(Trattato di Assistenza Giudiziaria-art. 11)
 
                             ARTICOLO 11 
 
                 Garanzie e Principio di Specialita' 
 
  1. La persona che si trova nel territorio dello  Stato  Richiedente
ai sensi del precedente Articolo 10: 
       (a) non puo' essere indagata, perseguita, giudicata, arrestata
ne' sottoposta ad altra misura  privativa  della  liberta'  personale
dallo Stato Richiedente in relazione a reati commessi precedentemente
alla sua entrata nel territorio di detto Stato; 
       (b) non puo' essere costretta a rendere testimonianza o  altre
dichiarazioni  ne'  a  partecipare  a  qualsiasi  atto   relativo   a
procedimento  diverso  da  quello  menzionato  nella   richiesta   di
assistenza, se non previo consenso  dello  Stato  Richiesto  e  della
persona stessa. 
  2. Il paragrafo 1 del presente Articolo cessa di avere  effetto  se
la persona ivi menzionata: 
       (a) non ha lasciato  il  territorio  dello  Stato  Richiedente
entro trenta  giorni  dal  momento  in  cui  e'  stata  ufficialmente
informata che la sua presenza non e' piu'  necessaria.  Tale  termine
non comprende il periodo durante il quale la persona non ha  lasciato
il territorio dello Stato Richiedente per cause di forza maggiore; 
       (b) avendo lasciato il  territorio  dello  Stato  Richiedente,
volontariamente vi fa ritorno. 
  3. La persona che non compare a seguito di una citazione presentata
in conformita' alle disposizioni  del  presente  Trattato  o  che  si
rifiuta di rendere dichiarazioni ovvero di partecipare ad altri  atti
processuali ai sensi degli Articoli 9 o 10 del presente Trattato  non
puo' essere sottoposta, per la sua  mancata  comparizione  o  il  suo
rifiuto, a misure coercitive o privative  della  liberta'  personale,
ivi  compreso  l'accompagnamento  coattivo.  A   richiesta,   possono
applicarsi eventuali sanzioni di altra  natura  che  la  legge  dello
Stato Richiesto prevede in circostanze simili. 
  4. Il  testimone,  o  il  perito,  ascoltato  in  conformita'  agli
Articoli 9 e 10, e' comunque  responsabile  per  il  contenuto  della
dichiarazione testimoniale o  della  relazione  peritale  ovvero  per
altro comportamento penalmente rilevante  commesso  nel  corso  della
comparizione, in conformita' alle rispettive legislazioni dello Stato
Richiesto e dello Stato  Richiedente  e  fatta  salva  la  rispettiva
giurisdizione di ciascuno Stato sul reato.