(Regolamento-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
                Chiusura dell'istruttoria preliminare 
 
    1. Al  termine  dell'istruttoria  preliminare,  il  dipartimento,
servizio o altra  unita'  organizzativa  competente  puo'  concludere
l'esame del reclamo archiviandolo, quando: 
      a)  la  questione  prospettata  con  il  reclamo  non   risulta
riconducibile  alla  protezione  dei  dati  personali  o  ai  compiti
demandati al Garante; 
      b) non sono ravvisati, allo stato degli atti,  gli  estremi  di
una violazione della disciplina rilevante in  materia  di  protezione
dei dati personali; 
      c) si tratta di una richiesta eccessiva, in particolare per  il
carattere pretestuoso o  ripetitivo  anche  ai  sensi  dell'art.  57,
paragrafo 4, del RGPD; 
      d) la questione  prospettata  con  il  reclamo  e'  stata  gia'
esaminata  dall'Autorita',  in  particolare  con   un   provvedimento
collegiale di carattere generale, o puo' essere esaminata richiamando
provvedimenti  o  questioni  gia'  affrontate  dal   Garante   ovvero
esprimendo  un  prudente  avviso  su  questioni  che  non  presentano
particolare rilevanza sul piano generale. 
    2. Nei casi di cui al comma 1 del presente  articolo  e'  fornito
all'istante un riscontro indicando succintamente le  ragioni  per  le
quali, ai sensi del medesimo comma, non e' promossa l'adozione di  un
provvedimento del Collegio. 
    3. Delle determinazioni  di  cui  al  comma  1  e'  informato  il
Collegio nei modi di cui all'art. 36 del presente regolamento.