Art. 11 
 
Disposizioni in materia di personale  e  di  nomine  negli  enti  del
                    Servizio sanitario nazionale 
 
  1. A decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli  enti  del
Servizio  sanitario  nazionale  ((delle  regioni)),  nell'ambito  del
livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard
cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilita' finanziaria,
sulla base degli ((indirizzi regionali)) e in coerenza  con  i  piani
triennali dei fabbisogni di personale, non puo'  superare  il  valore
della spesa sostenuta nell'anno 2018, come certificata dal Tavolo  di
verifica degli adempimenti di  cui  all'articolo  12  dell'Intesa  23
marzo 2005 sancita in sede di Conferenza permanente  per  i  rapporti
tra lo Stato, le regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
Bolzano,  o,  se  superiore,   il   valore   della   spesa   prevista
dall'articolo 2, comma 71, della legge 23 dicembre 2009,  n.  191.  I
predetti valori sono incrementati annualmente, a  livello  regionale,
di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario
regionale rispetto all'esercizio precedente. Tale importo include  le
risorse per il trattamento accessorio del personale, il  cui  limite,
definito dall'articolo 23, comma  2,  del  ((decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75,)) e' adeguato, in aumento o in  diminuzione,  per
garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno
2018, prendendo a riferimento come base di calcolo  il  personale  in
servizio al 31 dicembre 2018. Dall'anno 2021, il predetto  incremento
di  spesa  del  5  per  cento  e'  subordinato  all'adozione  di  una
metodologia per la determinazione del fabbisogno di  personale  degli
enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,  in  coerenza  con  quanto
stabilito dal decreto ministeriale  2  aprile  2015,  n.  70,  e  con
l'articolo 1, comma 516, lettera c), della legge 30 dicembre 2018, n.
145. 
  2. Ai fini del comma 1, la spesa e'  considerata,  al  lordo  degli
oneri  riflessi  a  carico  delle  amministrazioni   e   dell'imposta
regionale sulle attivita' produttive, per il personale  con  rapporto
di  lavoro  a  tempo   indeterminato,   a   tempo   determinato,   di
collaborazione coordinata e continuativa e di  personale  che  presta
servizio con altre forme di  rapporto  di  lavoro  flessibile  o  con
convenzioni. La predetta spesa e' considerata al  netto  degli  oneri
derivanti dai rinnovi dei contratti collettivi  nazionali  di  lavoro
successivi all'anno 2004, per personale  a  carico  di  finanziamenti
comunitari o privati e relativi alle assunzioni a tempo determinato e
ai  contratti  di  collaborazione  coordinata  e   continuativa   per
l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'articolo
12-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. 
  3. Le regioni, previo accordo da definirsi con il  Ministero  della
salute  ed  il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  possono
ulteriormente incrementare i limiti di spesa di cui al comma 1, di un
ammontare non superiore alla riduzione strutturale della  spesa  gia'
sostenuta per servizi sanitari esternalizzati prima  dell'entrata  in
vigore del presente decreto. 
  4. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 73, della legge  23
dicembre 2009, n. 191, si applicano con riferimento a quanto previsto
dal presente articolo. Le regioni indirizzano e coordinano  la  spesa
dei propri enti del servizio sanitario in  conformita'  a  quanto  e'
previsto dal comma 1. 
  ((4-bis. Le disposizioni di cui ai  commi  1,  2,  3  e  4  non  si
applicano alle regioni e alle Province  autonome  che  provvedono  al
finanziamento  del  fabbisogno  complessivo  del  Servizio  sanitario
nazionale sul loro  territorio  senza  alcun  apporto  a  carico  del
bilancio dello Stato. 
  4-ter. All'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004,  n.
311, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al quinto periodo: 
      1) le parole: «il blocco automatico del turn over del personale
del servizio  sanitario  regionale  fino  al  31  dicembre  dell'anno
successivo a quello di verifica» sono soppresse; 
      2) le parole: «per il medesimo periodo» sono  sostituite  dalle
seguenti: «fino al 31  dicembre  dell'anno  successivo  a  quello  di
verifica»; 
    b) al sesto periodo, le parole: «del blocco automatico  del  turn
over e» sono soppresse; 
    c) al settimo periodo, le parole:  «dei  predetti  vincoli»  sono
sostituite dalle seguenti: «del predetto vincolo». 
  4-quater. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 4
agosto 2016, n. 171, e' inserito il seguente: 
    «2-bis. Nell'elenco nazionale di cui  al  comma  2  e'  istituita
un'apposita sezione  dedicata  ai  soggetti  idonei  alla  nomina  di
direttore generale presso gli Istituti zooprofilattici  sperimentali,
aventi i requisiti di cui all'articolo 11, comma  6,  primo  periodo,
del decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 106». 
    4-quinquies. All'articolo 11, comma 6, primo periodo, del decreto
legislativo 28 giugno 2012, n. 106, dopo le parole: «sicurezza  degli
alimenti» sono aggiunte le seguenti: «e, specificamente, in  possesso
dei seguenti requisiti: a) eta' non superiore a sessantacinque  anni;
b) diploma di laurea rilasciato ai sensi dell'ordinamento  previgente
alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509, ovvero laurea specialistica o  magistrale;  c)
comprovata esperienza dirigenziale, almeno quinquennale, nel  settore
della sanita' pubblica veterinaria nazionale ovvero internazionale  e
della sicurezza degli alimenti, o settennale in  altri  settori,  con
autonomia gestionale e diretta responsabilita' delle  risorse  umane,
tecniche e finanziarie, maturata nel settore pubblico o  nel  settore
privato; d) master o specializzazione  di  livello  universitario  in
materia di sanita' pubblica veterinaria o igiene  e  sicurezza  degli
alimenti». 
    5. Nelle more della formazione della sezione dell'elenco  di  cui
all'articolo 1, comma 2-bis, del decreto legislativo 4  agosto  2016,
n. 171, introdotto  dal  comma  4-quater  del  presente  articolo,  e
comunque entro diciotto mesi dalla data di entrata  in  vigore  della
legge di conversione del presente decreto, i direttori generali degli
Istituti  zooprofilattici  sperimentali  sono   nominati   ai   sensi
dell'articolo 11, comma 5, del decreto legislativo 28 giugno 2012, n.
106, sulla base dei requisiti di cui al citato articolo 11, comma  6,
primo  periodo,  del  decreto  legislativo  n.  106  del  2012,  come
modificato dal comma 4-quinquies del presente articolo. 
    5-bis. Nelle more della revisione dei criteri  di  selezione  dei
direttori generali degli enti del Servizio sanitario nazionale, fermo
restando, per le regioni non sottoposte alla disciplina dei piani  di
rientro, quanto previsto dall'articolo 2 del  decreto  legislativo  4
agosto 2016,  n.  171,  nelle  regioni  commissariate  ai  sensi  del
decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, e della legge 23 dicembre 2009,
n. 191, per diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge
di conversione  del  presente  decreto,  la  rosa  dei  candidati  e'
proposta secondo una graduatoria di merito, sulla base dei  requisiti
maggiormente  coerenti  con  le  caratteristiche   dell'incarico   da
attribuire.  Entro  i  medesimi  limiti  temporali,  per  le  regioni
sottoposte alla disciplina dei piani di rientro, il presidente  della
regione effettua la scelta, nell'ambito della predetta graduatoria di
merito, anche prescindendo, previa adeguata motivazione, dal relativo
ordine. Previo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, la disciplina prevista dal primo periodo  del  presente
comma per le regioni commissariate puo' essere  estesa  alle  regioni
sottoposte ai piani di rientro.)) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              L'Intesa 23 marzo 2005 della Conferenza permanente  per
          i rapporti tra lo Stato le regioni e le  province  autonome
          di Trento e di Bolzano reca: «Intesa, ai sensi dell'art. 8,
          comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131,  in  attuazione
          dell'art. 1, comma 173, della legge 30  dicembre  2004,  n.
          311». 
              - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 71 della legge
          23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni  per  la  formazione
          del bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  -  legge
          finanziaria 2010): 
                «Art. 2 (Disposizioni diverse). - (Omissis). 
              71. Fermo restando quanto previsto dall'art.  1,  comma
          565, della legge 27 dicembre 2006,  n.  296,  e  successive
          modificazioni, per il  triennio  2007-2009,  gli  enti  del
          Servizio sanitario nazionale concorrono alla  realizzazione
          degli obiettivi di finanza pubblica  adottando,  anche  nel
          triennio 2010-2012, misure necessarie a  garantire  che  le
          spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico
          delle  amministrazioni  e  dell'imposta   regionale   sulle
          attivita' produttive, non superino per ciascuno degli  anni
          2010, 2011 e 2012  il  corrispondente  ammontare  dell'anno
          2004  diminuito  dell'1,4  per  cento.  A  tale   fine   si
          considerano anche le spese per il personale con rapporto di
          lavoro a tempo determinato, con contratto di collaborazione
          coordinata e continuativa, o che presta servizio con  altre
          forme di rapporto di lavoro flessibile o  con  convenzioni.
          Ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al
          presente comma, le spese per il personale sono  considerate
          al netto: a) per l'anno 2004,  delle  spese  per  arretrati
          relativi ad  anni  precedenti  per  rinnovo  dei  contratti
          collettivi nazionali di lavoro; b) per ciascuno degli  anni
          2010, 2011 e 2012, delle spese derivanti  dai  rinnovi  dei
          contratti  collettivi  nazionali  di   lavoro   intervenuti
          successivamente all'anno 2004. Sono comunque fatte salve, e
          devono essere escluse sia per l'anno 2004 sia per  ciascuno
          degli anni  2010,  2011  e  2012,  le  spese  di  personale
          totalmente a carico di finanziamenti comunitari o  privati,
          nonche'  le  spese  relative  alle   assunzioni   a   tempo
          determinato e ai contratti di collaborazione  coordinata  e
          continuativa  per  l'attuazione  di  progetti  di   ricerca
          finanziati  ai   sensi   dell'art.   12-bis   del   decreto
          legislativo  30  dicembre  1992,  n.  502,   e   successive
          modificazioni.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  23  del   decreto
          legislativo 25 maggio 2017, n. 75 (Modifiche e integrazioni
          al decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  ai  sensi
          degli articoli 16, commi 1, lettera a), e  2,  lettere  b),
          c), d) ed e)e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),
          l) m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto  2015,
          n.   124,   in   materia    di    riorganizzazione    delle
          amministrazioni pubbliche): 
                «Art. 23 (Salario accessorio e sperimentazione). - 1.
          Al fine di perseguire  la  progressiva  armonizzazione  dei
          trattamenti  economici  accessori   del   personale   delle
          amministrazioni di cui all'art.  1,  comma  2  del  decreto
          legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  la  contrattazione
          collettiva  nazionale,  per  ogni  comparto   o   area   di
          contrattazione opera, tenuto conto delle risorse di cui  al
          comma 2, la graduale convergenza dei  medesimi  trattamenti
          anche    mediante    la    differenziata     distribuzione,
          distintamente  per  il   personale   dirigenziale   e   non
          dirigenziale,   delle   risorse    finanziarie    destinate
          all'incremento dei fondi per la contrattazione  integrativa
          di ciascuna amministrazione. 
              2. Nelle more di quanto previsto dal comma 1,  al  fine
          di  assicurare  la   semplificazione   amministrativa,   la
          valorizzazione  del  merito,  la  qualita'  dei  servizi  e
          garantire adeguati livelli di  efficienza  ed  economicita'
          dell'azione   amministrativa,   assicurando   al   contempo
          l'invarianza della spesa, a decorrere dal 1°(gradi) gennaio
          2017,  l'ammontare  complessivo  delle  risorse   destinate
          annualmente al trattamento accessorio del personale,  anche
          di livello dirigenziale, di ciascuna delle  amministrazioni
          pubbliche  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  non  puo'  superare  il
          corrispondente  importo  determinato  per  l'anno  2016.  A
          decorrere dalla predetta data l'art. 1,  comma  236,  della
          legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato.  Per  gli  enti
          locali  che  non  hanno  potuto  destinare  nell'anno  2016
          risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa a  causa
          del mancato rispetto del patto di  stabilita'  interno  del
          2015, l'ammontare complessivo delle risorse di cui al primo
          periodo  del  presente   comma   non   puo'   superare   il
          corrispondente importo determinato per l'anno 2015, ridotto
          in misura proporzionale alla  riduzione  del  personale  in
          servizio nell'anno 2016. 
              3. Fermo restando il limite delle  risorse  complessive
          previsto dal comma 2, le regioni e  gli  enti  locali,  con
          esclusione degli enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          possono  destinare   apposite   risorse   alla   componente
          variabile dei fondi per il salario  accessorio,  anche  per
          l'attivazione dei servizi o di processi di riorganizzazione
          e il relativo mantenimento, nel  rispetto  dei  vincoli  di
          bilancio e delle vigenti disposizioni in materia di vincoli
          della spesa di personale e in  coerenza  con  la  normativa
          contrattuale vigente per la medesima componente variabile. 
              4. A decorrere  dal  1°  gennaio  2018  e  sino  al  31
          dicembre 2020, in via sperimentale, le  regioni  a  statuto
          ordinario  e  le  citta'  Metropolitane  che  rispettano  i
          requisiti di cui al secondo periodo  possono  incrementare,
          oltre il limite  di  cui  al  comma  2,  l'ammontare  della
          componente  variabile  dei  fondi  per  la   contrattazione
          integrativa destinata al personale  in  servizio  presso  i
          predetti enti, anche di livello dirigenziale, in misura non
          superiore a una percentuale della  componente  stabile  dei
          fondi medesimi definita  con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, adottato su proposta  del  Ministro
          per la semplificazione e la  pubblica  amministrazione,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previo accordo in  sede  di  Conferenza  unificata  di  cui
          all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del  1997,  entro
          novanta  giorni  dalla  entrata  in  vigore  del   presente
          provvedimento. Il predetto decreto individua i requisiti da
          rispettare    ai    fini    della    partecipazione    alla
          sperimentazione di cui al periodo precedente, tenendo conto
          in particolare dei seguenti parametri: 
                a) fermo restando quanto disposto dall'art. 1,  comma
          557-quater, della legge n. 296 del 2006, il rapporto tra le
          spese di personale e le  entrate  correnti  considerate  al
          netto di quelle a destinazione vincolata; 
                b)  il  rispetto  degli  obiettivi  del  pareggio  di
          bilancio di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 2012, n.
          243; 
                c) il rispetto del termine di pagamento dei debiti di
          natura commerciale previsti  dall'art.  41,  comma  2,  del
          decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66; 
                d) la dinamica del rapporto tra salario accessorio  e
          retribuzione complessiva. 
              4-bis. Il comma 4 del presente articolo si applica,  in
          via   sperimentale,   anche   alle   universita'    statali
          individuate con decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri,  adottato  su  proposta  del  Ministro   per   la
          semplificazione e la pubblica amministrazione, di  concerto
          con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il
          Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,
          sentita  la  Conferenza  dei  rettori   delle   universita'
          italiane, tenendo conto, in particolare, dei  parametri  di
          cui alle lettere c) e d) del  secondo  periodo  del  citato
          comma 4, dell'indicatore delle spese di personale  previsto
          dall'art. 5 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, e
          dell'indicatore  di  sostenibilita'  economico-finanziaria,
          come definito agli effetti  dell'applicazione  dell'art.  7
          del medesimo decreto legislativo n. 49  del  2012.  Con  il
          medesimo decreto e' individuata la percentuale  di  cui  al
          comma 4. Sulla base degli esiti della sperimentazione,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e  delle  finanze  e  con  il   Ministro   dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, sentita la Conferenza dei
          rettori delle universita' italiane,  puo'  essere  disposta
          l'applicazione in via permanente delle disposizioni di  cui
          al presente comma. 
              5. Nell'ambito della sperimentazione per  gli  enti  di
          cui al primo periodo del comma 4, con uno  o  piu'  decreti
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro   per   la   semplificazione   e    la    pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, previa acquisizione del parere in sede  di
          Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8   del   decreto
          legislativo n.  281  del  1997,  e'  disposto  il  graduale
          superamento degli attuali vincoli assunzionali,  in  favore
          di un meccanismo basato  sulla  sostenibilita'  finanziaria
          della spesa per personale valutata anche in base ai criteri
          per  la   partecipazione   alla   sperimentazione,   previa
          individuazione  di  specifici  meccanismi  che   consentano
          l'effettiva assenza di nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico
          della finanza pubblica. Nell'ambito della  sperimentazione,
          le procedure concorsuali  finalizzate  al  reclutamento  di
          personale in attuazione di  quanto  previsto  dal  presente
          comma, sono delegate dagli enti di  cui  al  comma  3  alla
          Commissione interministeriale RIPAM istituita  con  decreto
          interministeriale  del  25  luglio   1994,   e   successive
          modificazioni. 
              6. Sulla base degli esiti  della  sperimentazione,  con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  su
          proposta del Ministro per la semplificazione e la  pubblica
          amministrazione, di concerto con il Ministro  dell'economia
          e delle finanze, acquisita l'intesa in sede  di  Conferenza
          unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo n.  281
          del  1997,  puo'  essere  disposta  l'applicazione  in  via
          permanente delle disposizioni contenute nei  commi  4  e  5
          nonche' l'eventuale  estensione  ad  altre  amministrazioni
          pubbliche,  ivi  comprese  quelle  del  servizio  sanitario
          nazionale, previa individuazione  di  specifici  meccanismi
          che consentano l'effettiva  assenza  di  nuovi  o  maggiori
          oneri a carico della finanza pubblica. 
              7.  Nel  caso  si  rilevino  incrementi  di  spesa  che
          compromettono gli obiettivi  e  gli  equilibri  di  finanza
          pubblica, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri, su proposta del Ministro per la semplificazione e
          la pubblica amministrazione, di concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono adottate le  necessarie
          misure correttive.». 
              Il decreto ministeriale 2  aprile  2015,  n.  70  reca:
          «Regolamento    recante    definizione    degli    standard
          qualitativi,  strutturali,   tecnologici   e   quantitativi
          relativi all'assistenza ospedaliera». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  516  della
          legge 30 dicembre 2018,  n.  145  (Bilancio  di  previsione
          dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019   e   bilancio
          pluriennale per il triennio 2019-2021.): 
                «516.  Le  misure  di  cui  al   comma   515   devono
          riguardare, in particolare: 
                  a) la revisione del  sistema  di  compartecipazione
          alla spesa sanitaria a carico degli assistiti  al  fine  di
          promuovere maggiore equita' nell'accesso alle cure; 
                  b) il rispetto degli obblighi di  programmazione  a
          livello nazionale e regionale in coerenza con  il  processo
          di riorganizzazione  delle  reti  strutturali  dell'offerta
          ospedaliera e dell'assistenza territoriale, con particolare
          riferimento alla cronicita' e alle liste d'attesa; 
                  c) la valutazione dei fabbisogni del personale  del
          Servizio  sanitario  nazionale   e   dei   riflessi   sulla
          programmazione della formazione di base e  specialistica  e
          sulle    necessita'    assunzionali,    ivi    comprendendo
          l'aggiornamento del parametro di  riferimento  relativo  al
          personale; 
                  d) l'implementazione di  infrastrutture  e  modelli
          organizzativi finalizzati alla realizzazione del sistema di
          interconnessione  dei  sistemi  informativi  del   Servizio
          sanitario nazionale che consentano di tracciare il percorso
          seguito dal paziente attraverso le strutture sanitarie e  i
          diversi  livelli  assistenziali  del  territorio  nazionale
          tenendo  conto  delle   infrastrutture   gia'   disponibili
          nell'ambito del Sistema tessera sanitaria e  del  fascicolo
          sanitario elettronico; 
                  e) la promozione della ricerca in ambito sanitario; 
                  f)    il    miglioramento     dell'efficienza     e
          dell'appropriatezza  nell'uso  dei  fattori  produttivi   e
          l'ordinata  programmazione  del  ricorso   agli   erogatori
          privati accreditati che siano preventivamente sottoposti  a
          controlli  di  esiti  e  di  valutazione  con  sistema   di
          indicatori oggettivi e misurabili, anche aggiornando quanto
          previsto  dall'art.  15,  comma  14,  primo  periodo,   del
          decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; 
                  g) la  valutazione  del  fabbisogno  di  interventi
          infrastrutturali di ammodernamento tecnologico.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  12-bis  del  citato
          decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502: 
                «Art. 12-bis (Ricerca sanitaria).  -  1.  La  ricerca
          sanitaria risponde al fabbisogno  conoscitivo  e  operativo
          del Servizio sanitario nazionale e  ai  suoi  obiettivi  di
          salute, individuato con un apposito  programma  di  ricerca
          previsto dal Piano sanitario nazionale. 
              2.  Il  Piano  sanitario   nazionale   definisce,   con
          riferimento alle esigenze del Servizio sanitario  nazionale
          e tenendo conto  degli  obiettivi  definiti  nel  Programma
          nazionale per la ricerca di cui al  decreto  legislativo  5
          giugno 1998, n. 204, gli obiettivi e i  settori  principali
          della ricerca del Servizio sanitario  nazionale,  alla  cui
          coerente   realizzazione    contribuisce    la    comunita'
          scientifica nazionale. 
              3. Il Ministero della Sanita', sentita  la  Commissione
          nazionale per la ricerca  sanitaria,  di  cui  all'art.  2,
          comma 7, del decreto legislativo 30 giugno  1993,  n.  266,
          elabora  il  programma  di  ricerca  sanitaria  e   propone
          iniziative da inserire nella programmazione  della  ricerca
          scientifica nazionale, di  cui  al  decreto  legislativo  5
          giugno  1998,  n.  204,  e   nei   programmi   di   ricerca
          internazionali e comunitari. Il programma e'  adottato  dal
          Ministro  della  sanita',  d'intesa   con   la   Conferenza
          permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  regioni  e  le
          province autonome di Trento e di Bolzano,  entro  sei  mesi
          dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  Piano  sanitario
          nazionale, ha validita' triennale ed  e'  finanziato  dalla
          quota di cui all'art. 12, comma 2. 
              4. Il Programma di ricerca sanitaria: 
                a)  individua  gli  obiettivi   prioritari   per   il
          miglioramento dello stato di salute della popolazione; 
                b)  favorisce  la  sperimentazione  di  modalita'  di
          funzionamento,  gestione  e  organizzazione   dei   servizi
          sanitari nonche' di pratiche  cliniche  e  assistenziali  e
          individua gli strumenti di verifica del loro impatto  sullo
          stato di salute della popolazione e degli utilizzatori  dei
          servizi; 
                c)   individua   gli   strumenti    di    valutazione
          dell'efficacia,  dell'appropriatezza  e  della   congruita'
          economica delle procedure  e  degli  interventi,  anche  in
          considerazione  di  analoghe  sperimentazioni  avviate   da
          agenzie internazionali e con particolare  riferimento  agli
          interventi  e  alle  procedure  prive   di   una   adeguata
          valutazione di efficacia; 
                d) favorisce la ricerca e la sperimentazione volte  a
          migliorare  la   integrazione   multiprofessionale   e   la
          continuita' assistenziale, con particolare riferimento alle
          prestazioni   sociosanitarie   ad   elevata    integrazione
          sanitaria; 
                e) favorisce la ricerca e la sperimentazione volta  a
          migliorare la comunicazione  con  i  cittadini  e  con  gli
          utilizzatori   dei   servizi   sanitari,    a    promuovere
          l'informazione corretta e sistematica  degli  utenti  e  la
          loro partecipazione al miglioramento dei servizi; 
                f) favorisce la ricerca e  la  sperimentazione  degli
          interventi appropriati per la implementazione  delle  linee
          guida e dei relativi percorsi diagnostico-terapeutici,  per
          l'autovalutazione  della  attivita'  degli  operatori,   la
          verifica ed il monitoraggio e il monitoraggio dei risultati
          conseguiti. 
              5. Il programma di ricerca sanitaria si articola  nelle
          attivita' di ricerca corrente e di ricerca finalizzata.  La
          ricerca   corrente   e'   attuata   tramite   i    progetti
          istituzionali degli organismi di ricerca di  cui  al  comma
          seguente  nell'ambito   degli   indirizzi   del   programma
          nazionale, approvati dal Ministro della sanita'. La ricerca
          finalizzata attua gli  obiettivi  prioritari,  biomedici  e
          sanitari, del Piano  sanitario  nazionale.  I  progetti  di
          ricerca biomedica finalizzata sono approvati  dal  Ministro
          della sanita', di concerto con il Ministro dell'universita'
          e della ricerca scientifica e tecnologica,  allo  scopo  di
          favorire il loro coordinamento. 
              6. Le attivita' di ricerca corrente e finalizzata  sono
          svolte dalle regioni, dall'Istituto superiore  di  sanita',
          dall'Istituto superiore per la prevenzione e  la  sicurezza
          sul lavoro, dall'Agenzia per i servizi sanitari  regionali,
          dagli Istituti di ricovero e cura a  carattere  scientifico
          pubblici e privati nonche' dagli  Istituti  zooprofilattici
          sperimentali.  Alla  realizzazione  dei  progetti   possono
          concorrere, sulla base di specifici  accordi,  contratti  o
          convenzioni, le universita', il Consiglio  nazionale  delle
          ricerche e gli altri enti di ricerca  pubblici  e  privati,
          nonche' imprese pubbliche e private. 
              7. Per l'attuazione del programma  il  Ministero  della
          sanita', anche su iniziativa  degli  organismi  di  ricerca
          nazionali, propone al  Ministero  per  l'universita'  e  la
          ricerca scientifica e tecnologica e  agli  altri  ministeri
          interessati le aree di ricerca  biomedica  e  sanitaria  di
          interesse comune, concordandone l'oggetto, le modalita'  di
          finanziamento e i  criteri  di  valutazione  dei  risultati
          delle ricerche. 
              8. Il Ministero  della  sanita',  nell'esercizio  della
          funzione  di  vigilanza   sull'attuazione   del   programma
          nazionale,     si     avvale      della      collaborazione
          tecnico-scientifica  della  Commissione  nazionale  per  la
          ricerca sanitaria di cui all'art. 2, comma 7,  del  decreto
          legislativo  30  giugno  1993,  n.  266,  degli   organismi
          tecnico-scientifici  del  Servizio  sanitario  nazionale  e
          delle regioni, sulla base di metodologie di  accreditamento
          qualitativo. 
              9. Anche ai  fini  di  cui  al  comma  1  del  presente
          articolo, le regioni e le province autonome di Trento e  di
          Bolzano disciplinano l'organizzazione  e  il  funzionamento
          dei  Comitati  etici  istituiti  presso  ciascuna   azienda
          sanitaria ai sensi dei decreti ministeriali 15 luglio 1997,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1997, n. 191,
          e 18 marzo 1998, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  28
          maggio 1998, n. 122, tenendo conto delle indicazioni e  dei
          requisiti minimi di cui ai predetti decreti e istituendo un
          registro dei Comitati  etici  operanti  nei  propri  ambiti
          territoriali. 
              10. Presso il Ministero della sanita' e'  istituito  il
          Comitato  etico  nazionale  per  la  ricerca   e   per   le
          sperimentazioni cliniche. Il Comitato: 
                a) segnala, su richiesta  della  Commissione  per  la
          ricerca sanitaria ovvero di altri organi  o  strutture  del
          Ministero   della   sanita'   o    di    altre    pubbliche
          amministrazioni, le conseguenze sotto il profilo etico  dei
          progetti di ricerca biomedica e sanitaria; 
                b) comunica a organi o strutture del Ministero  della
          sanita' le priorita' di interesse dei progetti  di  ricerca
          biomedica e sanitaria; 
                c)  coordina  le  valutazioni  etico-scientifiche  di
          sperimentazioni  cliniche   multicentriche   di   rilevante
          interesse nazionale, relative a medicinali o a  dispositivi
          medici, su specifica richiesta del Ministro della sanita'; 
                d)    esprime    parere     su     ogni     questione
          tecnico-scientifica ed etica concernente la  materia  della
          ricerca di cui al comma 1 e della  sperimentazione  clinica
          dei medicinali e  dei  dispositivi  medici  che  gli  venga
          sottoposta dal Ministro della sanita'. 
              11.   Le   regioni   formulano    proposte    per    la
          predisposizione del programma di ricerca sanitaria  di  cui
          al presente articolo, possono assumere  la  responsabilita'
          della realizzazione  di  singoli  progetti  finalizzati,  e
          assicurano   il   monitoraggio   sulla   applicazione   dei
          conseguenti risultati nell'ambito  del  Servizio  sanitario
          regionale.» 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  2,  comma  73  della
          citata legge 23 dicembre 2009, n. 191: 
                «Art. 2 (Disposizioni diverse). - (Omissis). 
              73. Alla verifica  dell'effettivo  conseguimento  degli
          obiettivi previsti dalle disposizioni di cui ai commi 71  e
          72 per gli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede  nell'ambito
          del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui
          all'art.  12  dell'intesa  23  marzo  2005,  sancita  dalla
          Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          pubblicata nel supplemento ordinario n.  83  alla  Gazzetta
          Ufficiale n. 105 del 7 maggio 2005. La regione e' giudicata
          adempiente  ove  sia  accertato  l'effettivo  conseguimento
          degli obiettivi previsti. In caso contrario la  regione  e'
          considerata adempiente solo ove abbia  comunque  assicurato
          l'equilibrio economico.». 
              - Si riporta il testo  dell'art.  1,  comma  174  della
          legge  30  dicembre  2004,  n.  311(Disposizioni   per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
          legge finanziaria 2005),  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
              «174.   Al   fine    del    rispetto    dell'equilibrio
          economico-finanziario, la regione, ove si  prospetti  sulla
          base  del  monitoraggio  trimestrale  una   situazione   di
          squilibrio, adotta i provvedimenti necessari.  Qualora  dai
          dati del monitoraggio del quarto trimestre si  evidenzi  un
          disavanzo di gestione a fronte del  quale  non  sono  stati
          adottati i predetti provvedimenti, ovvero  essi  non  siano
          sufficienti, con la procedura di cui all'art. 8,  comma  1,
          della legge 5  giugno  2003,  n.  131,  il  Presidente  del
          Consiglio dei ministri diffida  la  regione  a  provvedervi
          entro  il  30  aprile  dell'anno  successivo  a  quello  di
          riferimento.  Qualora  la  regione  non  adempia,  entro  i
          successivi trenta giorni il presidente  della  regione,  in
          qualita' di commissario ad acta,  approva  il  bilancio  di
          esercizio consolidato del Servizio sanitario  regionale  al
          fine di determinare il disavanzo di  gestione  e  adotta  i
          necessari  provvedimenti  per  il  suo  ripianamento,   ivi
          inclusi  gli  aumenti  dell'addizionale   all'imposta   sul
          reddito  delle   persone   fisiche   e   le   maggiorazioni
          dell'aliquota  dell'imposta   regionale   sulle   attivita'
          produttive  entro  le  misure  stabilite  dalla   normativa
          vigente. I  predetti  incrementi  possono  essere  adottati
          anche in funzione della copertura dei disavanzi di gestione
          accertati  o  stimati  nel   settore   sanitario   relativi
          all'esercizio 2004  e  seguenti.  Qualora  i  provvedimenti
          necessari per il ripianamento del disavanzo di gestione non
          vengano adottati  dal  commissario  ad  acta  entro  il  31
          maggio, nella regione  interessata,  con  riferimento  agli
          anni di imposta 2006 e successivi, si applicano comunque il
          blocco automatico del turn over del personale del  servizio
          sanitario  regionale  fino   al   31   dicembre   dell'anno
          successivo a quello di verifica, il divieto  di  effettuare
          spese non obbligatorie per  il  medesimo  periodo  e  nella
          misura   massima   prevista   dalla    vigente    normativa
          l'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche
          e le  maggiorazioni  dell'aliquota  dell'imposta  regionale
          sulle attivita'  produttive;  scaduto  il  termine  del  31
          maggio , la regione non  puo'  assumere  provvedimenti  che
          abbiano  ad  oggetto  l'addizionale  e   le   maggiorazioni
          d'aliquota  delle  predette  imposte  ed   i   contribuenti
          liquidano  e  versano  gli  acconti  d'imposta  dovuti  nel
          medesimo   anno   sulla   base   della    misura    massima
          dell'addizionale e delle maggiorazioni d'aliquota  di  tali
          imposte. Gli  atti  emanati  e  i  contratti  stipulati  in
          violazione del  blocco  automatico  del  turn  over  e  del
          divieto di effettuare spese non obbligatorie sono nulli. In
          sede di  verifica  annuale  degli  adempimenti  la  regione
          interessata  e'  tenuta  ad  inviare  una   certificazione,
          sottoscritta dal  rappresentante  legale  dell'ente  e  dal
          responsabile  del  servizio  finanziario,   attestante   il
          rispetto del predetto vincolo.». 
              - Per l'art. 1 del decreto legislativo n. 171 del  2016
          si veda nelle note all'art. 3. 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  11,  comma  6,  del
          decreto   legislativo    28    giugno    2012,    n.    106
          (Riorganizzazione degli enti vigilati dal  Ministero  della
          salute, a norma dell'art. 2 della legge 4 novembre 2010, n.
          183), come modificato dalla presente legge: 
                «Art. 11 (Organi). - (Omissis). 
              6. Il direttore generale e' scelto tra  persone  munite
          di  diploma  di  laurea  magistrale   o   equivalente,   di
          comprovata esperienza nell'ambito  della  sanita'  pubblica
          veterinaria nazionale e internazionale  e  della  sicurezza
          degli alimenti e, specificamente, in possesso dei  seguenti
          requisiti: 
              a) eta' non superiore a sessantacinque anni; 
              b)   diploma   di   laurea    rilasciato    ai    sensi
          dell'ordinamento previgente alla data di entrata in  vigore
          del  regolamento   di   cui   al   decreto   del   Ministro
          dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica
          3 novembre 1999, n.  509,  ovvero  laurea  specialistica  o
          magistrale; 
              c)   comprovata   esperienza    dirigenziale,    almeno
          quinquennale,   nel   settore   della   sanita'    pubblica
          veterinaria  nazionale  ovvero   internazionale   e   della
          sicurezza degli alimenti, o settennale  in  altri  settori,
          con autonomia gestionale e  diretta  responsabilita'  delle
          risorse umane, tecniche e finanziarie, maturata nel settore
          pubblico o nel settore privato; 
              d) master o specializzazione di  livello  universitario
          in materia di  sanita'  pubblica  veterinaria  o  igiene  e
          sicurezza degli alimenti. 
              Il  rapporto  di  lavoro  del  direttore  generale   e'
          regolato con contratto di diritto privato, non superiore  a
          cinque anni,  rinnovabile  una  sola  volta.  Il  direttore
          generale, se professore  o  ricercatore  universitario,  e'
          collocato in aspettativa ai sensi dell'art. 12 del  decreto
          del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.  382,  e
          successive modificazioni. 
              7. Il direttore generale e' coadiuvato da un  direttore
          amministrativo  e  da   un   direttore   sanitario   medico
          veterinario. 
              8. Il collegio dei revisori dei conti svolge i  compiti
          previsti dall'art. 20 del  decreto  legislativo  30  giugno
          2011, n. 123 e dura in carica  tre  anni.  Il  collegio  e'
          composto di tre membri, di cui uno designato  dal  Ministro
          dell'economia e delle finanze  e  due  dalla  Regione  dove
          l'Istituto ha sede  legale.  I  revisori  ad  eccezione  di
          quello designato dal Ministro dell'economia e delle finanze
          devono essere iscritti  nel  registro  di  cui  al  decreto
          legislativo 27 gennaio 2010, n. 39. 
              9. Al direttore generale ed al  collegio  dei  revisori
          dei conti si applicano le disposizioni di cui agli articoli
          3 e 3-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
          e successive modificazioni, in quanto  compatibili  con  il
          presente decreto legislativo.». 
              Il  decreto  del  Ministero  dell'universita'  e  della
          ricerca scientifica e tecnologica del 3 novembre  1999,  n.
          509   reca:   »Regolamento   recante   norme    concernenti
          l'autonomia didattica degli atenei». 
              - Per l'art. 1, comma 2-bis del decreto  legislativo  4
          agosto 2016, n. 171 si veda nelle note all'art. 3. 
              - Per l'art. 2 del decreto legislativo 4  agosto  2016,
          n. 171 si veda nelle note all'art. 2. 
              - Per i riferimenti al decreto-legge 1°  ottobre  2007,
          n. 159, si veda nelle note all'art. 1. 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4   del   decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
                «Art. 4 (Accordi  tra  Governo,  regioni  e  province
          autonome di Trento e Bolzano).  -  1.  Governo,  regioni  e
          province autonome di Trento e di Bolzano, in attuazione del
          principio di leale collaborazione e  nel  perseguimento  di
          obiettivi  di  funzionalita',  economicita'  ed   efficacia
          dell'azione amministrativa, possono concludere in  sede  di
          Conferenza Stato-regioni accordi,  al  fine  di  coordinare
          l'esercizio  delle   rispettive   competenze   e   svolgere
          attivita' di interesse comune. 
              2.  Gli  accordi  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei Presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano.».