Art. 11 Organismo indipendente di valutazione della performance 1. L'organismo indipendente di valutazione della performance, di seguito «Oiv», svolge in piena autonomia le attivita' di cui all'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 2. L'Oiv e' costituito con decreto del Ministro ai sensi degli articoli 14 e 14-bis, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 3. Al presidente dell'Oiv e' corrisposto l'emolumento di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), determinato dal Ministro all'atto della nomina.
Note all'art. 11: - Per i riferimenti agli articoli 14 e 14-bis del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e successive modificazioni, vedasi nelle note alle premesse.