Art. 11 
 
Proroga di termini in materia di competenza del Ministro del lavoro e
                       delle politiche sociali 
 
  1. All'Agenzia nazionale per le  politiche  attive  del  lavoro  e'
assegnata la somma di 10  milioni  di  euro  per  l'anno  2020  quale
contributo per il funzionamento di  Anpal  servizi  S.p.a.  All'onere
derivante dal presente  comma  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione, per l'anno  2020,  dell'autorizzazione  di  spesa  di  cui
all'articolo 43, comma 6, del decreto legislativo 14 settembre  2015,
n. 148. 
  2. All'articolo 16-quinquies, comma 2, del decreto-legge 30  aprile
2019, n. 34, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28  giugno
2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) il secondo periodo  e'  sostituito  dal  seguente:  «Entro  il
termine perentorio del 30 giugno 2020, l'INPGI trasmette ai Ministeri
vigilanti un bilancio tecnico attuariale, redatto  in  conformita'  a
quanto previsto dal  comma  2  dell'articolo  2  del  citato  decreto
legislativo n. 509 del 1994, che tenga conto degli effetti  derivanti
dall'attuazione delle disposizioni del  primo  periodo  del  presente
comma, e sino alla medesima data e'  sospesa,  con  riferimento  alla
sola gestione sostitutiva dell'INPGI, l'efficacia delle  disposizioni
di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto  legislativo  n.
509 del 1994.»; 
    b) l'ultimo periodo e' abrogato. 
  3. Per l'anno 2019, nel limite massimo di spesa di 4,3  milioni  di
euro per l'anno 2019, per i lavoratori dipendenti di imprese operanti
nel settore della grande distribuzione a  livello  nazionale  ammesse
alla procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 2
del  decreto-legge  23  dicembre  2003,  n.   347,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n.  39,  successivamente
cedute con patto di  riservato  dominio  a  societa'  poi  dichiarate
fallite e retrocedute per inadempimento  del  patto,  la  misura  del
trattamento  straordinario   di   integrazione   salariale   di   cui
all'articolo 3 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n.  148  e'
calcolata  sulla  base  delle  condizioni  contrattuali   di   lavoro
applicate prima della cessione originaria, se  piu'  favorevoli,  con
riferimento ai  trattamenti  di  integrazione  salariale  autorizzati
nell'anno 2019. L'Inps riconosce il  beneficio  di  cui  al  presente
comma nel rispetto del limite di spesa di cui al  primo  periodo  del
presente comma e qualora  dal  numero  dei  soggetti  e  dei  periodi
interessati alla rideterminazione del  trattamento  straordinario  di
integrazione salariale dovesse emergere un'eccedenza di spesa  l'Inps
provvede a rideterminare proporzionalmente il  ricalcolo  di  cui  al
primo periodo del presente comma ai fini del rispetto del  limite  di
spesa previsto. 
  4.  Agli  oneri  derivanti  dal  comma  3  si  provvede  ai   sensi
dell'articolo 43. 
  5. All'articolo 3 della legge 8  agosto  1995,  n.  335,  il  comma
10-bis  e'  sostituito  dal  seguente:  «10-bis.  Per   le   gestioni
previdenziali  esclusive  e  per  i  fondi  per  i   trattamenti   di
previdenza, trattamenti  di  fine  rapporto  e  trattamenti  di  fine
servizio, amministrati  dall'INPS  cui  sono  iscritti  i  lavoratori
dipendenti  delle  amministrazioni  pubbliche  di  cui   al   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i termini di prescrizione  di  cui
ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi  alle  contribuzioni
di previdenza e  di  assistenza  sociale  obbligatoria  afferenti  ai
periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015, non si applicano fino
al 31  dicembre  2022,  fatti  salvi  gli  effetti  di  provvedimenti
giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale
trattamento pensionistico del lavoratore.».