Art. 11 
 
                  Modalita' di accesso tramite SPID 
 
  1. L'accesso al SISTE  per  la  verifica  della  propria  posizione
potra' avvenire anche tramite SPID. 
  2. Il pagamento dei diritti previsti per le prestazioni e i servizi
di cui ai commi 1-bis e 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 18
luglio 2005, n. 171, puo' avvenire anche tramite  apposite  procedure
telematiche,  da  individuarsi  con  decreto   del   Ministro   delle
infrastrutture  e  dei  trasporti  di  concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze, da adottare  entro  centoventi  giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 
  3. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti  e
del Ministro per  la  pubblica  amministrazione,  da  adottare  entro
centoventi  giorni  dall'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,
sentito il Garante per la protezione dei  dati  personali,  ai  sensi
dell'articolo 36, paragrafo 4,  del  regolamento  (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, sono adottate,
ai sensi dell'articolo 71 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.
82, le regole tecniche necessarie al fine di attuare quanto  disposto
ai commi 1 e 2, anche gradualmente e  nel  rispetto  delle  soluzioni
esistenti. 
 
          Note all'art. 11: 
 
              - Si riporta l'art. 63, commi 1-bis  e  2,  del  citato
          decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171: 
              «Art.  63  (Tariffe  per  prestazioni  e  servizi).   -
          Omissis. 
              1-bis. Per le  prestazioni  e  i  servizi,  diversi  da
          quelli previsti dal comma 1, erogati attraverso il  Sistema
          telematico centrale della nautica da diporto  (SISTE),  gli
          interessati sono tenuti al pagamento dei  diritti  previsti
          con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti,   adottato   di   concerto   con   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze. 
              2. Per le prestazioni e i servizi,  diversi  da  quelli
          previsti dal comma 1 e 1-bis,  da  richiedere  agli  organi
          competenti, gli interessati sono tenuti  al  pagamento  dei
          diritti e dei compensi previsti nella tabella  A  contenuta
          nell'allegato XVI, nonche' dei  tributi  speciali  previsti
          dalla tabella D allegata al decreto-legge 31  luglio  1954,
          n. 533,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  26
          settembre 1954, n. 869,  come  sostituita  dall'allegato  1
          alla legge 6  agosto  1991,  n.  255.  Conseguentemente  le
          tariffe di cui ai numeri da 8 a 14 della tabella 3 allegata
          alla  legge  1°  dicembre  1986,  n.  870,   e   successive
          modifiche, si applicano relativamente alle  prestazioni  ed
          ai servizi diversi da  quelli  riguardanti  la  nautica  da
          diporto. 
              Omissis.». 
              -  Per  il  testo  dell'art.  36,  paragrafo   4,   del
          regolamento (UE) 2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio del 27 aprile 2016, si veda nelle  note  all'art.
          7. 
              -  Per  il  testo  dell'art.  71  del  citato   decreto
          legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  si  veda  nelle  note
          all'art. 2.