Art. 11 
 
Esenzioni per le persone fisiche dall'obbligo di certificazione e  di
  iscrizione al Registro telematico nazionale. 
 
  1. Sono escluse dagli obblighi di certificazione  e  iscrizione  di
cui all'articolo 7: 
    a) le persone fisiche che  svolgono  operazioni  di  brasatura  o
saldatura di parti di un sistema o  di  parti  di  un'apparecchiatura
nell'ambito di una delle attivita' di cui all'articolo  7,  comma  1,
lettera a), qualificate o approvate  in  base  all'allegato  I  punti
3.1.2 e 3.2.3 del  decreto  legislativo  25  febbraio  2000,  n.  93,
purche' tali operazioni siano svolte sotto  la  supervisione  di  una
persona in possesso  di  un  certificato  che  contempla  l'attivita'
pertinente; 
    b) le persone fisiche addette al recupero di  gas  fluorurati  ad
effetto serra dalle apparecchiature di cui al decreto legislativo  14
marzo 2014, n. 49, la cui carica di gas fluorurati ad  effetto  serra
e' inferiore a 3 kg e inferiore a 5 tonnellate  di  CO2  equivalente,
negli impianti autorizzati  in  conformita'  all'articolo  20,  dello
stesso decreto legislativo, a condizione che tale persona sia assunta
dall'impresa che detiene l'autorizzazione e sia  in  possesso  di  un
attestato di competenza rilasciato dal  titolare  dell'autorizzazione
che certifica il  completamento  di  un  corso  di  formazione  sulle
competenze e sulle conoscenze minime  relative  alla  categoria  III,
come indicato nell'allegato I al regolamento (UE) 2015/2067. 
  2. Le persone fisiche che rientrano nel regime di esenzione di  cui
al comma 1, presentano alla Camera di commercio  competente  apposita
domanda ai sensi dell'articolo 15, comma 4. L'istanza e' corredata da
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del  2000,  attestante
che il  richiedente  e'  in  possesso  del  requisito  necessario  al
rilascio della pertinente esenzione. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Il testo dell'allegato I del decreto  legislativo  25
          febbraio 2000, n. 93 (Attuazione della  direttiva  97/23/CE
          in materia di attrezzature a pressione  e  della  direttiva
          2014/68/UE concernente l'armonizzazione delle  legislazioni
          degli Stati membri relative alla messa a  disposizione  sul
          mercato di attrezzature a  pressione  (rifusione),  che  ne
          dispone  l'abrogazione)  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 18 aprile 2000, n. 91, S.O. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  marzo  2014,   n.   49
          (Attuazione  della  direttiva  2012/19/UE  sui  rifiuti  di
          apparecchiature  elettriche  ed  elettroniche  -  RAEE)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 2014,  n.  73,
          S.O. 
              - Per  i  riferimenti  normativi  al  regolamento  (UE)
          2015/2067 si veda nelle note alle premesse. 
              - Il testo degli articoli  46  e  47  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 445 del 2000,  citato  nelle
          note alle premesse, cosi' recita: 
              «Art.   46   (R)    (Dichiarazioni    sostitutive    di
          certificazioni). - 1. Sono  comprovati  con  dichiarazioni,
          anche      contestuali      all'istanza,       sottoscritte
          dall'interessato e prodotte in sostituzione  delle  normali
          certificazioni  i  seguenti  stati,  qualita'  personali  e
          fatti: 
                a) data e il luogo di nascita; 
                b) residenza; 
                c) cittadinanza; 
                d) godimento dei diritti civili e politici; 
                e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero; 
                f) stato di famiglia; 
                g) esistenza in vita; 
                h)  nascita  del   figlio,   decesso   del   coniuge,
          dell'ascendente o discendente; 
                i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche
          amministrazioni; 
                l) appartenenza a ordini professionali; 
                m) titolo di studio, esami sostenuti; 
                n)  qualifica  professionale  posseduta,  titolo   di
          specializzazione,  di  abilitazione,  di   formazione,   di
          aggiornamento e di qualificazione tecnica; 
                o) situazione reddituale o economica  anche  ai  fini
          della concessione dei benefici di qualsiasi  tipo  previsti
          da leggi speciali; 
                p) assolvimento di  specifici  obblighi  contributivi
          con l'indicazione dell'ammontare corrisposto; 
                q)  possesso  e  numero  del  codice  fiscale,  della
          partita IVA e  di  qualsiasi  dato  presente  nell'archivio
          dell'anagrafe tributaria; 
                r) stato di disoccupazione; 
                s) qualita' di pensionato e categoria di pensione; 
                t) qualita' di studente; 
                u)  qualita'  di  legale  rappresentante  di  persone
          fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili; 
                v)  iscrizione  presso  associazioni   o   formazioni
          sociali di qualsiasi tipo; 
                z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli
          obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio
          matricolare dello stato di servizio; 
                aa) di non aver riportato condanne penali  e  di  non
          essere  destinatario  di   provvedimenti   che   riguardano
          l'applicazione di  misure  di  sicurezza  e  di  misure  di
          prevenzione,  di  decisioni  civili  e   di   provvedimenti
          amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai  sensi
          della vigente normativa; 
                bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a
          procedimenti penali; 
                bb-bis)  di  non  essere   l'ente   destinatario   di
          provvedimenti  giudiziari   che   applicano   le   sanzioni
          amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001,
          n. 231; 
                cc) qualita' di vivenza a carico; 
                dd)   tutti   i    dati    a    diretta    conoscenza
          dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile; 
                ee) di non trovarsi in stato  di  liquidazione  o  di
          fallimento e di non aver presentato domanda di  concordato.
          (R)». 
              «Art. 47 (R) (Dichiarazioni  sostitutive  dell'atto  di
          notorieta'). - 1. L'atto di notorieta'  concernente  stati,
          qualita' personali o fatti che siano a  diretta  conoscenza
          dell'interessato e'  sostituito  da  dichiarazione  resa  e
          sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalita'
          di cui all'art. 38. 
              2. La dichiarazione  resa  nell'interesse  proprio  del
          dichiarante puo' riguardare anche stati, qualita' personali
          e fatti relativi  ad  altri  soggetti  di  cui  egli  abbia
          diretta conoscenza. 
              3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste  per
          legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i
          concessionari di pubblici  servizi,  tutti  gli  stati,  le
          qualita' personali e i  fatti  non  espressamente  indicati
          nell'art. 46 sono comprovati dall'interessato  mediante  la
          dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta'. 
              4. Salvo il caso in cui la legge preveda  espressamente
          che la denuncia all'Autorita'  di  polizia  giudiziaria  e'
          presupposto  necessario  per   attivare   il   procedimento
          amministrativo di rilascio del duplicato  di  documenti  di
          riconoscimento  o  comunque  attestanti  stati  e  qualita'
          personali dell'interessato, lo  smarrimento  dei  documenti
          medesimi e' comprovato da  chi  ne  richiede  il  duplicato
          mediante dichiarazione sostitutiva.».