Art. 11 
 
 
                  Attribuzione della giurisdizione 
 
    1. Fatte salve  le  convenzioni  internazionali  e  la  normativa
dell'Unione europea,  la  giurisdizione  italiana  sulla  domanda  di
apertura  di  una  procedura  per  la  regolazione  della   crisi   o
dell'insolvenza disciplinata dalla presente legge sussiste quando  il
debitore ha in Italia il centro  degli  interessi  principali  o  una
dipendenza. 
    2. Avverso il provvedimento  di  apertura  di  una  procedura  di
regolazione della crisi o dell'insolvenza e' ammessa impugnazione per
difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse.  Si  applica
il procedimento di cui all'articolo 51. E' sempre ammesso il  ricorso
per cassazione. 
    3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per
le azioni che derivano direttamente dalla procedura. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo, mai entrato in vigore  per  effetto
delle modifiche subite durante il periodo di "vacatio  legis",  viene
riportato  nella  versione  originariamente  pubblicata  in  Gazzetta
Ufficiale. 
  La  prima  versione  in  vigore  dell'articolo  e'   visualizzabile
nell'aggiornamento successivo.