ARTICOLO 11 Riestradizione ad uno Stato Terzo Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell'Articolo 10, senza il consenso dello Stato Richiesto lo Stato Richiedente non puo' consegnare a uno Stato terzo la persona che gli e' stata consegnata e che e' richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto puo' richiedere la produzione dei documenti ed informazioni indicati all'Articolo 7.