Art. 11. 
 
(Stato  di  previsione  del  Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
                 trasporti e disposizioni relative) 
 
  1. Sono autorizzati  l'impegno  e  il  pagamento  delle  spese  del
Ministero  delle  infrastrutture  e   dei   trasporti,   per   l'anno
finanziario 2020, in  conformita'  all'annesso  stato  di  previsione
(Tabella n. 10). 
  2. Il numero massimo degli  ufficiali  ausiliari  del  Corpo  delle
capitanerie di porto  da  mantenere  in  servizio  come  forza  media
nell'anno 2020, ai sensi dell'articolo  803  del  codice  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e'  stabilito  come  segue:
251 ufficiali in ferma prefissata o in rafferma, di cui alla  lettera
c) del comma 1  dell'articolo  937  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo n. 66 del 2010; 35 ufficiali piloti  di  complemento,  di
cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 937 del codice  di  cui
al decreto legislativo n. 66 del 2010. 
  3. Il numero massimo degli allievi del Corpo delle  capitanerie  di
porto da mantenere alla frequenza dei corsi presso l'Accademia navale
e le Scuole sottufficiali della Marina militare, per l'anno 2020,  e'
fissato in 136 unita'. 
  4. Nell'elenco n. 1 annesso allo stato di previsione del  Ministero
delle infrastrutture e dei  trasporti,  riguardante  il  Corpo  delle
capitanerie di porto, sono descritte le spese per  le  quali  possono
effettuarsi, per l'anno finanziario 2020, i prelevamenti dal fondo  a
disposizione iscritto nel programma « Sicurezza e controllo nei mari,
nei porti e sulle  coste  »,  nell'ambito  della  missione  «  Ordine
pubblico e sicurezza » del medesimo stato di previsione. 
  5. Ai sensi dell'articolo 2 del regolamento per i servizi di  cassa
e contabilita' delle Capitanerie di porto, di cui al regio decreto  6
febbraio 1933, n. 391,  i  fondi  di  qualsiasi  provenienza  possono
essere versati in conto corrente postale dai funzionari delegati. 
  6. Le disposizioni legislative e regolamentari in vigore presso  il
Ministero della difesa si  applicano,  in  quanto  compatibili,  alla
gestione dei fondi, delle infrastrutture e dei  mezzi  di  pertinenza
delle Capitanerie di porto. 
  7. Il Ragioniere generale dello Stato e' autorizzato a  riassegnare
allo stato di previsione del Ministero  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti quota parte delle entrate versate al bilancio  dello  Stato
derivanti dai corrispettivi di concessione offerti in  sede  di  gara
per il riaffidamento  delle  concessioni  autostradali  nella  misura
necessaria  alla  definizione  delle   eventuali   pendenze   con   i
concessionari uscenti.