Art. 11 
 
                      Disposizioni transitorie 
 
  1.  Gli  esercenti  fabbriche  di  birra  titolari  di  licenza  di
esercizio rilasciata ai  sensi  della  determinazione  del  direttore
dell'Agenzia delle dogane  e  dei  monopoli  prot.  140839/RU  del  4
dicembre 2013, adottata ai sensi dell'art. 3, comma  4,  del  decreto
ministeriale   n.   153/2001,   d'ora   in   avanti   indicata   come
determinazione del 2013, al fine di adeguarsi alle  disposizioni  del
presente decreto  presentano,  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore dello stesso, una richiesta di aggiornamento  della
predetta licenza indicando gli elementi riportati nell'art. 2,  comma
1, e il quantitativo in volume  di  birra  prodotta  nell'anno  2018;
nella   stessa   richiesta,   i   predetti   esercenti   manifestano,
eventualmente, la volonta' di non detenere birra condizionata  presso
il proprio impianto in sospensione di accisa. Alla  stessa  richiesta
e'  allegata  la  documentazione,  di  cui   al   presente   decreto,
integrativa di quella gia' in possesso dell'Ufficio competente e,  in
particolare, i documenti previsti dall'art. 2, comma 2,  lettere  a),
b) e d) nonche' la dichiarazione prevista dal medesimo art. 2,  comma
2, lettera e). 
  2. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta,  gli  esercenti
le  fabbriche  di   birra   di   cui   al   comma   1,   nelle   more
dell'aggiornamento di cui al medesimo comma 1, continuano l'attivita'
produttiva osservando quanto previsto dall'art. 4, comma 1, e tenendo
la contabilita' di cui all'art. 7; a tal fine gli  Uffici  competenti
provvedono ad effettuare le operazioni di cui all'art.  7,  comma  4,
entro quindici giorni dalla presentazione della stessa richiesta alla
quale sono allegati i registri da vidimare. 
  3.  L'Ufficio  competente  provvede  a  rideterminare  la  cauzione
secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, notificando al soggetto
che presenta l'istanza di cui al comma 1 il relativo ammontare. 
  4. Gli esercenti le  fabbriche  di  cui  al  presente  articolo  si
adeguano  alle  prescrizioni  eventualmente  impartite   dall'Ufficio
competente entro novanta giorni dalla relativa notifica. 
  5. Fermo restando quanto disposto dal comma 1, i soggetti di cui al
medesimo comma 1, esercenti fabbriche di birra aventi una  produzione
annua non superiore a 500  ettolitri  di  birra,  che  alla  data  di
entrata in vigore del presente decreto risultino titolari di  licenza
di esercizio rilasciata ai sensi della determinazione del 2013, e che
abbiano  installato  un  misuratore  dell'energia  elettrica  o   del
prodotto energetico  utilizzati  nelle  operazioni  di  riscaldamento
delle Corte come stabilito  dall'art.  3,  comma  1,  della  predetta
determinazione, possono continuare ad utilizzarlo fino al 31 dicembre
2020, ai fini della quantificazione del mosto prodotto, in luogo  del
misuratore previsto dall'art. 4, comma 2, del presente decreto. 
  6. Ai fini dell'applicazione dell'aliquota ridotta,  gli  esercenti
piccole birrerie nazionali, gia' operanti alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto,  comunicano  all'Ufficio  competente  di
voler  fruire  del   medesimo   beneficio   fiscale,   indicando   il
quantitativo in volume di birra prodotta nell'anno 2018; alla  stessa
comunicazione e' allegata una dichiarazione relativa alla sussistenza
dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, comma 2, lettera e).