Art. 11 Formazione, informazione e addestramento 1. Il datore di lavoro assicura l'informazione, la formazione e l'addestramento, come previsto dal decreto legislativo n. 81 del 2008. 2. L'informazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo n. 81 del 2008 viene erogata attraverso l'emanazione di circolari, direttive, avvisi da affiggere in apposite bacheche, nelle modalita' ritenute dal datore di lavoro piu' idonee ad assicurare la facile comprensione da parte dei lavoratori anche attraverso l'utilizzo di strumenti telematici. 3. L'attivita' formativa di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, e' attuata, nell'ambito dei cicli formativi e addestrativi di base, sia per l'immissione nei ruoli che per la progressione in carriera del personale, secondo programmi didattici distinti per ruoli di appartenenza, che rispettino i contenuti dei percorsi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008. I programmi didattici sono, altresi', rivolti ai rischi tipici e alle peculiarita' tecniche, operative e organizzative dell'attivita' della Polizia di Stato. 4. Le attivita' addestrative e formative, definite a livello centrale, si concludono con il rilascio di apposito attestato di frequenza che costituisce titolo valido ai fini delle trascrizioni matricolari degli interessati. 5. L'attivita' formativa, articolata in seminari, conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento, e' svolta presso gli istituti di formazione del Ministero dell'interno ovvero presso strutture dallo stesso individuate.
Note all'art. 11: - Si riporta il testo dell'art. 36 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (per la rubrica v. nelle note alle premesse): «Art. 36 (Informazione ai lavoratori). - 1. Il datore di lavoro provvede affinche' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attivita' della impresa in generale; b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli articoli 45 e 46; d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione e del medico competente. 2. Il datore di lavoro provvede altresi' affinche' ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: a) sui rischi specifici cui e' esposto in relazione all'attivita' svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e delle miscele pericolose sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; c) sulle misure e le attivita' di protezione e prevenzione adottate. 3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'art. 3, comma 9. 4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata nel percorso informativo.».