Art. 11 Accertamenti e monitoraggio 1. Il Ministero dello sviluppo economico puo' disporre, anche a campione, in qualsiasi momento, gli accertamenti ritenuti necessari ai fini del rispetto dei requisiti e delle condizioni di fruizione del finanziamento. A tal fine, l'impresa beneficiaria del finanziamento deve tenere a disposizione tutti i documenti giustificativi relativi ai costi rendicontati per almeno i tre anni successivi al completamento del programma ammesso al finanziamento. 2. Ai fini del monitoraggio dei programmi di ricerca e sviluppo di cui al presente decreto, il Ministero puo' chiedere alle imprese beneficiarie dati e informazioni sullo stato di avanzamento, sull'attuazione e sui risultati dei progetti finanziati.