Art. 11 
 
       Organismo indipendente di valutazione della performance 
 
  1. L'organismo indipendente di valutazione  della  performance,  di
seguito  «Oiv»,  svolge  in  piena  autonomia  le  attivita'  di  cui
all'articolo 14, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. 
  2. L'Oiv e' costituito con decreto  del  Ministro  ai  sensi  degli
articoli 14 e 14-bis, del decreto legislativo  27  ottobre  2009,  n.
150. 
  3. Al  presidente  dell'Oiv  e'  corrisposto  l'emolumento  di  cui
all'articolo 10,  comma  1,  lettera  b),  determinato  dal  Ministro
all'atto della nomina. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per i riferimenti  agli  articoli  14  e  14-bis  del
          decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150,  e  successive
          modificazioni, vedasi nelle note alle premesse.