Art. 11 
 
Personale  degli  uffici  di  diretta  collaborazione  e  trattamento
                              economico 
 
  1.  Il  contingente  di   personale   degli   uffici   di   diretta
collaborazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) (segreteria
del Ministro), c) (Gabinetto del Ministro), d) (ufficio legislativo),
e f) (ufficio comunicazione e stampa), e' stabilito  complessivamente
in  duecentouno  unita',  comprensive   delle   unita'   addette   al
funzionamento corrente degli uffici medesimi,  delle  quali  sessanta
attribuite all'ufficio legislativo per lo svolgimento delle  funzioni
di cui all'articolo 8. Alle segreterie dei Sottosegretari di Stato e'
assegnato ulteriore personale, in misura massima di otto  unita'  per
ciascuna segreteria. 
  2. L'Ispettorato generale, per lo svolgimento delle funzioni di cui
all'articolo 9, anche su  richiesta  del  Consiglio  superiore  della
magistratura, ed in conformita' a  quanto  disposto  dalla  legge  12
agosto  1962,  n.  1311,  dispone  di  un  ulteriore  contingente  di
centoquarantacinque unita'. 
  3. Entro il contingente complessivo di cui ai commi 1 e 2,  possono
essere assegnati ai predetti uffici dipendenti del  Ministero  ovvero
altri dipendenti pubblici, anche in posizione di  aspettativa,  fuori
ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai  rispettivi
ordinamenti. Entro il medesimo contingente, purche'  nel  limite  del
cinque  per  cento  dello  stesso  e  nel   rispetto   del   criterio
dell'invarianza della spesa di cui  all'articolo  14,  comma  2,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  possono  altresi'  essere
assegnati collaboratori assunti con contratto  a  tempo  determinato,
esperti   e   consulenti   per   particolari    professionalita'    e
specializzazioni, di provata competenza  desumibile  da  specifici  e
analitici  curriculum  culturali  e  professionali,  con  particolare
riferimento  alla  formazione  universitaria,  alla  provenienza   da
qualificati settori del lavoro  privato  strettamente  inerenti  alle
funzioni e competenze del Ministero. 
  4. Nei limiti di cui al comma 3, secondo periodo,  e  nel  rispetto
del criterio di invarianza della spesa di cui all'articolo 14,  comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  il  Ministro  puo'
nominare, tra soggetti aventi specifica  esperienza  professionale  o
scientifica, un consigliere economico e finanziario,  un  consigliere
per le libere professioni ed  un  consigliere  per  le  politiche  di
innovazione amministrativa. 
  5. Nell'ambito del contingente complessivo stabilito dai commi 1, 2
e 3, e tenendo  conto  delle  disposizioni  del  decreto  legislativo
concernenti la presenza dei magistrati al Ministero, e'  individuato,
per lo svolgimento  di  funzioni  attinenti  ai  compiti  di  diretta
collaborazione,  un  numero  di  specifici   incarichi   di   livello
dirigenziale non superiore a quaranta, ai sensi e per gli effetti  di
cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165. 
  6. Ai responsabili degli uffici di diretta collaborazione spetta un
trattamento economico onnicomprensivo, determinato con  le  modalita'
di cui all'articolo 14, comma 2, del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, e determinato: 
    a) per il Capo di Gabinetto, per il Capo dell'ufficio legislativo
e per il Capo dell'Ispettorato generale, in una voce  retributiva  di
importo non superiore a  quello  massimo  del  trattamento  economico
fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale  generale
incaricati  ai  sensi  dell'articolo  19,  comma   3,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in un emolumento accessorio  da
fissare  in  un  importo  non  superiore  alla  misura  massima   del
trattamento  accessorio  spettante  ai  capi  dei  dipartimenti   del
Ministero; 
    b) per i vice capi degli uffici di cui all'articolo 4,  comma  1,
lettere c) e d), e per il vice capo con funzioni vicarie dell'ufficio
di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), in una  voce  retributiva
d'importo non superiore a quello massimo  del  trattamento  economico
fondamentale  dei  dirigenti   preposti   ad   ufficio   di   livello
dirigenziale   generale   del   Ministero,   incaricati   ai    sensi
dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165, ed in un emolumento accessorio da  fissare  in  un  importo  non
superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai
dirigenti di uffici dirigenziali generali del Ministero; 
    c) per il Capo della segreteria del Ministro, per  il  segretario
particolare  del  Ministro,  per  i   capi   delle   segreterie   dei
Sottosegretari  di  Stato  e  per   i   segretari   particolari   dei
Sottosegretari di Stato, in  una  voce  retributiva  di  importo  non
superiore alla misura massima del trattamento economico  fondamentale
dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali di livello non generale
ed in un emolumento accessorio di importo non superiore  alla  misura
massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di
uffici dirigenziali non generali  del  Ministero.  Per  i  dipendenti
pubblici tale  trattamento,  se  piu'  favorevole,  integra,  per  la
differenza, il  trattamento  economico  in  godimento.  Ai  capi  dei
predetti uffici, ai vice capi degli uffici  di  cui  all'articolo  4,
comma 1, lettere c) e d),  ed  al  vice  capo  con  funzioni  vicarie
dell'ufficio di cui all'articolo 4, comma 1, lettera  e),  dipendenti
da pubbliche amministrazioni, che  optino  per  il  mantenimento  del
proprio  trattamento  economico,   e'   corrisposto   un   emolumento
accessorio determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma
2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  di  importo  non
superiore alla misura massima del  trattamento  economico  accessorio
spettante, rispettivamente, ai capi dei dipartimenti  del  Ministero,
ai dirigenti degli uffici dirigenziali  di  livello  generale  ed  ai
dirigenti degli uffici  di  livello  dirigenziale  non  generale  del
Ministero. 
  7. Al Capo dell'ufficio comunicazione e stampa  e'  corrisposto  un
trattamento economico non superiore a quello previsto  dal  contratto
collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di  redattore
capo. 
  8. Ai dirigenti della seconda fascia  del  ruolo  unico,  assegnati
agli  uffici  di   diretta   collaborazione,   e'   corrisposta   una
retribuzione di posizione in misura equivalente ai  valori  economici
massimi attribuiti ai dirigenti della  stessa  fascia  del  Ministero
nonche',  in   attesa   di   specifica   disposizione   contrattuale,
un'indennita'   sostitutiva   della   retribuzione   di    risultato,
determinata  con  decreto  del  Ministro  su  proposta  del  Capo  di
Gabinetto, di importo non superiore  al  cinquanta  per  cento  della
retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche  responsabilita'
connesse  all'incarico  attribuito,  della  specifica  qualificazione
professionale posseduta, della disponibilita'  ad  orari  disagevoli,
della qualita' della prestazione individuale. 
  9. Il trattamento economico del personale  con  contratto  a  tempo
determinato e'  stabilito  dal  Ministro  all'atto  del  conferimento
dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non puo' essere  superiore
a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che
svolge  funzioni  equivalenti.  Il   relativo   onere   grava   sugli
stanziamenti della Missione  32  -  U.d.V.  2.1  «Indirizzo  politico
amministrativo» C.d.R. «Gabinetto e uffici di diretta  collaborazione
all'opera del Ministro» dello stato di  previsione  della  spesa  del
Ministero. 
  10. Al personale non dirigenziale assegnato agli uffici di  diretta
collaborazione, a fronte delle  responsabilita',  degli  obblighi  di
reperibilita' e  di  disponibilita'  ad  orari  disagevoli  eccedenti
quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonche'
delle conseguenti ulteriori prestazioni  richieste  dai  responsabili
degli   uffici,   spetta   un'indennita'   accessoria   di    diretta
collaborazione, sostitutiva degli  istituti  retributivi  finalizzati
all'incentivazione  della  produttivita'  ed  al  miglioramento   dei
servizi. Il  personale  beneficiario  della  predetta  indennita'  e'
determinato dal Capo  di  Gabinetto,  sentiti  i  responsabili  degli
uffici di cui all'articolo 4. In  attesa  di  specifica  disposizione
contrattuale,  ai  sensi  dell'articolo  14,  comma  2,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  la  misura  dell'indennita'  e'
determinata con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con
il Ministro dell'economia e delle finanze. 
  11. Il personale dipendente  da  altre  pubbliche  amministrazioni,
enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli uffici  di
diretta collaborazione, e' posto in posizione di aspettativa, comando
o fuori  ruolo,  nel  limite  di  un  contingente  di  personale  non
superiore al venticinque per cento del  contingente  complessivo.  Si
applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
 
          Note all'art. 11: 
 
              - Per la legge 12 agosto 1962, n. 1311 e per l'articolo
          14 del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  vedi
          nelle note alle premesse. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 19, comma  10,  del
          citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 19. (Incarichi di funzioni dirigenziali (art.  19
          del decreto legislativo n. 29  del  1993,  come  sostituito
          prima dall'art. 11 del decreto legislativo n. 546 del  1993
          e poi dall'art. 13 del decreto legislativo n. 80 del 1998 e
          successivamente  modificato   dall'art.   5   del   decreto
          legislativo n. 387 del 1998). 
              (Omissis). 
              10.  I  dirigenti  ai  quali  non   sia   affidata   la
          titolarita' di uffici dirigenziali svolgono,  su  richiesta
          degli  organi  di  vertice  delle  amministrazioni  che  ne
          abbiano  interesse,  funzioni  ispettive,  di   consulenza,
          studio e  ricerca  o  altri  incarichi  specifici  previsti
          dall'ordinamento, ivi compresi quelli presso i  collegi  di
          revisione  degli  enti  pubblici   in   rappresentanza   di
          amministrazioni ministeriali. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 14, della
          legge  15  maggio  1997,  127  (Misure   urgenti   per   lo
          snellimento    dell'attivita'    amministrativa    e    dei
          procedimenti di decisione e di controllo): 
              «Art.  17.  (Ulteriori  disposizioni  in   materia   di
          semplificazione   dell'attivita'   amministrativa   e    di
          snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). 
              (Omissis). 
              14.  Nel  caso  in  cui   disposizioni   di   legge   o
          regolamentari   dispongano   l'utilizzazione   presso    le
          amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in
          posizione di fuori ruolo o di comando,  le  amministrazioni
          di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di
          fuori ruolo  o  di  comando  entro  quindici  giorni  dalla
          richiesta. 
              (Omissis).».