(Allegato 1-art. 11)
                              Art. 11. 
 
                       Assemblea straordinaria 
 
    1. L'assemblea straordinaria e' validamente costituita  in  prima
convocazione  quando  i  rappresentanti  dei   consorziati   presenti
rappresentano almeno i due terzi delle  quote  di  partecipazione  al
Consorzio complessive, e delibera con la maggioranza  dei  due  terzi
dei voti presenti, anche per delega. In seconda convocazione e con il
medesimo ordine del giorno l'assemblea straordinaria puo'  deliberare
quando i rappresentanti dei consorziati presenti rappresentano almeno
la meta' delle  quote  consortili  complessive,  e  le  deliberazioni
devono essere prese con la maggioranza dei voti presenti,  anche  per
delega. 
    2. L'assemblea straordinaria delibera: 
      a) sulle modificazioni da apportare  al  presente  Statuto.  Le
deliberazioni   di   modifica   dello   Statuto    sono    sottoposte
all'approvazione del MATTM e del MISE; 
      b)  sull'approvazione  del  regolamento  consortile   e   sulle
relative modifiche, secondo quando disposto al successivo art. 19; 
      c)  sull'eventuale  scioglimento   anticipato   del   Consorzio
nell'ipotesi indicata nel precedente  art.  1,  comma  4.  In  questo
ultimo caso trova applicazione quanto disposto al successivo art. 23. 
    3. Si osservano per il resto le disposizioni del precedente  art.
10 in materia di assemblea ordinaria.