Art. 11 Modificazioni al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 1. A decorrere dal 1° aprile 2019, fatto salvo quanto previsto all'articolo 13, comma 1, del presente decreto, e' abrogato il CAPO II del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ad eccezione degli articoli 5, 6, 7 e 10. 2. Al decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 5: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Valutazione multidimensionale»; 2) il comma 1 e' abrogato; 3) al comma 2, le parole: «Agli interventi di cui al presente decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Agli interventi di cui al Patto per l'inclusione sociale per i beneficiari del Reddito di cittadinanza (Rdc)»; 4) al comma 3, le parole: «, rivolta a tutti i nuclei beneficiari del ReI,» sono soppresse; 5) al comma 4, primo periodo, le parole «In caso di esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti, ai sensi dell'articolo 9, commi 3 e 4, e' programmata l'analisi preliminare, entro il termine di venticinque giorni lavorativi dalla richiesta del ReI, presso i punti per l'accesso o altra struttura all'uopo identificata, al fine di» sono sostituite dalle seguenti: «L'analisi preliminare e' finalizzata ad»; 6) al comma 5, le parole «il progetto personalizzato e' sostituito dal patto di servizio, di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 150 del 2015, ovvero dal programma di ricerca intensiva di occupazione, di cui all'articolo 23 del medesimo decreto legislativo, qualora il patto di servizio sia sospeso ai sensi dello stesso articolo 23, comma 5, redatti per ciascun membro del nucleo familiare abile al lavoro non occupato.» sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari sono indirizzati al competente centro per l'impiego per la sottoscrizione dei Patti per il lavoro connessi al Rdc, entro trenta giorni dall'analisi preliminare.»; 7) il comma 6 e' abrogato; 8) al comma 10, le parole «l'informazione e l'accesso al ReI e» sono soppresse; b) all'articolo 6: 1) al comma 1, il secondo e il terzo periodo sono soppressi; 2) al comma 2, lettera b), le parole «connesso al ReI» sono soppresse; 3) al comma 4, le parole: «I beneficiari del ReI» sono sostituite dalle seguenti: «I beneficiari del Rdc»; 4) al comma 6, le parole «facilitare l'accesso al ReI» sono sostituite dalle seguenti: «facilitare l'accesso al Rdc»; c) all'articolo 7: 1) al comma 1, lettera a), le parole: «, inclusi i servizi per l'informazione e l'accesso al ReI di cui all'articolo 5, comma 1» sono soppresse; 2) al comma 3, il secondo periodo e' soppresso; nel terzo periodo, le parole: «nell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale di cui all'articolo 14, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «in un atto di programmazione regionale»; nel quarto periodo, le parole: «dell'atto di programmazione ovvero nel Piano regionale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'atto di programmazione regionale»; 3) al comma 7, le parole «i beneficiari del ReI» sono sostituite dalle seguenti: «i beneficiari del Rdc»; d) all'articolo 10: 1) al comma 2, quarto periodo, le parole: «sentito il Garante per la protezione dei dati personali» sono sostituite dalle seguenti: «sentito il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Garante per la protezione dei dati personali»; 2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti: «2-bis. Ai fini della precompilazione dell'ISEE, i componenti maggiorenni il nucleo familiare esprimono preventivamente il consenso al trattamento dei dati personali, reddituali e patrimoniali, ivi inclusi i dati di cui al comma 1, ai sensi della disciplina vigente in materia di protezione dei dati personali. All'atto della manifestazione del consenso, il componente maggiorenne deve indicare i soggetti dichiaranti autorizzati ad accedere alla DSU precompilata. Il consenso puo' essere manifestato rendendo apposita dichiarazione presso le strutture territoriali dell'INPS ovvero presso i centri di assistenza fiscale di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonche' in maniera telematica mediante accesso al portale dell'INPS e dell'Agenzia delle entrate. Il consenso al trattamento dei propri dati personali, reddituali e patrimoniali, espresso secondo le modalita' indicate, e' comunicato e registrato su una base dati unica gestita dall'INPS e accessibile ai soggetti abilitati all'acquisizione del consenso. Resta ferma la facolta', da esercitare con le medesime modalita' di cui al terzo periodo, da parte di ciascun componente maggiorenne il nucleo familiare di inibire in ogni momento all'INPS, all'Agenzia delle entrate ed ai centri di assistenza fiscale l'utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata. 2-ter. Nel caso il consenso di cui al comma 2-bis non sia stato espresso nelle modalita' ivi previste ovvero sia stato inibito l'utilizzo dei dati personali ai fini della elaborazione della DSU precompilata, resta ferma la possibilita' di presentare la DSU nella modalita' non precompilata. In tal caso, in sede di attestazione dell'ISEE, sono riportate analiticamente le eventuali omissioni o difformita' riscontrate nei dati dichiarati rispetto alle informazioni disponibili di cui al comma 1, incluse eventuali difformita' su saldi e giacenze medie del patrimonio mobiliare.»; 3) al comma 4, le parole: «A decorrere dal 1° gennaio 2019» sono sostituite dalle seguenti: «A decorrere dal 1° settembre 2019» e, in fine, e' aggiunto il seguente periodo: «Le DSU in corso di validita' alla data della decorrenza di cui al primo periodo, restano valide fino al 31 dicembre 2019.»; e) all'articolo 24: 1) al comma 3, lettera a), dopo il numero 2), e' inserito il seguente: «2-bis. Piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale; 2) il comma 9 del decreto legislativo n. 147 del 2017 e' abrogato.