Art. 11 Procedimento di appello - disposizioni generali 1. Il ricorso avverso il giudizio di «non idoneita'» pronunciato dalle commissioni di degustazione e' proposto dall'interessato alla Commissione di appello per i vini DO, istituita presso la segreteria del Comitato nazionale vini DOP e IGP - Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo - Dipartimento delle politiche competitive, della qualita' agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare e dell'ippica - Ufficio PQAI IV, via XX Settembre, 20 - 00187 Roma - PEC saq4@pec.politicheagricole.it 2. Il ricorso, da redigere in conformita' al modello di cui all'allegato 4, e' depositato presso l'organismo di controllo che, entro sette giorni, lo trasmette, a spese dell'interessato, alla Commissione di appello unitamente ad un campione del vino giudicato «non idoneo», all'uopo accantonato e custodito presso il predetto organismo di controllo, trasmettendo altresi', per via telematica, copia del ricorso e la relativa documentazione di «non idoneita'» e il certificato di analisi chimico-fisica, nonche' il recapito di posta elettronica certificata dell'istante ai fini della comunicazione di cui all'art. 13, comma 3.