Art. 11 Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 1. All'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e' assegnata la somma di 10 milioni di euro per l'anno 2020 quale contributo per il funzionamento di Anpal servizi S.p.a. All'onere derivante dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 2. All'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) il secondo periodo e' sostituito dal seguente: «Entro il termine perentorio del 30 giugno 2020, l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto in conformita' a quanto previsto dal comma 2 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle disposizioni del primo periodo del presente comma, e sino alla medesima data e' sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994.»; b) l'ultimo periodo e' abrogato. 3. Per l'anno 2019, nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, per i lavoratori dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, successivamente cedute con patto di riservato dominio a societa' poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto, la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 e' calcolata sulla base delle condizioni contrattuali di lavoro applicate prima della cessione originaria, se piu' favorevoli, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati nell'anno 2019. L'Inps riconosce il beneficio di cui al presente comma nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma e qualora dal numero dei soggetti e dei periodi interessati alla rideterminazione del trattamento straordinario di integrazione salariale dovesse emergere un'eccedenza di spesa l'Inps provvede a rideterminare proporzionalmente il ricalcolo di cui al primo periodo del presente comma ai fini del rispetto del limite di spesa previsto. 4. Agli oneri derivanti dal comma 3 si provvede ai sensi dell'articolo 43. 5. All'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335, il comma 10-bis e' sostituito dal seguente: «10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive e per i fondi per i trattamenti di previdenza, trattamenti di fine rapporto e trattamenti di fine servizio, amministrati dall'INPS cui sono iscritti i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino al 31 dicembre 2022, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore.».