Art. 11 
 
Modifiche all'articolo 22 del  codice  della  giustizia  contabile  -
                             Ricusazione 
 
  1. All'articolo  22  del  codice  della  giustizia  contabile  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 4, le  parole  «,  previa  sostituzione  del  giudice
ricusato» sono sostituite dalle seguenti: «in  Camera  di  consiglio,
previa sostituzione del giudice nei cui confronti sia stata  proposta
la ricusazione»; 
    b) al comma 6, dopo il primo periodo  e'  aggiunto  il  seguente:
«Sulla ricusazione del presidente di una sezione  giurisdizionale  di
primo o di secondo grado decide il  collegio  di  una  delle  sezioni
centrali o  della  sezione  di  appello  siciliana,  secondo  criteri
predeterminati all'inizio di ciascun anno dal Presidente della  Corte
dei conti.». 
 
          Note all'art. 11: 
 
              - Si riporta l'articolo 22 del codice  della  giustizia
          contabile, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 22 (Ricusazione). - (Omissis). 
                4.  La  decisione  e'  pronunciata   in   camera   di
          consiglio,  previa  sostituzione  del   giudice   nei   cui
          confronti sia stata proposta la ricusazione che deve essere
          udito, con ordinanza non impugnabile, entro  trenta  giorni
          dalla proposizione del ricorso, assunte, quando occorre, le
          prove offerte. 
                5. Il giudice chiamato a decidere  sulla  ricusazione
          non e' ricusabile. 
                6.  Sulla  ricusazione  decide  il  presidente  della
          sezione, se e' ricusato il giudice monocratico;  decide  il
          collegio se e' ricusato uno dei  componenti  del  collegio.
          Sulla   ricusazione   del   presidente   di   una   sezione
          giurisdizionale di primo  o  di  secondo  grado  decide  il
          collegio di una delle sezioni centrali o della  sezione  di
          appello   siciliana,   secondo    criteri    predeterminati
          all'inizio di ciascun anno dal Presidente della  Corte  dei
          conti. 
                (Omissis).».