Art. 11 
 
     Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale 
 
  1. Il Comando Carabinieri per la tutela  del  patrimonio  culturale
risponde funzionalmente al Ministro, ai sensi dell'articolo 3,  comma
4,  decreto  legislativo  20  ottobre  1998,  n.  368,  e  successive
modificazioni. 
  2. Con decreto da adottarsi ai sensi dell'articolo 11  della  legge
31 marzo 2000, n. 78, e  successive  modificazioni,  ne  e'  definito
l'organico, fermo restando il disposto dell'articolo 827 del  decreto
legislativo 15 marzo 2010,  n.  66.  Alle  esigenze  del  Comando  si
provvede mediante il centro di responsabilita' «Gabinetto e Uffici di
diretta collaborazione all'opera del Ministro». 
 
          Note all'art. 11: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, del decreto
          legislativo 20  ottobre  1998,  n.  368,  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1998, n. 250: 
              «Art. 3 (Il Ministro). - (Omissis). 
              4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri  per  la
          tutela del patrimonio artistico  istituito  dal  decreto  5
          marzo 1992 del Ministro per i beni culturali e  ambientali,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  64  del  17  marzo
          1992.  Al  Ministro  risponde  altresi'  il   servizio   di
          controllo interno.». 
              - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 31 marzo
          2000, n. 78, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  4  aprile
          2000, n. 79: 
              «Art.    11     (Attivita'     specializzate     presso
          Amministrazioni  dello   Stato   diverse   da   quelle   di
          appartenenza). - 1. Per le Forze di polizia  diverse  dalla
          Polizia di Stato, l'istituzione, nonche'  le  dotazioni  di
          personale e mezzi, di comandi, unita'  e  reparti  comunque
          denominati,  destinati  allo   svolgimento   di   attivita'
          specializzate presso Amministrazioni dello Stato diverse da
          quelle di appartenenza,  sono  disposte,  su  proposta  del
          Ministro    interessato,    dal     Ministro     competente
          gerarchicamente,   previo   concerto   con   il    Ministro
          dell'interno. Con la  stessa  procedura  si  provvede  alla
          soppressione dei predetti comandi, unita' e reparti,  salvi
          i casi in cui la loro costituzione sia stata  disposta  con
          legge.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  827  del  decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, S.O.: 
              «Art. 827 (Contingente per  la  tutela  del  patrimonio
          culturale). - 1. E' costituito un contingente di  personale
          dell'Arma dei carabinieri, per un totale di 128 unita',  da
          collocare in  soprannumero  rispetto  all'organico  per  il
          potenziamento del Comando carabinieri  per  la  tutela  del
          patrimonio culturale.  Il  predetto  contingente  e'  cosi'
          determinato: 
                a) generali di brigata: 1; 
                b) colonnelli: 1; 
                c) tenenti colonnelli: 2; 
                d) ufficiali inferiori: 21; 
                e) ispettori: 22; 
                f) sovrintendenti: 28; 
                g) appuntati e carabinieri: 53. 
              2.  Le  disponibilita'   di   bilancio   destinate   al
          potenziamento di personale e mezzi del Comando  carabinieri
          per la tutela del patrimonio culturale sono  allocate,  con
          decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  su
          appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le
          attivita' culturali.».