(( Art. 11 bis 
 
Modifica all'articolo 177 del testo unico delle imposte sui  redditi,
  di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
  n. 917, in materia di scambio di partecipazioni 
 
  1. All'articolo 177 del testo unico delle imposte sui  redditi,  di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,  n.
917, dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. Quando la societa' conferitaria non acquisisce il controllo
di una societa', ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1),
del codice civile, ne' incrementa, in virtu' di un obbligo  legale  o
di  un  vincolo  statutario,  la   percentuale   di   controllo,   la
disposizione di cui al comma 2 del presente articolo  trova  comunque
applicazione ove ricorrano, congiuntamente, le  seguenti  condizioni:
a) le partecipazioni conferite rappresentano,  complessivamente,  una
percentuale di diritti di voto esercitabili nell'assemblea  ordinaria
superiore al 2 o  al  20  per  cento  ovvero  una  partecipazione  al
capitale o al patrimonio superiore al 5 o al 25  per  cento,  secondo
che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre
partecipazioni; b) le  partecipazioni  sono  conferite  in  societa',
esistenti  o  di  nuova  costituzione,  interamente  partecipate  dal
conferente. Per i conferimenti di partecipazioni detenute in societa'
la  cui  attivita'   consiste   in   via   esclusiva   o   prevalente
nell'assunzione di partecipazioni, le percentuali di cui alla lettera
a)  del  precedente  periodo  si  riferiscono  a  tutte  le  societa'
indirettamente partecipate  che  esercitano  un'impresa  commerciale,
secondo la definizione di cui  all'articolo  55,  e  si  determinano,
relativamente  al   conferente,   tenendo   conto   della   eventuale
demoltiplicazione prodotta dalla catena partecipativa. Il termine  di
cui  all'articolo  87,  comma  1,  lettera  a),  e'  esteso  fino  al
sessantesimo mese  precedente  quello  dell'avvenuta  cessione  delle
partecipazioni conferite con le modalita' di cui al presente  comma».
))