Art. 11 
 
Operativita' nel Regno Unito delle  imprese  di  assicurazione  e  di
  riassicurazione italiane dopo la data di recesso 
 
  1. Le imprese italiane che, alla data di  recesso,  sono  abilitate
all'esercizio  dell'attivita'  assicurativa  o   riassicurativa   nel
territorio del Regno Unito in regime  di  stabilimento  o  di  libera
prestazione dei servizi proseguono l'esercizio dell'attivita',  fermo
restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del  Codice
delle  assicurazioni  private  e  nel  rispetto  delle   disposizioni
previste dal Regno Unito. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il  testo  vigente  degli  articoli  22  e
          59-quinquies del citato  decreto  legislativo  n.  209  del
          2005: 
              "Art. 22. Attivita' in uno Stato terzo 
              1.  L'impresa,  qualora  intenda  istituire  una   sede
          secondaria  in  uno  Stato   terzo,   ne   da'   preventiva
          comunicazione all'IVASS. 
              2.   L'IVASS    vieta    all'impresa    di    procedere
          all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi  che
          la situazione finanziaria non sia sufficientemente  stabile
          ovvero ritenga inadeguata,  sulla  base  del  programma  di
          attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede
          secondaria. 
              3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2  si  applicano
          anche all'impresa  che  intende  effettuare  operazioni  in
          regime di liberta' di prestazione di servizi in  uno  Stato
          terzo." 
              "Art. 59-quinquies. Attivita' in uno Stato terzo 
              1.  L'impresa  di  riassicurazione,   qualora   intenda
          istituire una sede secondaria in uno Stato  terzo,  ne  da'
          preventiva comunicazione all'IVASS. 
              2.   L'IVASS    vieta    all'impresa    di    procedere
          all'insediamento della sede secondaria, qualora rilevi  che
          la situazione finanziaria non sia sufficientemente  stabile
          ovvero ritenga inadeguata,  sulla  base  del  programma  di
          attivita' presentato, la struttura organizzativa della sede
          secondaria. 
              3. All'impresa che  intende  effettuare  operazioni  in
          regime di liberta' di prestazione di servizi in  uno  Stato
          terzo si applica l'art. 59-quater.".