibile mediante i servizi telematici
          dell'Istituto direttamente al cittadino, che puo' accedervi
          anche per il tramite del portale dell'Agenzia delle entrate
          attraverso   sistemi   di   autenticazione   federata,   o,
          conferendo apposita delega, tramite un centro di assistenza
          fiscale di cui all'articolo 32 del  decreto  legislativo  9
          luglio 1997, n. 241. Con decreto del Ministro del lavoro  e
          delle politiche sociali, sentiti  l'INPS,  l'Agenzia  delle
          entrate e il Garante per la protezione dei  dati  personali
          sono individuate le modalita' tecniche  per  consentire  al
          cittadino di accedere alla dichiarazione precompilata  resa
          disponibile in via telematica dall'INPS. 
              2-bis. Resta ferma la possibilita' di presentare la DSU
          nella modalita' non precompilata. In tal caso, in  sede  di
          attestazione  dell'ISEE,  sono   riportate   le   eventuali
          omissioni o difformita'  riscontrate  nei  dati  dichiarati
          rispetto alle informazioni disponibili di cui al  comma  1,
          incluse eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del
          patrimonio mobiliare, secondo  modalita'  definite  con  il
          decreto di cui al comma 2. 
              3. Ferme restando le decorrenze di cui al comma 4,  con
          il medesimo decreto di cui al comma 2 e' stabilita la  data
          a partire dalla quale e' possibile accedere alla  modalita'
          precompilata di presentazione della DSU, nonche' la data  a
          partire dalla  quale  e'  avviata  una  sperimentazione  in
          materia, anche ai soli fini del rilascio dell'ISEE corrente
          ai  sensi  del  comma  5.  Con  il  medesimo  decreto  sono
          stabilite le componenti della DSU che  restano  interamente
          autodichiarate  e   non   precompilate,   suscettibili   di
          successivo aggiornamento in relazione alla  evoluzione  dei
          sistemi informativi  e  dell'assetto  dei  relativi  flussi
          d'informazione. 
              4. A decorrere dal  1°  settembre  2019  ,  la  DSU  ha
          validita'  dal  momento   della   presentazione   fino   al
          successivo 31 agosto. In  ciascun  anno,  a  decorrere  dal
          2019, all'avvio del periodo  di  validita'  fissato  al  1°
          settembre, i dati sui redditi e i patrimoni presenti in DSU
          sono aggiornati prendendo a riferimento l'anno  precedente.
          Le DSU in corso di validita' alla data della decorrenza  di
          cui al primo periodo, restano valide fino  al  31  dicembre
          2019. 
              5. A decorrere dalla data indicata nel decreto  di  cui
          al comma 3, l'ISEE corrente e la sua componente  reddituale
          ISRE possono essere calcolati, in presenza di  un  ISEE  in
          corso  di  validita',  qualora  si   sia   verificata   una
          variazione della situazione lavorativa, di cui all'articolo
          9, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto del  Presidente
          del Consiglio dei ministri n.  159  del  2013,  ovvero  una
          variazione  dell'indicatore  della  situazione   reddituale
          corrente superiore al venticinque  per  cento,  di  cui  al
          medesimo  articolo  9,  comma  2.   La   variazione   della
          situazione lavorativa deve essere  avvenuta  posteriormente
          al  1°  gennaio  dell'anno  cui  si  riferisce  il  reddito
          considerato nell'ISEE calcolato in via ordinaria di cui  si
          chiede la sostituzione con l'ISEE  corrente.  Resta  ferma,
          anteriormente alla data indicata  nel  decreto  di  cui  al
          comma 3, la possibilita' di richiedere l'ISEE corrente alle
          condizioni previste dalla disciplina vigente. 
              6. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5
          cessa dal giorno successivo a quello di entrata  in  vigore
          delle corrispondenti modifiche al  decreto  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri n. 159 del  2013,  da  adottarsi
          entro il termine di sei  mesi  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto. 
              7. A decorrere dalla data stabilita nel decreto di  cui
          al comma 3, al fine di agevolare la  precompilazione  della
          DSU  per  l'ISEE  corrente,  nonche'  la   verifica   delle
          comunicazioni di cui all'articolo 11,  comma  2,  da  parte
          dell'INPS e per la verifica dello stato  di  disoccupazione
          di cui all'articolo 3,  comma  3,  da  parte  degli  organi
          competenti,   le   comunicazioni   obbligatorie,   di   cui
          all'articolo 9-bis del decreto-legge 1°  ottobre  1996,  n.
          510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre
          1996, n. 608, devono contenere l'informazione relativa alla
          retribuzione o al compenso.» 
              «Art.  21  (Rete  della  protezione  e  dell'inclusione
          sociale). - 1. Al fine di favorire una maggiore omogeneita'
          territoriale  nell'erogazione  delle   prestazioni   e   di
          definire linee guida  per  gli  interventi,  e'  istituita,
          presso il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
          la Rete della  protezione  e  dell'inclusione  sociale,  di
          seguito denominata «Rete», quale organismo di coordinamento
          del sistema degli interventi e dei servizi sociali  di  cui
          alla legge n. 328 del 2000. 
              2. La Rete e' presieduta  dal  Ministro  del  lavoro  e
          delle politiche sociali e  ne  fanno  parte,  oltre  a  due
          rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri,
          di  cui  uno  del  Dipartimento  per  le  politiche   della
          famiglia,   e   ad   un   rappresentante   del    Ministero
          dell'economia    e    delle    finanze,    del    Ministero
          dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  del
          Ministero della salute, del Ministero delle  infrastrutture
          e dei trasporti: 
                a) un componente per ciascuna delle giunte  regionali
          e delle province autonome, designato dal Presidente; 
                b)  venti  componenti   designati   dall'Associazione
          nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, in rappresentanza dei
          comuni e degli ambiti territoriali. Fra i venti componenti,
          cinque  sono  individuati  in  rappresentanza  dei   comuni
          capoluogo delle citta' metropolitane di cui all'articolo 1,
          comma 5, della legge 7 aprile 2014,  n.  56,  e  cinque  in
          rappresentanza di comuni il cui territorio sia  coincidente
          con quello del relativo ambito territoriale. 
              3. Alle riunioni della Rete partecipa, in  qualita'  di
          invitato permanente, il Ministro delegato per la famiglia e
          le disabilita', ove  nominato,  nonche'  un  rappresentante
          dell'INPS  e  possono  essere  invitati  altri  membri  del
          Governo, nonche' rappresentanti di amministrazioni statali,
          locali o di enti pubblici. 
              4. La Rete consulta le parti sociali  e  gli  organismi
          rappresentativi  del  Terzo   settore   periodicamente   e,
          comunque, almeno una  volta  l'anno  nonche'  in  occasione
          dell'adozione dei Piani di cui al comma 6 e delle linee  di
          indirizzo di cui al comma 8. Al fine di formulare analisi e
          proposte per la definizione  dei  medesimi  Piani  e  delle
          linee di indirizzo,  la  Rete  puo'  costituire  gruppi  di
          lavoro  con  la  partecipazione  dei  soggetti  di  cui  al
          presente comma. 
              5. Nel rispetto delle modalita' organizzative regionali
          e di confronto con le autonomie locali, la Rete si articola
          in tavoli regionali e a  livello  di  ambito  territoriale.
          Ciascuna  regione  e  provincia   autonoma   definisce   le
          modalita'  di  costituzione  e  funzionamento  dei  tavoli,
          nonche' la partecipazione e consultazione dei  soggetti  di
          cui al  comma  4,  avendo  cura  di  evitare  conflitti  di
          interesse e ispirandosi  a  principi  di  partecipazione  e
          condivisione delle scelte programmatiche  e  di  indirizzo,
          nonche' del monitoraggio e della  valutazione  territoriale
          in materia di politiche sociali. Gli atti che  disciplinano
          la costituzione e il funzionamento  della  Rete  a  livello
          territoriale sono comunicati  al  Ministero  del  lavoro  e
          delle politiche sociali. 
              6.  La  Rete  e'  responsabile  dell'elaborazione   dei
          seguenti Piani: 
                a)  un  Piano  sociale  nazionale,  quale   strumento
          programmatico  per  l'utilizzo  delle  risorse  del   Fondo
          nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo  20
          della legge n. 328 del 2000; 
                b) un Piano per gli interventi e i servizi sociali di
          contrasto alla poverta', quale strumento programmatico  per
          l'utilizzo delle risorse della quota del Fondo Poverta'  di
          cui all'articolo 7, comma 2; 
                c)  un  Piano  per  la  non  autosufficienza,   quale
          strumento programmatico per l'utilizzo  delle  risorse  del
          Fondo per le non autosufficienze, di  cui  all'articolo  1,
          comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. 
              7. I Piani di cui al comma 6, di natura  triennale  con
          eventuali aggiornamenti annuali,  individuano  lo  sviluppo
          degli interventi a valere sulle risorse dei  fondi  cui  si
          riferiscono nell'ottica di una progressione  graduale,  nei
          limiti delle risorse  disponibili,  nel  raggiungimento  di
          livelli  essenziali  delle  prestazioni  assistenziali   da
          garantire su tutto il territorio nazionale. A tal  fine,  i
          Piani   individuano   le   priorita'   di    finanziamento,
          l'articolazione delle risorse  dei  fondi  tra  le  diverse
          linee di intervento, nonche' i  flussi  informativi  e  gli
          indicatori   finalizzati   a   specificare   le   politiche
          finanziate e a determinare eventuali target quantitativi di
          riferimento. Su proposta della Rete, i Piani sono  adottati
          nelle medesime modalita'  con  le  quali  i  fondi  cui  si
          riferiscono sono ripartiti alle regioni. 
              8. La Rete elabora linee di indirizzo  negli  specifici
          campi d'intervento delle  politiche  afferenti  al  sistema
          degli  interventi  e  dei  servizi  sociali.  Le  linee  di
          indirizzo si affiancano ai  Piani  di  cui  al  comma  6  e
          costituiscono strumenti operativi che orientano le pratiche
          dei servizi  territoriali,  a  partire  dalla  condivisione
          delle esperienze, dei metodi e degli strumenti  di  lavoro,
          al fine di assicurare maggiore omogeneita'  nell'erogazione
          delle prestazioni. Su proposta  della  Rete,  le  linee  di
          indirizzo sono adottate con decreto del Ministro del lavoro
          e delle politiche sociali, sentite le altre amministrazioni
          per i profili di competenza e  previa  intesa  in  sede  di
          Conferenza unificata. 
              9.  Ferme  restando  le  competenze  della   Conferenza
          unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo  n.
          281 del 1997, la Rete puo' formulare proposte e  pareri  in
          merito ad atti che  producono  effetti  sul  sistema  degli
          interventi e dei  servizi  sociali.  La  Rete  esprime,  in
          particolare, il proprio parere sul Piano nazionale  per  la
          lotta alla poverta', prima dell'iscrizione  all'ordine  del
          giorno per la prevista intesa. 
              10. Le riunioni della Rete sono convocate dal  Ministro
          del lavoro e  delle  politiche  sociali.  Le  modalita'  di
          funzionamento  sono  stabilite  con  regolamento   interno,
          approvato dalla maggioranza dei componenti.  La  segreteria
          tecnica della Rete e il coordinamento dei gruppi di  lavoro
          di cui al comma 4 sono assicurate dalla Direzione  generale
          per la lotta alla poverta' e per la programmazione sociale.
          Dalla costituzione della Rete e della sua articolazione  in
          tavoli regionali e territoriali non devono derivare nuovi o
          maggiori  oneri   per   la   finanza   pubblica.   Per   la
          partecipazione  ai  lavori  della  Rete,  anche  a  livello
          regionale  e  territoriale,  non  spetta  alcun   compenso,
          indennita', gettone di presenza,  rimborso  spese  o  altro
          emolumento comunque denominato. 
              10-bis. Al fine di agevolare l'attuazione  del  Rdc  e'
          costituita, nell'ambito della Rete,  una  cabina  di  regia
          come  organismo  di  confronto  permanente  tra  i  diversi
          livelli di governo. La  cabina  di  regia,  presieduta  dal
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali, e'  composta
          dai componenti della Rete di cui al comma 2, lettere  a)  e
          b),  dai  responsabili  per   le   politiche   del   lavoro
          nell'ambito  delle  giunte  regionali  e   delle   province
          autonome,  designati  dai  rispettivi  presidenti,  da   un
          rappresentante  dell'Agenzia  nazionale  per  le  politiche
          attive del lavoro (ANPAL) e da un rappresentante dell'INPS.
          La cabina di regia opera, anche mediante  articolazioni  in
          sede tecnica, secondo modalita' definite  con  decreto  del
          Ministro del lavoro e delle politiche  sociali  e  consulta
          periodicamente le  parti  sociali  e  gli  enti  del  Terzo
          settore  rappresentativi  in  materia  di  contrasto  della
          poverta'. Ai  componenti  della  cabina  di  regia  non  e'
          corrisposto alcun compenso, indennita' o rimborso di spese.
          Le amministrazioni  interessate  provvedono  all'attuazione
          del presente comma con  le  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente.» 
              «Art. 24  (Sistema  informativo  unitario  dei  servizi
          sociali). - 1. A decorrere dalla data di entrata in  vigore
          del presente decreto e' istituito, presso il Ministero  del
          lavoro e delle politiche sociali,  il  Sistema  informativo
          unitario  dei  servizi  sociali,  di   seguito   denominato
          «SIUSS», per le seguenti finalita': 
                a) assicurare una  compiuta  conoscenza  dei  bisogni
          sociali e delle prestazioni erogate dal  sistema  integrato
          degli interventi e  dei  servizi  sociali  e  di  tutte  le
          informazioni necessarie alla programmazione, alla gestione,
          al monitoraggio e alla valutazione delle politiche sociali; 
                b) monitorare  il  rispetto  dei  livelli  essenziali
          delle prestazioni; 
                c)   rafforzare   i   controlli   sulle   prestazioni
          indebitamente percepite; 
                d) disporre di una base unitaria di  dati  funzionale
          alla programmazione e alla  progettazione  integrata  degli
          interventi   mediante   l'integrazione   con   i    sistemi
          informativi sanitari, del lavoro  e  delle  altre  aree  di
          intervento rilevanti per le politiche sociali, nonche'  con
          i sistemi informativi di gestione  delle  prestazioni  gia'
          nella disponibilita' dei comuni; 
                e) elaborare dati a fini statistici, di ricerca e  di
          studio. 
              2. Il  SIUSS  integra  e  sostituisce,  senza  nuovi  o
          maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,   il   sistema
          informativo dei servizi sociali,  di  cui  all'articolo  21
          della  legge   n.   328   del   2000,   e   il   casellario
          dell'assistenza, di cui all'articolo 13  del  decreto-legge
          n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla  legge
          n. 122 del 2010, che sono conseguentemente soppressi. 
              3. Il SIUSS si articola nelle seguenti componenti: 
                a)  Sistema  informativo  delle  prestazioni  e   dei
          bisogni sociali, a sua volta articolato in: 
                  1) Banca dati delle prestazioni sociali; 
                  2) Banca dati  delle  valutazioni  e  progettazioni
          personalizzate; 
              2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza
          per il Patto di inclusione sociale; 
                  3)   Sistema   informativo   dell'ISEE,   di    cui
          all'articolo 11 del decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri n. 159 del 2013; 
                b)  Sistema  informativo  dell'offerta  dei   servizi
          sociali, a sua volta articolato in: 
                  1) Banca dati dei servizi attivati; 
                  2) Banca dati delle professioni e  degli  operatori
          sociali. 
              4. Il sistema informativo di cui al  comma  3,  lettera
          a), e' organizzato su base individuale. Ad eccezione  della
          piattaforma di cui al comma 3, lettera a), numero 2-bis), i
          dati e le informazioni sono raccolti, conservati e  gestiti
          dall'INPS e resi disponibili  al  Ministero  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  anche  attraverso  servizi   di
          cooperazione applicativa, in forma individuale ma privi  di
          ogni riferimento che ne permetta il  collegamento  con  gli
          interessati  e  comunque   secondo   modalita'   che,   pur
          consentendo il collegamento nel  tempo  delle  informazioni
          riferite ai medesimi individui, rendono questi  ultimi  non
          identificabili. 
              5. I dati e le informazioni di  cui  al  comma  4  sono
          trasmessi all'INPS dai comuni e dagli ambiti  territoriali,
          anche per il tramite delle regioni e province autonome, ove
          previsto dalla normativa regionale, e da  ogni  altro  ente
          erogatore  di  prestazioni  sociali,   incluse   tutte   le
          prestazioni erogate mediante ISEE, e prestazioni  che,  per
          natura e  obiettivi,  sono  assimilabili  alle  prestazioni
          sociali. Il mancato invio dei  dati  e  delle  informazioni
          costituisce illecito disciplinare e determina, in  caso  di
          accertamento di fruizione illegittima  di  prestazioni  non
          comunicate,  responsabilita'   erariale   del   funzionario
          responsabile dell'invio. 
              6. Le modalita' attuative del  sistema  informativo  di
          cui al comma 3, lettera a), sono disciplinate, nel rispetto
          delle disposizioni del codice in materia di protezione  dei
          dati personali di cui al decreto  legislativo  n.  196  del
          2003, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
          sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e  delle
          finanze, previa intesa in  sede  di  Conferenza  unificata,
          sentito il Garante per la protezione dei dati personali. Le
          prestazioni sociali oggetto della  banca  dati  di  cui  al
          comma 3, lettera a), numero 1,  sono  quelle  di  cui  agli
          articoli 3 e 4 del decreto del Ministro del lavoro e  delle
          politiche sociali 16 dicembre  2014,  n.  206.  Nelle  more
          dell'adozione del decreto di cui al presente  comma,  resta
          ferma, con riferimento alle banche dati di cui al comma  3,
          lettera a), numeri 1) e 2), la disciplina di cui al decreto
          n. 206 del 2014, e, con riferimento al sistema  informativo
          dell'ISEE, la disciplina di cui all'articolo 11 del decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013. 
              7. Il sistema informativo di cui al  comma  3,  lettera
          b),  e'  organizzato  avendo  come  unita'  di  rilevazione
          l'ambito territoriale e assicura  una  compiuta  conoscenza
          della    tipologia,     dell'organizzazione     e     delle
          caratteristiche dei servizi attivati, inclusi i servizi per
          l'accesso e la presa in carico, i servizi per  favorire  la
          permanenza a domicilio, i servizi territoriali comunitari e
          i servizi  territoriali  residenziali  per  le  fragilita',
          anche  nella  forma  di  accreditamento  e  autorizzazione,
          nonche' le caratteristiche quantitative e  qualitative  del
          lavoro professionale impiegato. 
              8. I dati e le informazioni di  cui  al  comma  7  sono
          raccolti, conservati e gestiti dal Ministero del  lavoro  e
          delle politiche sociali e sono trasmessi dai comuni e dagli
          ambiti territoriali, anche per il tramite delle  regioni  e
          delle province autonome. Le modalita' attuative del comma 7
          sono disciplinate con decreto del  Ministro  del  lavoro  e
          delle  politiche  sociali,  previa  intesa   in   sede   di
          Conferenza unificata. 
              9. (Abrogato). 
              10. Con riferimento alle persone con disabilita' e  non
          autosufficienti, le informazioni di cui al comma 3, lettera
          a),  anche  sensibili,  trasmesse   dagli   enti   pubblici
          responsabili  dell'erogazione  e  della  programmazione  di
          prestazioni e di servizi sociali e socio-sanitari  attivati
          a loro favore sono, senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la
          finanza pubblica,  integrate  e  coordinate  dall'INPS  con
          quelle raccolte dal Nuovo sistema informativo  sanitario  e
          dalla  banca  dati  del   collocamento   mirato,   di   cui
          all'articolo 9, comma 6-bis, della legge n. 68 del 1999. Le
          informazioni integrate ai sensi  del  presente  comma  sono
          rese disponibili dall'INPS al Ministero del lavoro e  delle
          politiche  sociali  e  al  Ministero  della  salute   nelle
          modalita' previste al comma 4. Le modalita'  attuative  del
          presente comma sono disciplinate con decreto  del  Ministro
          del lavoro e delle politiche sociali, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          della  salute,  previa  intesa  in   sede   di   Conferenza
          unificata, sentito il Garante per la  protezione  dei  dati
          personali, da adottarsi entro dodici  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
              11. Per la programmazione dei servizi e  per  le  altre
          finalita'  istituzionali   di   competenza,   nonche'   per
          elaborazioni a fini statistici, di ricerca e di studio,  le
          informazioni relative ai beneficiari, incluse quelle di cui
          ai commi 9 e 10, sono rese disponibili  dal  Ministero  del
          lavoro e  delle  politiche  sociali  alle  regioni  e  alle
          province  autonome  con  riferimento   ai   residenti   nei
          territori di competenza, con le modalita' di cui  al  comma
          4. Le medesime  informazioni  sono  rese  disponibili  agli
          ambiti territoriali e ai comuni da parte  delle  regioni  e
          delle province autonome con riferimento  ai  residenti  nei
          territori di competenza. 
              12. Al fine di migliorare  l'efficienza  e  l'efficacia
          delle  politiche  sociali  degli  enti  locali,  attesa  la
          complementarieta' tra le prestazioni  erogate  dall'INPS  e
          quelle  erogate  a   livello   locale,   l'Istituto   rende
          disponibili ai comuni  che  ne  facciano  richiesta,  anche
          attraverso  servizi  di  cooperazione  applicativa  e   con
          riferimento  ai  relativi   residenti,   le   informazioni,
          corredate di codice fiscale, sulle prestazioni erogate  dal
          medesimo  Istituto  presenti  nel  SIUSS,  oltre  a  quelle
          erogate dal comune stesso. 
              13.  Al  fine  di  una  migliore  programmazione  delle
          politiche sociali e a supporto  delle  scelte  legislative,
          sulla base delle informazioni del SIUSS,  il  Ministro  del
          lavoro e delle  politiche  sociali  presenta  alle  Camere,
          entro  il  30  giugno  di  ogni  anno,  un  Rapporto  sulle
          politiche sociali, riferito all'anno precedente. 
              14. Le Province autonome di Trento e Bolzano  adempiono
          agli obblighi informativi previsti  dal  presente  articolo
          secondo procedure e modelli concordati con il Ministero del
          lavoro  e  delle  politiche  sociali,  nel  rispetto  delle
          competenze ad esse  attribuite,  comunque  provvedendo  nei
          limiti delle risorse finanziarie, umane e strumentali  gia'
          previste a legislazione vigente e senza  nuovi  o  maggiori
          oneri per la finanza pubblica.». 
              - Per il testo dell'articolo  20,  del  citato  decreto
          legislativo n.  150  del  2015,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 4. 
              - Per il testo dell'articolo  23,  del  citato  decreto
          legislativo n.  150  del  2015,  si  veda  nei  riferimenti
          normativi all'articolo 9. 
              - Si riporta l'articolo 58 del decreto-legge 22  giugno
          2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7
          agosto 2012, n. 134 (Misure urgenti  per  la  crescita  del
          Paese): 
              «Art.  58  (Fondo  per  la  distribuzione  di   derrate
          alimentari alle  persone  indigenti).  -  1.  E'  istituito
          presso l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura un  fondo
          per l'efficientamento  della  filiera  della  produzione  e
          dell'erogazione  e  per  il  finanziamento  dei   programmi
          nazionali  di  distribuzione  di  derrate  alimentari  alle
          persone indigenti nel territorio della Repubblica Italiana.
          Le  derrate  alimentari  sono  distribuite  agli  indigenti
          mediante organizzazioni  caritatevoli,  conformemente  alle
          modalita' previste dal Regolamento (CE)  n.  1234/2007  del
          Consiglio del 22 ottobre 2007. 
              2. Con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole
          alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per  la
          cooperazione   internazionale   e   l'integrazione,   viene
          adottato, entro il 30 giugno di ciascun anno, il  programma
          annuale di distribuzione che  identifica  le  tipologie  di
          prodotto,  le  organizzazioni   caritatevoli   beneficiarie
          nonche' le modalita' di attuazione, anche in relazione alle
          erogazioni  liberali  e  donazioni  fornite  da  parte   di
          soggetti privati e tese ad incrementare  le  dotazioni  del
          Fondo di cui al comma 1. Ai fini fiscali, in questi casi si
          applicano  le  disposizioni  di  cui  all'articolo  13  del
          decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 
              3. Gli operatori della filiera  agroalimentare  possono
          destinare all'attuazione del programma annuale  di  cui  al
          comma  2  derrate  alimentari,  a  titolo   di   erogazioni
          liberali, secondo modalita' stabilite dall'Agenzia  per  le
          erogazioni in agricoltura. Ai fini fiscali, in questi  casi
          si applicano le disposizioni di  cui  all'articolo  13  del
          decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460. 
              4. L'Agenzia per le erogazioni  in  agricoltura  e'  il
          soggetto responsabile dell'attuazione del programma di  cui
          al comma 2. 
              5. Ai fini del reperimento  sul  mercato  dei  prodotti
          identificati dal programma di cui al comma 2, l'Agenzia per
          le erogazioni  in  agricoltura  opera  secondo  criteri  di
          economicita' dando preferenza,  a  parita'  di  condizioni,
          alle forniture  offerte  da  organismi  rappresentativi  di
          produttori agricoli o imprese di trasformazione dell'Unione
          Europea.». 
              - Si riporta l'articolo 5 della legge 16  aprile  1987,
          n.   183   (Coordinamento   delle   politiche   riguardanti
          l'appartenenza  dell'Italia  alle  Comunita'   europee   ed
          adeguamento dell'ordinamento interno  agli  atti  normativi
          comunitari): 
              «Art.  5(Fondo  di  rotazione).  -  1.  E'   istituito,
          nell'ambito del Ministero del tesoro - Ragioneria  generale
          dello Stato, un  fondo  di  rotazione  con  amministrazione
          autonoma e gestione fuori bilancio, ai sensi  dell'articolo
          9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041 . 
              2. Il fondo di rotazione di cui al comma 1 si avvale di
          un apposito conto corrente infruttifero, aperto  presso  la
          tesoreria centrale dello Stato  denominato  «Ministero  del
          tesoro  -  fondo  di  rotazione  per   l'attuazione   delle
          politiche comunitarie», nel quale sono versate: 
                a) le disponibilita' residue del fondo  di  cui  alla
          legge 3 ottobre 1977,  n.  863  ,  che  viene  soppresso  a
          decorrere dalla data di inizio della operativita' del fondo
          di cui al comma 1; 
                b) le somme erogate dalle istituzioni delle Comunita'
          europee per contributi e sovvenzioni a favore dell'Italia; 
                c) le somme da individuare  annualmente  in  sede  di
          legge  finanziaria,  sulla  base  delle   indicazioni   del
          comitato interministeriale per la programmazione  economica
          (CIPE) ai sensi  dell'articolo  2,  comma  1,  lettera  c),
          nell'ambito  delle  autorizzazioni  di  spesa   recate   da
          disposizioni di legge aventi le stesse finalita' di  quelle
          previste dalle norme comunitarie da attuare; 
                d) le somme annualmente determinate con la  legge  di
          approvazione del bilancio dello Stato, sulla base dei  dati
          di cui all'articolo 7. 
              3. Restano salvi  i  rapporti  finanziari  direttamente
          intrattenuti con le Comunita' europee dalle amministrazioni
          e dagli organismi di cui all'articolo  2  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 16 aprile 1971,  n.  321  ,  ed
          alla legge 26 novembre 1975, n. 748.».