Art. 11 
 
Disposizioni relative all'IVA applicabile ai servizi di  trasporto  e
  spedizione di beni  in  franchigia -  Procedura  di  infrazione  n.
  2018/4000 
 
  1. All'articolo 9, primo comma, del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre  1972,  n.  633,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
  a) al numero 2), le parole: «assoggettati all'imposta a norma» sono
sostituite dalle seguenti: «inclusi nella base imponibile ai sensi»; 
  b) al numero 4), le parole: «assoggettati all'imposta a norma» sono
sostituite dalle seguenti: «inclusi nella base imponibile ai sensi»; 
  c) il numero 4-bis) e' sostituito dal seguente: 
  «4-bis) i servizi accessori relativi alle spedizioni, sempreche'  i
corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla  formazione
della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente  decreto
e ancorche' la medesima non sia stata assoggettata all'imposta;». 
 
          Note all'art. 11: 
              Il testo dell'articolo 9  del  Decreto  del  Presidente
          della Repubblica  n.  633/1972  (Istituzione  e  disciplina
          dell'imposta sul valore aggiunto), pubblicato  nella  Gazz.
          Uff. 11 novembre 1972, n. 292, cosi' recita: 
              "Art. 9. Servizi internazionali o connessi agli  scambi
          internazionali 
              1. Costituiscono servizi internazionali o connessi agli
          scambi internazionali non imponibili: 
              1)  i  trasporti  di  persone  eseguiti  in  parte  nel
          territorio dello Stato e in parte in territorio  estero  in
          dipendenza di unico contratto; 
              2) i trasporti relativi  a  beni  in  esportazione,  in
          transito o in importazione temporanea, nonche' i  trasporti
          relativi a beni in importazione i  cui  corrispettivi  sono
          inclusi nella base imponibile  ai  sensi  del  primo  comma
          dell'art. 69 ; 
              3) i  noleggi  e  le  locazioni  di  navi,  aeromobili,
          autoveicoli, vagoni ferroviari, cabine-letto, containers  e
          carrelli, adibiti ai trasporti di cui al precedente n.  1),
          ai trasporti di beni in  esportazione,  in  transito  o  in
          temporanea importazione nonche' a quelli relativi a beni in
          importazione sempreche' i corrispettivi dei noleggi e delle
          locazioni siano assoggettati all'imposta a norma del  primo
          comma dell'art. 69 ; 
              4) i servizi di spedizione relativi ai trasporti di cui
          al precedente n. 1), ai trasporti di beni in  esportazione,
          in  transito  o  in  temporanea  importazione  nonche'   ai
          trasporti   di   beni   in   importazione   sempreche'    i
          corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella
          base imponibile ai sensi del primo comma  dell'art.  69;  i
          servizi relativi alle operazioni doganali ; 
              4-bis) i servizi accessori  relativi  alle  spedizioni,
          sempreche' i corrispettivi dei  servizi  accessori  abbiano
          concorso alla formazione della  base  imponibile  ai  sensi
          dell'articolo  69  del  presente  decreto  e  ancorche'  la
          medesima non sia stata assoggettata all'imposta; 
              5)   i   servizi   di   carico,   scarico,   trasbordo,
          manutenzione,    stivaggio,    disistivaggio,     pesatura,
          misurazione,  controllo,   refrigerazione,   magazzinaggio,
          deposito,  custodia  e  simili,   relativi   ai   beni   in
          esportazione, in  transito  o  in  importazione  temporanea
          ovvero  relativi  a  beni  in  importazione  sempreche'   i
          corrispettivi dei  servizi  stessi  siano  assoggettati  ad
          imposta a norma del primo comma dell'art. 69 ; 
              6) i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e
          negli  scali   ferroviari   di   confine   che   riflettono
          direttamente  il  funzionamento  e  la  manutenzione  degli
          impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di  trasporto,
          nonche' quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari ; 
              7) i servizi di  intermediazione  relativi  a  beni  in
          importazione, in esportazione o in  transito,  a  trasporti
          internazionali di persone o di  beni,  ai  noleggi  e  alle
          locazioni di cui al  n.  3),  nonche'  quelli  relativi  ad
          operazioni effettuate fuori del territorio della Comunita';
          le cessioni di licenze all'esportazione ; 
              7-bis) i servizi di intermediazione resi in nome e  per
          conto di agenzie di viaggio  di  cui  all'articolo  74-ter,
          relativi a prestazioni eseguite fuori del territorio  degli
          Stati membri della Comunita' economica europea; 
              8)  le  manipolazioni  usuali  eseguite  nei   depositi
          doganali a norma dell'art.  152,  primo  comma,  del  Testo
          unico approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43; 
              9) i trattamenti di cui all'art. 176  del  Testo  unico
          approvato con D.P.R. 23 gennaio 1973, n.  43,  eseguiti  su
          beni  di  provenienza  estera  non  ancora  definitivamente
          importati, nonche'  su  beni  nazionali,  nazionalizzati  o
          comunitari destinati ad essere esportati da o per conto del
          prestatore del servizio o del committente non residente nel
          territorio dello Stato. 
              2 Le disposizioni del secondo e terzo comma dell'art. 8
          si applicano, con riferimento all'ammontare complessivo dei
          corrispettivi  delle  operazioni  indicate  nel  precedente
          comma,  anche  per  gli  acquisti  di  beni,  diversi   dai
          fabbricati e dalle aree edificabili, e di servizi fatti dai
          soggetti che effettuano le operazioni stesse nell'esercizio
          dell'attivita' propria dell'impresa.".