(Allegato A-art. 11)
 
                              Art. 11. 
 
                Capacita' dei servizi di accoglienza 
 
    1. Ciascun progetto di accoglienza  assicura  una  disponibilita'
non inferiore a dieci posti, per ciascuna  delle  tipologie  indicate
all'art. 7, comma 3. La capacita' recettiva di ciascuna struttura  di
accoglienza non puo' di  norma  superare  i  cinquanta  posti,  salva
autorizzazione della Direzione centrale. 
    2. Al fine di rendere compatibile la realizzazione  delle  misure
di accoglienza con la sostenibilita' dei servizi locali, i comuni con
popolazione fino a 20.000 abitanti, sui cui  territori  insistono  le
strutture di accoglienza, sono tenuti a fare riferimento ai  seguenti
tetti massimi di posti attivabili: 
      a) dieci posti di accoglienza  sul  territorio  di  comuni  con
popolazione fino a 1.000 abitanti; 
      b) quindici posti di accoglienza sul territorio di  comuni  con
popolazione fino a 5.000 abitanti; 
      c) trenta posti di accoglienza sul  territorio  di  comuni  con
popolazione fino a 10.000 abitanti; 
      d) quaranta posti di accoglienza sul territorio di  comuni  con
popolazione fino a 15.000 abitanti; 
      e) cinquanta posti di accoglienza sul territorio di comuni  con
popolazione fino a 20.000 abitanti. 
    3. I limiti di cui ai commi 1 e 2 non si  applicano  ai  progetti
ammessi alla prosecuzione ai sensi del decreto ministeriale 10 agosto
2016. 
    4. Se la proposta progettuale e' presentata  da  enti  locali  in
forma associata, si tiene conto del numero  complessivo  di  abitanti
degli enti che aderiscono al progetto. 
    5. Il Servizio centrale procede all'inserimento  dei  beneficiari
nel Siproimi tenendo conto delle esigenze e delle richieste  avanzate
dall'ente locale titolare del  progetto  che  e'  tenuto  comunque  a
garantire una  capacita'  ricettiva  non  inferiore  al  20%  per  le
esigenze di accoglienza della rete individuate dal Servizio centrale.