Articolo 11 - Lotta alle scommesse sportive illegali 1 Al fine di combattere la manipolazione delle competizioni sportive ciascuna Parte esamina i mezzi piu' adeguati per lottare contro gli operatori di scommesse sportive illegali e prende in considerazione l'adozione di misure, in conformita' alla legislazione applicabile delle giurisdizioni pertinenti, quali: a la chiusura delle attivita' degli operatori delle scommesse sportive illegali da remoto o la limitazione diretta o indiretta dell'accesso a tali operatori, e la chiusura delle attivita' degli operatori delle scommesse sportive illegali aventi sede nel territorio sul quale si esercita la giurisdizione della Parte; b il blocco dei flussi finanziari tra gli operatori delle scommesse sportive illegali e i consumatori; c la proibizione della pubblicita' degli operatori delle scommesse sportive illegali; d la sensibilizzazione dei consumatori sul rischio associato alle scommesse sportive illegali.