Art. 11 
 
 
              Interventi di riparazione e ricostruzione 
               degli immobili danneggiati o distrutti 
 
  1. I  contributi  per  la  riparazione  o  la  ricostruzione  degli
immobili danneggiati o distrutti dagli eventi,  concessi  sulla  base
dei danni effettivamente verificatisi nelle zone  di  classificazione
sismica 1, 2 e 3 quando ricorrono le condizioni  per  la  concessione
del beneficio, sono finalizzati a: 
    a) riparare, ripristinare, demolire, ricostruire o  delocalizzare
e assoggettare a  trasformazione  urbana  gli  immobili  di  edilizia
privata ad uso  abitativo  e  non  abitativo,  ad  uso  produttivo  e
commerciale, ad uso agricolo e per  i  servizi  pubblici  e  privati,
compresi quelli destinati al culto,  danneggiati  o  distrutti  dagli
eventi. Limitatamente agli interventi di  riparazione  e  ripristino,
per tali immobili, l'intervento di  miglioramento  o  di  adeguamento
sismico deve conseguire il massimo livello di  sicurezza  compatibile
in  termini  tecnico-economici  con   la   tipologia   dell'immobile,
asseverata da un tecnico abilitato, nel rispetto  delle  disposizioni
concernenti la resistenza alle azioni sismiche di cui al decreto  del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti n. 477 del 27  dicembre
2016; 
    b) riparare, ripristinare, demolire e ricostruire,  gli  immobili
«di  interesse  strategico»,  di  cui  al  decreto   del   Capo   del
Dipartimento della protezione  civile  21  ottobre  2003,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 29 ottobre 2003, e quelli ad  uso
scolastico danneggiati o distrutti dagli eventi. Per  tali  immobili,
l'intervento deve conseguire l'adeguamento  sismico  ai  sensi  delle
vigenti norme tecniche per le costruzioni; 
    c) riparare e ripristinare gli immobili soggetti alla tutela  del
codice  dei  beni  culturali  e  del  paesaggio  di  cui  al  decreto
legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42,  danneggiati  dagli   eventi
conseguendo il  massimo  livello  di  sicurezza  compatibile  con  le
concomitanti  esigenze  di  tutela  e  conservazione   dell'identita'
culturale del bene stesso. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti n. 477 del 27 dicembre  2016  (Definizione  delle
          caratteristiche tecniche per la ricostruzione  di  immobili
          danneggiati dal sisma del 24 agosto 2016 (art. 7, comma  1,
          lett. a) del decreto-legge n. 189  del  2016,  conv.  dalla
          legge  n.  229  del  2016),  e'   reperibile   consultando:
          http://www.mit.gov.it/normativa/decreto-ministeriale-numero
          -477-del-27122016 
              - Il decreto del Capo del Dipartimento della protezione
          civile 21 ottobre 2003 (Disposizioni attuative dell'art. 2,
          commi 2, 3 e  4,  dell'O.P.C.M.  20  marzo  2003,  n.  3274
          recante «Primi elementi in materia di criteri generali  per
          la classificazione sismica del territorio  nazionale  e  di
          normative tecniche per le costruzioni in zona sismica»), e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del  29  ottobre
          2003. 
              - Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice
          dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi  dell'art.  10
          della legge 6 luglio 2002, n.  137),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 45 del 24 febbraio 2004, S.O. n. 28.