Art. 11 Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali 1. La Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali si articola in uffici di livello dirigenziale non generale e svolge le seguenti funzioni: a) studi sulle prospettive di evoluzione di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali, partecipazione all'attivita' in ambito europeo ed internazionale, nonche' cura delle attivita' preordinate al recepimento della normativa europea; b) predisposizione della disciplina di regolamentazione per i settori delle comunicazioni elettroniche e della radiodiffusione; c) attivita' finalizzate all'affidamento del servizio universale, sulla base dell'analisi effettuata dall'Autorita' di regolamentazione, ai sensi degli articoli 3, comma 11, lettere da a) ad f) e 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, ed al perfezionamento e all'applicazione del contratto di programma, nonche' alla regolazione dei rapporti con il fornitore del servizio universale; d) rilascio di licenze ed autorizzazioni postali e determinazione dei relativi contributi da acquisire al bilancio dello Stato; e) rapporti con l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni finalizzati all'esercizio dell'attivita' di vigilanza di cui all'articolo 2, comma 4, lettera f) ed all'articolo 21, comma 8, del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261; f) gestione del fondo di compensazione per gli oneri del servizio postale universale; g) attivita' di supporto alla politica filatelica e all'emissione delle carte valori postali, nonche' attivita' di segretariato della Consulta per l'emissione di carte valori postali e la filatelia, e della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali; h) rilascio dei titoli abilitativi per l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione sonora e televisiva e delle licenze ed autorizzazioni postali, anche in occasione di eventi speciali e di manifestazioni pubbliche di particolare interesse sul territorio nazionale, tenuta del registro degli operatori, in coordinamento con la Direzione generale per le attivita' territoriali; i) assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e dei diritti d'uso delle numerazioni; l) assegnazione dei diritti di uso dei numeri per i servizi di comunicazione elettronica ad uso pubblico individuati dalla Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; m) determinazione e acquisizione al bilancio dello Stato di canoni, diritti amministrativi e di contributi inerenti l'espletamento di reti e servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione e l'utilizzo delle frequenze; n) gestione degli interventi di incentivazione a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale; o) vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi in materia di servizi di comunicazione elettronica; p) verifica delle condizioni delle autorizzazioni generali inerenti la sicurezza e l'integrita' delle reti di comunicazione elettronica ad uso pubblico; q) individuazione delle frequenze ai fini del rilascio delle autorizzazioni per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, in coordinamento con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; r) gestione del Registro nazionale delle frequenze, in condivisione con la Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e la sicurezza informatica - Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione; s) stipula e gestione del contratto di servizio con la societa' concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione, vigilanza sull'assolvimento degli obblighi derivanti dai titoli abilitativi e dal contratto di servizio con la societa' concessionaria per il servizio pubblico di radiodiffusione; t) gestione di programmi e risorse finanziarie per gli interventi infrastrutturali per la banda ultra larga e le sue forme evolutive e per i progetti relativi all'applicazione di tecnologie emergenti collegate allo sviluppo di reti e servizi di nuova generazione; u) disciplina e gestione amministrativa del Sistema informativo nazionale federato delle infrastrutture (SINFI). 2. Presso la Direzione generale opera il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione media e minori.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo degli articoli 3, comma 11, lettere da a) ad f) e 23 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio.»: «Art. 3 (Servizio universale). - (Omissis). 11. Il fornitore del servizio universale e' designato nel rispetto del principio di trasparenza, non discriminazione e proporzionalita'. La designazione e' effettuata sulla base dell'analisi dei costi del servizio universale nonche' dei seguenti criteri: a) garanzia della continuita' della fornitura del servizio universale in considerazione del ruolo da questo svolto nella coesione economica e sociale; b) redditivita' degli investimenti; c) struttura organizzativa dell'impresa; d) stato economico dell'impresa nell'ultimo triennio; e) esperienza di settore; f) eventuali pregressi rapporti con la pubblica amministrazione nel settore specifico, con esito positivo.». «Art. 23 (Norme transitorie). - 1. Fino alla piena operativita' dell'Agenzia di cui all'art. 2, e comunque non oltre due mesi dalla data di adozione del decreto di cui al comma 18 del medesimo art. 2, il Ministero dello sviluppo economico continua ad esercitare le funzioni di regolamentazione del settore postale. 2. Sulla base dei criteri di cui al comma 11 dell'art. 3, il servizio universale e' affidato a Poste Italiane S.p.A. per un periodo di quindici anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. Ogni cinque anni il Ministero dello sviluppo economico verifica, sulla base di un'analisi effettuata dall'autorita' di regolamentazione, che l'affidamento del servizio universale a Poste Italiane S.p.A. sia conforme ai criteri di cui alle lettere da a) ad f) del comma 11 dell'art. 3 e che nello svolgimento dello stesso si registri un miglioramento di efficienza, sulla base di indicatori definiti e quantificati dall'autorita'. In caso di esito negativo della verifica di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico dispone la revoca dell'affidamento. 3. Sino all'entrata in vigore dei provvedimenti dell'autorita' di regolamentazione di cui all'art. 5, comma 4, e all'art. 6, comma 2, si applica la disciplina vigente al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. 4. Sino all'entrata in vigore delle disposizioni attuative in materia di partecipazione al Fondo di compensazione dei titolari di autorizzazione generale, di cui all'art. 10, comma 2, continua ad applicarsi la disciplina vigente al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE. 5. Nelle more di eventuali modifiche alle disposizioni regolatorie di settore, restano efficaci, purche' non incompatibili, le discipline vigenti al momento della pubblicazione del decreto legislativo di attuazione della direttiva 2008/6/CE.». - Si riporta il testo dell'art. 2, comma 4, lettera f) del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, recante «Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualita' del servizio»: «Art. 2 (Autorita' nazionale di regolamentazione del settore postale). - (Omissis). 4. L'Agenzia svolge, con indipendenza di valutazione e di giudizio, le seguenti funzioni: (Omissis). f) vigilanza - anche avvalendosi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico - sull'assolvimento degli obblighi a carico del fornitore del servizio universale e su quelli derivanti da licenze ed autorizzazioni, con particolare riferimento alle condizioni generali della fornitura dei servizi postali; (Omissis).». - Si riporta il testo dell'art. 21, comma 8, del citato decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261: «Art. 21 (Sanzioni). - (Omissis). 8. La competenza ad irrogare le sanzioni previste dal presente articolo spetta all'autorita', che puo', nell'esercizio di tale potere, avvalersi degli organi territoriali del Ministero dello sviluppo economico, con modalita' da stabilire nel regolamento di cui all'art. 2, comma 16.».