ARTICOLO 11 Garanzie e Principio di Specialita' 1. La persona che si trova nel territorio dello Stato Richiedente ai sensi del precedente Articolo 10: (a) non puo' essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata ne' sottoposta ad altra misura privativa della liberta' personale dallo Stato Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente alla sua entrata nel territorio di detto Stato; (b) non puo' essere costretta a rendere testimonianza o altre dichiarazioni ne' a partecipare a qualsiasi atto relativo a procedimento diverso da quello menzionato nella richiesta di assistenza, se non previo consenso dello Stato Richiesto e della persona stessa. 2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere effetto se la persona ivi menzionata: (a) non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente entro trenta giorni dal momento in cui e' stata ufficialmente informata che la sua presenza non e' piu' necessaria. Tale termine non comprende il periodo durante il quale la persona non ha lasciato il territorio dello Stato Richiedente per cause di forza maggiore; (b) avendo lasciato il territorio dello Stato Richiedente, volontariamente vi fa ritorno. 3. La persona che non compare a seguito di una citazione presentata in conformita' alle disposizioni del presente Trattato o che si rifiuta di rendere dichiarazioni ovvero di partecipare ad altri atti processuali ai sensi degli Articoli 9 o 10 del presente Trattato non puo' essere sottoposta, per la sua mancata comparizione o il suo rifiuto, a misure coercitive o privative della liberta' personale, ivi compreso l'accompagnamento coattivo. A richiesta, possono applicarsi eventuali sanzioni di altra natura che la legge dello Stato Richiesto prevede in circostanze simili. 4. Il testimone, o il perito, ascoltato in conformita' agli Articoli 9 e 10, e' comunque responsabile per il contenuto della dichiarazione testimoniale o della relazione peritale ovvero per altro comportamento penalmente rilevante commesso nel corso della comparizione, in conformita' alle rispettive legislazioni dello Stato Richiesto e dello Stato Richiedente e fatta salva la rispettiva giurisdizione di ciascuno Stato sul reato.