Art. 11 
 
 
                 Esonero dal contributo addizionale 
 
  1. All'articolo 5 del decreto legislativo  14  settembre  2015,  n.
148, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
    «1-bis.  Le  imprese   del   settore   della   fabbricazione   di
elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unita'  e  con
unita' produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in
un'area  di  crisi  industriale  complessa  riconosciuta   ai   sensi
dell'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,
con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,  le  quali,  al
fine di mantenere la  produzione  esistente  con  la  stabilita'  dei
livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti  di  solidarieta',
ai sensi  dell'articolo  21,  comma  1,  lettera  c),  che  prevedono
nell'anno 2019 la  riduzione  concordata  dell'orario  di  lavoro  di
durata  non  inferiore  a  quindici  mesi,   sono   esonerate   dalla
contribuzione di  cui  al  comma  1.  L'esonero  e'  autorizzato  dal
Ministero del  lavoro  e  delle  politiche  sociali,  previo  accordo
governativo  tra  l'impresa  e  le   organizzazioni   sindacali   dei
lavoratori in cui vengono definiti  gli  impegni  aziendali  relativi
alla continuita' produttiva e al  mantenimento  stabile  dei  livelli
occupazionali. L'accordo e' stipulato  entro  e  non  oltre  sessanta
giorni dalla data di entrata in vigore della  presente  disposizione,
decorsi i quali si intendono non piu'  presenti  i  predetti  impegni
aziendali. Il beneficio contributivo di  cui  al  presente  comma  e'
riconosciuto nel limite di spesa di 10 milioni  di  euro  per  l'anno
2019 e di 6,9 milioni di euro per  l'anno  2020.  Qualora  nel  corso
della procedura di stipula  dell'accordo  emerga  il  verificarsi  di
scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di
spesa, il Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali  non  puo'
procedere   alla   sottoscrizione    dell'accordo    governativo    e
conseguentemente  non  puo'  prendere  in  considerazione   ulteriori
domande di accesso ai benefici  di  cui  al  presente  comma.  L'INPS
provvede al monitoraggio del rispetto del  limite  di  spesa  con  le
risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili  a  legislazione
vigente e senza nuovi o  maggiori  oneri  per  la  finanza  pubblica,
fornendo i risultati dell'attivita' di monitoraggio al Ministero  del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze.». 
  2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del comma  1  pari  a  10
milioni di euro per l'anno 2019 e 6,9 milioni di euro per l'anno 2020
si provvede: 
    a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019 mediante  utilizzo
delle somme versate all'entrata del bilancio  dello  Stato  ai  sensi
dell'articolo 148, comma 1, della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,
che, alla data di entrata in vigore del presente  decreto,  non  sono
state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono  acquisite,  nel
predetto limite di 10 milioni di euro,  definitivamente  al  bilancio
dello Stato; 
    b) quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020 mediante utilizzo
delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata  istituita
dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto  legislativo  14  settembre
2015, n. 150 nell'ambito del Fondo di rotazione di  cui  all'articolo
9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con
modificazioni, dalla  legge  19  luglio  1993,  n.  236,  per  essere
destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del  lavoro  e
delle politiche sociali, versate all'entrata del bilancio dello Stato
per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione della
spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; 
    c) ai  fini  della  compensazione  in  termini  di  fabbisogno  e
indebitamento netto, pari a 6,9 milioni di euro per  l'anno  2020  si
provvede  mediante  corrispondente  riduzione  del   Fondo   per   la
compensazione degli effetti finanziari non  previsti  a  legislazione
vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di
cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge  7  ottobre  2008,  n.
154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  2008,  n.
189. 
  3.   L'efficacia   del    presente    articolo    e'    subordinata
all'autorizzazione della Commissione europea, previa notificazione ai
sensi dell'articolo 108, paragrafo 3 del Trattato  sul  funzionamento
dell'Unione europea.