(Allegato-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                        Contributi sindacali 
 
    1. I destinatari del presente CCNL hanno facolta'  di  rilasciare
delega, in favore dell'organizzazione sindacale da essi prescelta,  a
riscuotere una quota mensile dello stipendio  per  il  pagamento  dei
contributi sindacali, nella misura stabilita  dai  competenti  organi
statutari. La delega e'  rilasciata  per  iscritto  ed  e'  trasmessa
all'amministrazione  a  cura  del  dipendente  o  dell'organizzazione
sindacale interessata. 
    2. La delega ha effetto dal primo giorno del  mese  successivo  a
quello del rilascio. 
    3. La delega rilasciata ai sensi del comma 1 puo' essere revocata
in  qualsiasi   momento,   inoltrando   la   relativa   comunicazione
all'amministrazione di appartenenza  e  all'organizzazione  sindacale
interessata. L'effetto della revoca decorre dal primo giorno del mese
successivo a quello di presentazione della stessa. 
    4.  Le   trattenute   devono   essere   operate   dalle   singole
amministrazioni sulle retribuzioni in base alle  deleghe  ricevute  e
sono versate mensilmente alle organizzazioni  sindacali  interessate,
secondo modalita' concordate con l'amministrazione. 
    5. Le amministrazioni sono tenute, nei confronti dei terzi,  alla
riservatezza sui nominativi del personale delegante e sui  versamenti
effettuati alle organizzazioni sindacali.