Art. 11 
 
           Procedimento di appello - disposizioni generali 
 
  1. Il ricorso avverso il giudizio di  «non  idoneita'»  pronunciato
dalle commissioni di degustazione e' proposto  dall'interessato  alla
Commissione di appello per i vini DO, istituita presso la  segreteria
del Comitato nazionale vini DOP e IGP  -  Ministero  delle  politiche
agricole, alimentari, forestali e del turismo  -  Dipartimento  delle
politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della
pesca  -  Direzione  generale  per  la  promozione   della   qualita'
agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI IV, via XX Settembre,  20
- 00187 Roma - PEC saq4@pec.politicheagricole.it 
  2. Il ricorso,  da  redigere  in  conformita'  al  modello  di  cui
all'allegato 4, e' depositato presso l'organismo  di  controllo  che,
entro sette giorni, lo  trasmette,  a  spese  dell'interessato,  alla
Commissione di appello unitamente ad un campione del  vino  giudicato
«non idoneo», all'uopo accantonato e  custodito  presso  il  predetto
organismo di controllo, trasmettendo altresi',  per  via  telematica,
copia del ricorso e la relativa documentazione di «non  idoneita'»  e
il certificato di analisi  chimico-fisica,  nonche'  il  recapito  di
posta   elettronica   certificata   dell'istante   ai   fini    della
comunicazione di cui all'art. 13, comma 3.